((In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati)). Per le operazioni di cui al comma precedente potra' essere autorizzata dal Ministro per il tesoro in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi. Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, puo' autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati. Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministro per il tesoro potra' autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilita' residue di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Testo vigente dal 1 marzo 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1979

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1977 al 1 marzo 1979. 14 parole tolte, 46 parole aggiunte.

In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma tolto: dell'articolo 26 aggiunto: del precedente articolo, il Ministro tolto: per il aggiunto: del tesoro, su proposta del Ministro tolto: per gli affari esteri e del Ministro per il aggiunto: degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Statoaggiunto: , in lire o in valuta estera, per la concessione, anche tolto: il aggiunto: in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppoaggiunto: , di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria aggiunto: di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Per le operazioni di cui al comma precedente potra' essere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art27 · fonte del testo

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