Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1980 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge 21 luglio 1965, n. 903 e dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1976 dal pretore di

Trieste, nel procedimento civile vertente tra Borri Nella e l'INPS,

iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 3 giugno 1976.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Paolo Boer per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 14 febbraio 1976, emessa in causa Borri c/

INPS, il Pretore di Trieste ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n.

636, nel testo modificato dall'art. 2 legge 1952 n. 218 e sostituito

dall'art. 22 legge 1965 n. 903, e dell'art. 24 della legge 30 aprile

1969, n. 153, nella parte in cui dette norme subordinano il diritto a

pensione di riversibilità, dei fratelli e sorelle superstiti

permanentemente inabili al lavoro, alla condizione che l'inabilità

sussista "al momento della morte del dante causa".

La violazione del precetto dell'eguaglianza si verificherebbe,

secondo il giudice a quo, all'interno stesso della categoria dei

collaterali, per la irrazionale ed ingiustificata esclusione, dalla

detta forma di tutela previdenziale, dei collaterali divenuti inabili

"successivamente" al decesso del familiare assicurato.

Del carattere immotivato di tale esclusione avrebbe, appunto,

tenuto conto la Corte nel dichiarare illegittime, con sentenza n. 36

del 1975, norme della legislazione pensionistica di guerra (art. 77

legge 1950 n. 648 e art. 75 legge 1968 n. 313) contenenti disciplina

analoga a quella ora denunziata.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'INPS ed ha

eccepito l'infondatezza della questione, sul rilievo che la diversità

di trattamento, tra collaterali inabili alla morte del familiare

assicurato o pensionato INPS. e collaterali divenuti inabili

successivamente a tale evento, trarrebbe giustificazione dalla

sostanziale differenza delle situazioni poste a raffronto. Considerato in diritto :

1. - Vengono, come in narrativa detto, denunciati per dubbio di

illegittimità costituzionale l'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636,

nel testo ora risultante dall'art. 22 legge 1965 n. 903, e l'art. 24

della legge 1969 n. 153, per la parte in cui dette norme subordinano il

diritto a pensione, di fratelli e sorelle superstiti permanentemente

inabili al lavoro, alla condizione che l'inabilità sussista "al

momento della morte del dante causa".

Tale disciplina, ad avviso del pretore di Trieste che ha sollevato

la questione, confliggerebbe con l'art. 3 della Costituzione, dando

luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento all'interno della

categoria dei collaterali superstiti ed inabili al lavoro, con il farne

dipendere la tutela previdenziale esclusivamente da un requisito

temporale, quale il momento di insorgenza dell'inabilità lavorativa,

del tutto inidoneo a creare sostanziali differenze tra le due

fattispecie.

Ulteriore argomento a conferma della denunciata incostituzionalità

della normativa impugnata si trarrebbe, sempre secondo il giudice a

quo, dalla declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza della

Corte n. 36 del 25 febbraio 1975, relativa a disposizione analoga

contenuta nella legislazione pensionistica di guerra, ritenuta appunto

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e proprio con riguardo

alla omessa previsione di rilevanza, per i collaterali, della

inabilità successiva.

2. - La questione non è fondata.

Valgono, invero - a motivare l'infondatezza dei rilievi di

illegittimità prospettati in merito all'esclusione, dalla pensione di

riversibilità, dei collaterali inabili al lavoro, divenuti tali dopo

la morte del familiare assicurato o pensionato - le stesse

considerazioni svolte nella sentenza n. 7 in pari data, emessa da

questa Corte, relativamente ad analoga esclusione del trattamento

previdenziale (desumibile da altra disposizione del medesimo art. 13

del r.d.l. n. 636 del 1939) per gli orfani maggiorenni superstiti

divenuti inabili al lavoro successivamente al decesso del loro

genitore.

È appena il caso qui di ripetere che, anche per i collaterali,

l'invalidità successivamente insorta evidenzia una eventuale

situazione di bisogno che non è in collegamento temporale e causale

con la morte del familiare assicurato o pensionato, onde si pone fuori

delle esigenze di garanzia di "continuità" di sostentamento cui

risponde l'istituto della riversibilità.

E tale disciplina non è comparabile con quella della pensione

indiretta di guerra (come risultante dalla menzionata sentenza 1975 n.

36 della Corte), che è stata ritenuta rispondente ad esigenze di

ordine naturale ed etico peculiari di quel regime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle

disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la

vecchiaia, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria),

modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e poi

sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento

alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della

previdenza sociale), e dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), per la parte in cui subordinano il diritto a

pensione di riversibilità dei collaterali permanentemente inabili al

lavoro alla condizione che tale invalidità sussista "al momento della

morte del dante causa", sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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