A partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino a tutto l'esercizio, finanziario 1977-78 e' autorizzata la spesa annua di lire italiane 2 miliardi per la concessione tramite l'istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale - agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di credito finanziario, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635. Le modalita' e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Testo vigente dal 27 novembre 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-11-10;1532~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari