Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonche' alle grandi riparazioni di navi, l'importo dei finanziamenti, previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di aziende ed istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non puo' eccedere il 70 per cento del prezzo stabilito contrattualmente tra impresa e cantiere, ovvero preventivato dal cantiere che assume in proprio i lavori medesimi. Tale prezzo e' maggiorato, in caso di nuova costruzione, del 10 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari sostenuti durante i lavori. ((Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenuto conto, per le nuove costruzioni, senza alcuna considerazione del costo di costruzione, del prezzo di unita' similari sul mercato italiano o, in mancanza, sul mercato internazionale. Le valutazioni del Ministero della marina mercantile sul prezzo delle costruzioni ammesse a contributo vengono comunicate alla commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26)). Il finanziamento non puo' superare, in ogni caso, la durata di quindici anni.

Testo vigente dal 1 aprile 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1980

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1978 al 1 aprile 1980. 2 parole tolte, 43 parole aggiunte.

… precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tolto: tenendo aggiunto: tenuto conto, per le nuove costruzioni, tolto: esclusivamente aggiunto: senza alcuna considerazione del costo di costruzione, del prezzo di unita' similari sul mercato italiano aggiunto: o, in mancanza, sul mercato internazionale. Le valutazioni del Ministero della marina mercantile sul prezzo delle costruzioni ammesse a contributo vengono comunicate alla commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26. Il finanziamento non puo' superare, in ogni caso, la durata di quindici anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-05-25;234~art1 · fonte del testo

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