Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1980 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4

aprile 1952, n. 218 (Modificazioni delle disposizioni sulle

assicurazioni obbligatorie), dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965,

n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di

pensione della previdenza sociale) e dell'art. 24 della legge 30 aprile

1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in

materia di sicurezza sociale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 febbraio 1976 dal pretore di Trento nel

procedimento civile vertente tra Matteotti Franco e l'INPS, iscritta al

n. 277 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 139 del 26 maggio 1976;

2) ordinanza emessa il 5 marzo 1976 dal pretore di Trieste nel

procedimento civile vertente tra De Michelini Nerina e l'INPS, iscritta

al n. 361 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976;

3) ordinanza emessa il 22 aprile 1977 dal tribunale di Bari nel

procedimento civile vertente tra l'INPS e Sgaramella Rosa, iscritta al

n. 285 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 218 del 10 agosto 1977;

4) ordinanza emessa il 18 aprile 1977 dal pretore di Pisa nel

procedimento civile vertente tra Lupetti Orilia e l'INPS, iscritta al

n. 388 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19 ottobre 1977.

Visti gli atti di costituzione di Matteotti Franco, di Sgaramella

Rosa e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Mattia Persiani, per Sgaramella e l'avv. Paolo Boer,

per l'INPS e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Trento, con ordinanza 26 febbraio 1976, emessa

in causa Matteotti contro INPS, ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato

dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'art.

22 legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui subordina il

diritto alla pensione di riversibilità, a favore dei figli

maggiorenni, alla condizione che essi siano inabili alla data del

decesso del genitore; dubitando che tale disposizione contrasti con

l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata esclusione dal

trattamento pensionistico degli orfani maggiorenni superstiti divenuti

inabili in data successiva. E argomenta anche dal fatto che

disposizione analoga a quella denunziata, contenuta nella legislazione

pensionistica di guerra, ha formato oggetto di declaratoria di

illegittimità costituzionale (sentenza della Corte n. 37 del 1975) con

riguardo appunto alla omessa previsione di rilevanza dell'inabilità

successiva.

2. - Questione sostanzialmente identica è stata sollevata anche

dal pretore di Pisa, con ordinanza 18 aprile 1977 in causa Lupetti-

INPS, e dal tribunale di Bari (che, senza ulteriori motivazioni, ha

indicato a parametro l'art. 38 oltreché l'art. 3 della Costituzione)

con ordinanza 22 aprile 1977 emessa nel procedimento civile tra

Sgaramella e l'INPS; ed, infine, dal pretore di Trieste (ordinanza 5

marzo 1976 in causa De Michelini-INPS), che ha denunziato, accanto

all'art. 13 r.d.l. 1939 citato, anche l'art. 24 della successiva legge

30 aprile 1969, n. 153.

3. - Nel giudizio relativo all'ordinanza del pretore di Trento si

è costituito l'INPS, che ha eccepito l'infondatezza della questione

sollevata, sostenendo che la diversità di trattamento, tra orfani

(maggiorenni) inabili alla morte del genitore ed orfani divenuti

inabili successivamente a tale evento, trarrebbe giustificazione dalla

sostanziale differenza delle fattispecie comparate.

Nello stesso giudizio si è costituito anche l'attore Franco

Matteotti che ha concluso, invece, per la declaratoria di

illegittimità della norma denunziata.

Ed analogamente ha concluso Rosa Sgaramella, costituitasi nel

giudizio relativo alla ordinanza del tribunale di Bari. Quest'ultima

ha motivato la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione anche

attraverso il richiamo della disciplina stabilita per gli orfani

maggiorenni studenti (cui la pensione di riversibilità spetta se

risultino a carico del defunto e non prestino lavoro retribuito, fino

al 21 o 26 anno di età secondo il tipo di studio), da cui

desumerebbesi, ad avviso della deducente, una attribuzione di rilevanza

a requisiti verificatisi "anche in momenti successivi alla morte del

genitore".

E ciò in correlazione alla delibera 24 marzo 1972 dell'INPS, la

quale stabilisce che la corresponsione della pensione ai figli studenti

non viene revocata, ma soltanto sospesa, nei periodi di saltuaria

attività lavorativa o di interruzione degli studi, poi ripresi entro

limiti di età fissati dalla legge.

4. - Nel giudizio relativo all'ordinanza del tribunale di Bari è

intervenuto, infine, il Presidente del Consiglio dei ministri che, in

relazione al profilato accostamento della disciplina dei figli

superstiti di pensionato INPS con quella degli orfani di pensionato di

guerra, ha posto l'accento sulla diversità di ispirazione dei due

detti regimi pensionistici. Considerato in diritto :

1. - I quattro giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe

sollevano la medesima questione di legittimità costituzionale, per cui

vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a decidere della legittimità

costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come

modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a sua volta

sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per la

parte in cui subordina la riversibilità, in favore dei figli

maggiorenni invalidi superstiti di lavoratore assicurato o pensionato

INPS, alla condizione che l'inabilità sussista "al momento del decesso

del genitore".

Tale disposizione si assume in contrasto con l'art. 3 (dal

tribunale di Bari richiamato anche in collegamento all'art. 38) della

Costituzione, per l'irrazionale ed ingiustificata esclusione, dal

trattamento pensionistico, dei figli superstiti maggiorenni inabili "da

data successiva alla morte del genitore"; argomentando anche dal fatto

che l'analoga disciplina stabilita dalla legislazione pensionistica di

guerra (art. 63 legge 1950 n. 648 e art. 51 legge 1968, n. 313) ha

formato oggetto di declaratoria di illegittimità per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione e con riguardo proprio alla esclusione di

rilevanza della inabilità successiva.

3. - La questione non è fondata.

La diversa valutazione fatta dalla legge, ai fini dell'attribuzione

della pensione di riversibilità, della permanente inabilità al lavoro

di soggetti maggiorenni, secondo che essa sia pregressa o successiva al

decesso di genitore assicurato o pensionato dell'INPS, è invero

giustificata dalla sostanziale diversità delle situazioni comparate,

quale discende dall'esistenza, nell'un caso e non anche nell'altro, di

un nesso di dipendenza causale tra lo stato di bisogno dell'inabile o

l'evento morte del rispettivo genitore.

Nel sistema della pensione di riversibilità, lo stato di bisogno

si pone, infatti, nei riguardi di categorie di superstiti del

lavoratore come i figli maggiorenni e i collaterali, quale presupposto

costante del trattamento pensionistico (vedi la sentenza n. 6 in pari

data) ed esso viene a dipendere da una situazione pregressa di vivenza

a carico del lavoratore defunto (cfr. anche Corte cost. 1963 n. 123) e

dalla sua interruzione per effetto, appunto, del decesso.

Il trattamento di riversibilità realizza cioè una garanzia di

"continuità" del sostentamento al superstite; in funzione della quale

si spiega la decorrenza di detta pensione (non dal momento della

domanda, come per le altre forme previdenziali, ma) dal primo giorno

del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso

dell'assicurato o pensionato (art. 5 d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39).

Ora è di tutta evidenza che tali presupposti della riversibilità

si verificano appunto nei riguardi del figlio maggiorenne, inabile al

momento del decesso dell'assicurato o del pensionato.

Solo in questa ipotesi la vivenza a carico del genitore, in quanto

non consistente in un mero fatto accidentale, ma dipendente dalle

condizioni fisiche che impediscono di provvedere al proprio

sostentamento, acquista rilevanza ai fini previdenziali in ragione

della situazione di bisogno determinata dalla interruzione della detta

fonte di sostentamento.

Gli stessi presupposti vengono invece a mancare nei rispetti degli

orfani maggiorenni divenuti invalidi in epoca successiva (e potrebbe

essere anche di molto) dal decesso del genitore; la eventuale

situazione di bisogno dei quali ultimi viene a prospettarsi senza

collegamento temporale e causale rispetto all'evento morte del

familiare, in dipendenza unicamente della causa invalidante: come tale

idonea eventualmente ad attivare altre più specifiche forme di tutela

previdenziale.

Né vale in contrario l'argomento (formulato in comparsa e

successive deduzioni della parte privata Sgaramella) che, nel caso di

figli maggiorenni studenti, si darebbe rilievo, ai fini

dell'attribuzione del trattamento di riversibilità, a requisiti

verificatisi "anche in momenti successivi alla morte del genitore". La

disposizione all'uopo richiamata (e desunta da una circolare INPS del

24 marzo 1972) - secondo cui la corresponsione della pensione a tali

soggetti non viene revocata ma soltanto sospesa nei periodi di

saltuaria attività lavorativa o di interruzione degli studi poi

ripresi entro limiti di età fissati dalla legge - attiene con tutta

evidenza non già al conseguimento del diritto a pensione, sibbene

soltanto agli effetti (valutati come sospensivi e non interruttivi) di

determinati eventi o comportamenti rispetto ad un trattamento

pensionistico già conseguito.

Infine, del pari privo di consistenza è l'ultimo argomento che si

ritiene di trarre dal fatto che nella legislazione pensionistica di

guerra, per effetto della ricordata sentenza n. 37 del 1975 di questa

Corte, l'inabilità. lavorativa rilevi, per i figli maggiorenni,

indipendentemente dal momento di insorgenza.

Infatti, come si desume dalla motivazione della stessa sentenza

citata, le ragioni poste a base di quella pronuncia sono peculiari al

regime delle pensioni di guerra (e non pertinenti al diverso sistema

delle assicurazioni generali obbligatorie), essendosi ritenuto che la

uniformità di trattamento, senza riguardo all'epoca della insorgenza

della inabilità, rispondesse all'esigenza "di ordine naturale ed

etico", propria della legislazione pensionistica di guerra, di

assicurare "agli orfani di guerra, quali discendenti immediati del de

cuius, un trattamento di particolare favore".

4. - Quanto all'art. 24 della legge 1969 n. 153, va osservato che

esso, erroneamente richiamato dal pretore di Trento, non attiene alla

disciplina impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (contenente disposizioni

sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per

la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) modificato

dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'art.

22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e

miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale),

nella parte in cui subordina il diritto a pensione di riversibilità

degli orfani maggiorenni inabili al lavoro alla condizione che

l'inabilità sussista "al momento del decesso" del genitore, sollevata

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con le ordinanze in

epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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