Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione
Legge 25 luglio 1952, n. 949
- Aggiornato al
- 1 gennaio 1994
- Articoli
- 84
- Versioni storiche
- 171
Capo I — Cassa per il Mezzogiornoartt. 1-2
Capo II — Opere straordinarie per l'Italia centro-settentrionaleartt. 3-4
Capo III — Credito per macchine agricole, opere irrigue e Costruzioni ruraliartt. 5-15
- Art. 5E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e' delle foreste un fondo di rotazione…
- Art. 6A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli…
- Art. 7Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro…
- Art. 8Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni…
- Art. 9Le somme eventualmente non impegnate dal fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti…
- Art. 10Le anticipazioni di cui all'art. 5 dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 30…
- Art. 11L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto: a) in cinque anni per i…
- Art. 12Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui all'art. 5 non potranno fruire di…
- Art. 13Alle operazioni di credito di cui all'art. 5 e agli atti e formalita' concernenti le…
- Art. 14L'anticipazione di lire 25 miliardi prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal…
- Art. 15Il Governo della Repubblica 6 autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in…
Capo IV — Bonifiche, miglioramenti fondiariart. 16
Capo V — Credito a medio termine alle medie e piccole industrieartt. 17-32
- Art. 17senza rubricaabrogato
- Art. 18senza rubricaabrogato
- Art. 19senza rubricaabrogato
- Art. 20senza rubricaabrogato
- Art. 21L'Istituto, per lo svolgimento della sua attivita', potra' valersi anche del ricavato dei…
- Art. 22senza rubricaabrogato
- Art. 23senza rubricaabrogato
- Art. 24senza rubricaabrogato
- Art. 25senza rubricaabrogato
- Art. 26senza rubricaabrogato
- Art. 27senza rubricaabrogato
- Art. 28senza rubricaabrogato
- Art. 29senza rubricaabrogato
- Art. 30senza rubricaabrogato
- Art. 31senza rubricaabrogato
- Art. 32senza rubricaabrogato
Capo VI — Credito all'artigianatoartt. 33-52
- Art. 33senza rubricaabrogato
- Art. 34senza rubricaabrogato
- Art. 35senza rubricaabrogato
- Art. 36senza rubricaabrogato
- Art. 37E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle…
- Art. 38La Cassa, per lo svolgimento delle sue attivita', potra' avvalersi anche del ricavato di…
- Art. 39Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla…
- Art. 40Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui…
- Art. 41COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
- Art. 42senza rubricaabrogato
- Art. 43senza rubricaabrogato
- Art. 44senza rubricaabrogato
- Art. 45senza rubricaabrogato
- Art. 46senza rubricaabrogato
- Art. 47senza rubricaabrogato
- Art. 48senza rubricaabrogato
- Art. 49senza rubricaabrogato
- Art. 50senza rubricaabrogato
- Art. 51senza rubricaabrogato
- Art. 52senza rubricaabrogato
Capo VII — Costruzione di metanodotti e ricerche di idrocarburiartt. 53-54
Capo VIII — Costruzioni navali per la marina- mercantileartt. 55-71
- Art. 55Alle navi mercantili da carico liquido di un tonnellaggio di stazza lorda non inferiore a…
- Art. 56Coloro che intendono concorrere ai benefici di cui all'art. 55 devono presentare istanza…
- Art. 57Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo…
- Art. 58L'apertura delle buste contenenti le istanze-offerte, la determinazione della media del…
- Art. 59Non potranno essere concessi i benefici previsti dal presente capo per la costruzione di…
- Art. 60Coloro i quali, in conseguenza del favorevole risultato della gara, siano ammessi ai…
- Art. 61Il contributo di cui all'art. 55 e' corrisposto in due rate uguali, la prima quando la…
- Art. 62Dello stanziamento di cui all'art. 70, una quota non superiore a 600 milioni e' destinata…
- Art. 63I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono…
- Art. 64Ai finanziamenti occorrenti per le costruzioni navali di cui al presente capo sono…
- Art. 65Il Ministero della marina mercantile ha facolta' di promuovere opportuni accordi fra gli…
- Art. 66Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza…
- Art. 67Alle navi cisterne che non abbiano ottenuto l'ammissione ai benefici di cui all'art. 55 e…
- Art. 68E' applicabile per le costruzioni navali cui al presente capo l'art. 32 delle legge 8…
- Art. 69Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano gia'…
- Art. 70Per provvedere alla applicazione delle disposizioni del presente capo e' stanziata in…
- Art. 71Per il rimborso agli aventi diritto delle spese per apprestamenti difensivi, sara'…
Capo IX — Addestramento e impiego di mano d'opera disoccupataartt. 72-73
Capo X — Case per i lavoratoriart. 74
Capo XI — Contributo straordinario temporaneo per investimento intesi a combattere la disoccupazioneartt. 75-80
- Art. 75E' istituito, per il periodo dal 1 marzo 1952 al 31 dicembre 1953, un contributo…
- Art. 76Il contributo straordinario previsto nel precedente articolo e' fissato in ragione del…
- Art. 77Il contributo straordinario relativo alle somme dovute per tutti i periodi di paga…
- Art. 78Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel primo comma…
- Art. 79Il datore di lavoro, che omette di versare il contributo straordinario nei termini…
- Art. 80Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto…
Capo XII — Disposizioni finaliartt. 81-84
- Art. 81Gli oneri derivanti a carico degli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 dalla presente…
- Art. 82Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di…
- Art. 83Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle della presente…
- Art. 84La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
