Art. 7 — Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto alla pensione

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

  • 1)per il coniuge:
  • a)che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
  • b)che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in eta' superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
  • c)che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;
  • 2)per i figli: che essi abbiano eta' inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'universita' e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di eta'. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
  • 3)per il padre:
  • a)che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
  • b)che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
  • 4)per la madre:
  • a)che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
  • b)che abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data".

Testo vigente dal 12 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;672~art7 · fonte del testo

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