Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cosi' come modificati dall'articolo 12-bis del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, sono sostituiti dai seguenti: "La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimo e dei soggetti interessati. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite". Il comma sesto dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' sostituito dai seguenti: "La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite". Con le modalita' ed entro i limiti di cui al comma 2, capoversi primo, secondo e terzo, del presente articolo, la garanzia integrativa del fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, puo' essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle societa' consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

Testo vigente dal 9 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art26 · fonte del testo

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