Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1995 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →

Sospensione del processo e messa alla prova 1. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e' sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il corso della prescrizione. 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. 6 5. La sospensione e' revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 19/4/1995, n. 16) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo 28 " nella parte in cui prevede che la sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato" e "nella parte in cui prevede che la sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato".

Testo in vigore dal 20 aprile 1995 al 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 203/2025

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude dalla possibilità di accedere all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova i minori imputati, tra l’altro, dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), aggravati ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, anche quando ricorra la circostanza attenuante dei casi di minore gravità. La disposizione censurata dai GUP del Tribunale per i minorenni di Roma e del Tribunale per i minorenni di Bari risulta manifestamente irragionevole e sproporzionata, perché, avendo essa già delineato una presunzione iuris et de iure di gravità delle condotte integrative dei reati contemplati, l’astratta prognosi negativa sulle effettive possibilità di recupero e di reinserimento sociale del minore attraverso il percorso della sospensione del processo con messa alla prova frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio posta a fondamento della circostanza attenuante in parola; si tratta, infatti, di un’attenuante che si pone proprio quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato. L’irragionevolezza nasce dal fatto che, per le violenze sessuali di minore gravità, il terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen. prevede la possibilità di diminuire la pena in misura particolarmente significativa, ossia fino a due terzi. A tale significativo riconoscimento della minore gravità del fatto non corrisponde un’adeguata, diversa considerazione della stessa condotta con riguardo all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova. La “valvola di sicurezza” fornita dal terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen., quindi, ben può valere come segno di confine oltre il quale risulta superata la soglia della manifesta irragionevolezza in conseguenza della mancata previsione della facoltà del giudice minorile di disporre la sospensione del processo con messa alla prova sulla base di una valutazione individualizzata della personalità del minore, funzionale alle esigenze del suo recupero e della sua risocializzazione. (Precedenti: S. 202/2025 - mass. 47308; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 325/2005).

    Art. 609-bis c.p. · Art. 609-octies c.p. · Art. 609-ter c.p. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 125/1995

    Ha colpito questo articolo
    14 aprile 1995

    La sospensione del processo con messa alla prova, di cui agli artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile, costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto, pur aggiungendosi ad altre analoghe ipotesi già esistenti, è caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in una fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia sulla regiudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria. Questi peculiari aspetti dell'istituto in esame sottolineano il rilievo che esso assume nell'ambito del processo penale minorile, evidenziandone la stretta aderenza alla essenziale finalità di recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, cui la giustizia minorile - come la Corte ha più volte affermato - deve essere improntata, in ossequio al principio della tutela dei minori di cui all'art. 31 della Costituzione. In coerenza con le menzionate caratteristiche, il legislatore non ha condizionato il provvedimento 'de quò alla prestazione del consenso da parte del minore, ma ha rimesso al giudice la decisione circa l'opportunità di sospendere il processo al fine di valutare la personalità del minorenne all'esito della prova, prescrivendo soltanto che tale decisione sia adottata "sentite le parti". D'altro canto, il comma 3 dell'art. 28 prevede che "contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore". Pertanto, all'imputato è attribuito dalla norma ora citata un mezzo di impugnazione con riguardo a tutti i possibili vizi di legittimità o di motivazione dell'ordinanza che dispone la misura: tra i quali rientra anche il profilo attinente alla sussistenza di un presupposto concettuale essenziale del provvedimento, connesso ad esigenze di garanzia dell'imputato, costituito da un giudizio di responsabilità penale che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe il proscioglimento. - Sulla finalità del recupero del minore, cui è informata la giustizia penale minorile, v. S. nn. 125/1992, 206/1987 e 222/1983. red.: G. Conti

    Art. 28 Processo penale minorile · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 110/2026

    Questione infondata
    18 giugno 2026

    Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice. Questioni analoghe sono già state dichiarate non fondate dalla sentenza n. 203 del 2025, successiva all’ordinanza di rimessione, e non sono prospettati argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati. (Precedente: S. 203/2025 - mass. 47223).

    Art. 609-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 aprile 1995

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 20 aprile 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 19/4/1995, n. 16) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo 28 " nella parte in cui prevede che la sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato" e "nella parte in cui prevede che la sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art28 · fonte del testo

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