Per la promozione delle attivita' di cui all'articolo 19 possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attivita' di cui all'articolo 19. Il limite e' elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che il consorzio o la societa' consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'articolo 22.

Testo vigente dal 9 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art24 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari