Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attivita' previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti speciali di importo non superiore a 1 miliardo di lire, Tale importo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del Comitato di Ministri pei il coordinamento della politica industriale (CIPI).5 Tali finanziamenti non possono comunque superare il 70 per cento degli investimenti fissi e la loro durata non dovra' superare i dieci anni. Possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti del 50 per cento della spesa globale prevista e qualora siano correlate alle finalita' del programma di investimento, anche spese quali quelle destinate all'acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche, all'utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi e ricerche di mercato, alla predisposizione di cataloghi e schedari, all'avvio o potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero. Qualora il programma di attivita' consortile comporta esclusivamente la realizzazione di investimenti immateriali, ai sensi del comma precedente, l'importo massime del finanziamento non dovra' superare il limite del 70 per cento della spesa, l'importo di lire 500 milioni e la durata di cinque anni. Tale importo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione de CIPI. Gli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal primo e secondo comma del successivo articolo 10, a condizione che il consorzio, in rapporto agli investimenti per i quali il finanziamento e' concesso, impieghi mezzi propri pari all'ammontare dell'importo del prefinanziamento stesso. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o della societa' consortile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 8 gennaio 1986

5

Il Decreto 8 gennaio 1986 (in G.U. 29/01/1986, n. 23) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il finanziamento di cui all'art. 9 della legge 21 maggio 1981, n. 240, puo' essere concesso dagli istituti di credito previsti dall'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in misura non superiore a 2 miliardi di lire. Tale limite non si applica ai consorzi che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituiti da non meno di 50 imprese, per i quali resta ferma la misura massima del 70 per cento degli investimenti stabilita dal secondo comma del predetto art. 9. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Testo vigente dal 13 febbraio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1981 al 13 febbraio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 8 gennaio 1986

    Il Decreto 8 gennaio 1986 (in G.U. 29/01/1986, n. 23) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il finanziamento di cui all'art. 9 della legge 21 maggio 1981, n. 240, puo' essere concesso dagli istituti di credito previsti dall'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in misura non superiore a 2 miliardi di lire. Tale limite non si applica ai consorzi che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituiti da non meno di 50 imprese, per i quali resta ferma la misura massima del 70 per cento degli investimenti stabilita dal secondo comma del predetto art. 9. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari