Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1962 al 1 gennaio 1994. 239 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli, gia' costituiti o che si costituiranno, contemplati dall'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'art. 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445. Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l' Istituto centrale per il credito a medio termine le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie. Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio. Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della, presente legge. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonche' i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art19 · fonte del testo
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