Art. 25 — Intervento del Mediocredito centrale

Il Mediocredito centrale e' autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo 24 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale. Per i consorzi e le societa' consortili fra piccole imprese ubicati nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i finanziamenti di cui all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale. Il Mediocredito centrale presenta annualmente alla regione competente per territorio e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le disponibilita' residue delle somme versate al Mediocredito centrale per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per gli interventi di cui al presente articolo. Per i predetti interventi sono conferite al Mediocredito centrale le ulteriori somme di lire 15 miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi per il 1993.

Testo vigente dal 9 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art25 · fonte del testo

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