Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), promossi con due

ordinanze emesse il 25 maggio e il 6 luglio 1994 dal Tribunale per i

minorenni di Catania, in funzione di giudice dell'udienza

preliminare, nei procedimenti penali a carico di T.A. e L.C.,

iscritte rispettivamente ai nn. 453 e 625 del registro ordinanze 1994

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 43,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico,

emesse rispettivamente il 25 maggio e il 6 luglio 1994, il Tribunale

per i minorenni di Catania, in funzione di giudice dell'udienza

preliminare, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma,

24, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), "nella parte in cui

esclude che si possa disporre la sospensione del processo e messa

alla prova nel caso l'imputato abbia richiesto giudizio abbreviato in

seguito a decreto di giudizio immediato, disposto su richiesta del

pubblico ministero".

Premette il giudice remittente che, concluse le indagini

preliminari, il pubblico ministero depositava richiesta di giudizio

immediato, che il giudice per le indagini preliminari disponeva. In

seguito a tempestiva richiesta dell'imputato, acconsentita dal

pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari disponeva

procedersi nella forma del giudizio abbreviato, fissando all'uopo

l'udienza preliminare; nella fase preliminare della detta udienza

l'imputato chiedeva d'essere messo alla prova. Ma l'ammissione al

citato istituto è preclusa dalla disposizione di cui al comma 4

dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, secondo cui "La sospensione

non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato

( ..)".

Ciò posto, osserva il remittente che detta preclusione suscita

dubbi di incostituzionalità non manifestamente infondati.

A) In primo luogo, il giudice a quo prospetta il contrasto con

l'art. 3, primo comma, della Costituzione sotto duplice profilo.

Innanzitutto, la norma in esame porta a trattare in maniera

diseguale situazioni, invece, uguali.

L'imputato viene posto dal pubblico ministero davanti al bivio

obbligato di chiedere il giudizio abbreviato ed assicurarsi, specie

laddove il reato sia grave e la pena severa, nel caso di probabile

condanna, la riduzione di un terzo, così, tuttavia, precipitando,

suo malgrado, nell'inammissibilità di cui al detto comma 4 del

citato art. 28; oppure accettare il giudizio immediato nella speranza

che il giudice del dibattimento reputi opportuno sospendere il

processo e metterlo alla prova. Come appare chiaro - osserva ancora

il remittente - la seconda soluzione carica di un rischio

inaccettabile l'imputato minorenne: egli adolescente, o poco più che

tale, che potrebbe accedere alla possibilità di misurarsi in primo

luogo con se stesso e quindi con l'intera società civile nella sfida

che vede in gioco la sua vita, non deve essere costretto, per scelta

(pur legittima) non sua, a rinunciare al beneficio certo della

riduzione di cui all'art. 442 del codice di procedura penale nella

speranza, invero assai incerta, e collocata non prossima nel tempo,

che il giudice del dibattimento lo metta alla prova.

In altri casi, pur essendo la prova evidente, l'iscrizione della

notizia di reato non più vecchia di novanta giorni ed essendo stato

interrogato l'imputato, il pubblico ministero, come è suo potere,

può scegliere la via ordinaria della richiesta di rinvio a giudizio

ed in tal caso l'imputato, che pur versava nella medesima situazione

dell'altro per il quale venne chiesto giudizio immediato, offrendosi

preliminarmente ad un tentativo di messa alla prova, nel caso in cui

il giudice non ritenga disporla, ben potrà accedere al giudizio

abbreviato "fino a che non siano formulate le conclusioni" (art. 439,

comma 2, del codice di procedura penale).

In secondo luogo, prosegue il remittente, poiché il ricorrere dei

presupposti del giudizio immediato è affatto casuale (un

procedimento può mostrarsi di prova evidentissima, ma solo dopo

trascorsi novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato),

far dipendere da essi la grave preclusione di cui alla norma

impugnata appare illogico e irragionevolmente obliterante del diritto

del minore alla valutazione della personalità (artt. 9 e 28 del

d.P.R. n. 448/88), che egli chiede a viva voce.

B) È prospettato, poi, il contrasto con l'art. 31, secondo

comma, della Costituzione.

Afferma il remittente che le peculiarità dell'adolescenza

dell'uomo, periodo di forti sentimenti, di particolare debolezza

rispetto ai contesti, terreno sempre fertile, pur nei casi di più

devastante e nefasta adultizzazione, impone che gli istituti

processuali, modulati secondo le esigenze dell'imputato adulto,

debbano essere riportati al dovere di protezione dell'infanzia, il

quale impone, a sua volta, la valorizzazione di quelle peculiarità.

Il comma 4 dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 ha lo scopo di

garantire all'imputato, che ciò preferisca, la certezza del processo

ed eventualmente della condanna a pena ridotta, rispetto ad una prova

che egli rifiuta: anche se, pur in tal caso, osserva il remittente,

c'è da chiedersi che ragionevolezza ci sia nel ritenere la

preclusione anche nel caso in cui, dopo essere stato ammesso

all'abbreviato, sia lo stesso imputato a chiedere di essere messo

alla prova. Il mancato coordinamento della preclusione di cui al

citato articolo 28 con la situazione nella quale l'imputato "è

costretto" a chiedere il giudizio abbreviato per riappropriarsi della

udienza preliminare importa il mancato riconoscimento, e quindi

rispetto, della sua condizione di adolescente.

C) Infine, è ipotizzato anche il contrasto con l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, in quanto il principio della

inviolabilità del diritto di difesa deve far ritenere

costituzionalmente censurabili tutte quelle scelte legislative le

quali irragionevolmente pongano l'imputato, come nel caso di specie,

in situazione processuale deteriore non dipendente da scelte di lui;

raggiunto da decreto di giudizio immediato, all'imputato si offrono

due alternative, entrambe foriere di pregiudizio, alle quali egli non

può sottrarsi.

2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della

questione.

Osserva l'Avvocatura generale dello Stato che non può sfuggire

come le situazioni nel cui ambito il pubblico ministero può chiedere

il giudizio immediato sono oggettivamente diverse da quelle in cui si

segue il rito ordinario e tale diversità permane anche nel processo

a carico di imputato minorenne, ove anzi vigono principi che

impongono di adeguare il ricorso al procedimento speciale alla

personalità ed alle esigenze educative del minorenne.

Il comma 4 dell'art. 28 impugnato va anzi visto in chiave

garantista. La messa alla prova, infatti, va considerata come misura

di natura penale, anche se connotata in modo del tutto pregnante da

una funzione di sostegno educativo: essa presuppone il previo

accertamento della penale responsabilità dell'imputato.

Sulla base di tale presupposto, la norma censurata va letta come

possibilità data all'imputato di sottrarsi (chiedendo il giudizio

abbreviato o il giudizio immediato) alla messa alla prova per far

affermare subito la propria estraneità al fatto.

Quanto all'onere (eventualmente grave, in relazione all'entità

del fatto addebitato) per il minore di affrontare un tale tipo di

scelta, va rammentato - conclude l'Avvocatura - che egli, ovviamente,

non è solo in questa sede, in quanto, anche se chiamato ad esprimere

personalmente la sua volontà, è comunque sostenuto ed indirizzato

dal difensore, dai genitori, da tutti gli altri soggetti a tale fine

indicati dall'art. 12 del d.P.R. n. 448 del 1988. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale per i minorenni di Catania, in funzione di

giudice dell'udienza preliminare, con due ordinanze di identico

contenuto (per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi ai

fini di un'unica decisione), solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988,

n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico

di imputati minorenni), "nella parte in cui esclude che si possa

disporre la sospensione del processo e messa alla prova nel caso

l'imputato abbia richiesto giudizio abbreviato in seguito a decreto

di giudizio immediato disposto su richiesta del pubblico ministero".

Ad avviso del remittente, la preclusione prevista nella norma

impugnata determina la violazione, in primo luogo, dell'art. 3 della

Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento tra

imputati minorenni che versano nella medesima situazione, a seconda

che il pubblico ministero richieda il giudizio immediato, ovvero, pur

ricorrendone i presupposti, opti, com'è sua facoltà, per

l'ordinaria richiesta di rinvio a giudizio: mentre, infatti, in

quest'ultima ipotesi il minore può, all'udienza preliminare,

chiedere la messa alla prova e poi, in caso di diniego, presentare

richiesta di giudizio abbreviato fino alla formulazione delle

conclusioni, qualora invece il pubblico ministero scelga la strada

del rito immediato il minore si trova nella necessità di optare

subito tra l'accettazione di tale procedimento, con la speranza di

ottenere in quella sede la sospensione, ma rinunciando al beneficio

della riduzione di pena, ovvero la richiesta di giudizio abbreviato

con i connessi benefici (come è avvenuto nella fattispecie), ma

così incorrendo nella denunciata preclusione della messa alla prova.

L'art. 3 della Costituzione sarebbe altresì violato per

irragionevolezza intrinseca della norma censurata, apparendo illogico

(e pregiudizievole per il diritto del minore alla valutazione della

personalità) far dipendere la grave preclusione in esame dal

ricorrere, del tutto casuale, dei presupposti per il giudizio

immediato.

È poi prospettato il contrasto con l'art. 31, secondo comma,

della Costituzione, il quale impone che gli istituti processuali

minorili siano improntati al dovere di protezione dell'infanzia e

quindi di valorizzazione delle peculiarità dell'adolescenza.

Il remittente denuncia, infine, la violazione dell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, in quanto da una scelta del

pubblico ministero derivano conseguenze pregiudizievoli per

l'imputato, il quale si trova di fronte ad una secca ed immediata

alternativa, in ogni caso comportante la rinuncia ad un (possibile)

beneficio.

2. - Al di là degli stretti termini in cui - in aderenza al caso

di specie - la questione è sollevata, il complesso delle

argomentazioni svolte dal remittente investe, a ben vedere, in radice

la preclusione dell'istituto della messa alla prova nel caso di

richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato, indipendentemente

dalla particolare ipotesi in cui ciò avvenga dopo che il giudice ha

disposto il rito immediato chiesto dal pubblico ministero.

Che tale sia la effettiva portata delle censure del giudice a quo,

tendenti a coinvolgere in generale l'incompatibilità - sancita dalla

norma impugnata - tra rito abbreviato e messa alla prova, risulta,

del resto, con chiarezza là dove il Tribunale si chiede "che

ragionevolezza ci sia nel ritenere la preclusione anche nel caso in

cui, dopo essere stato ammesso all'abbreviato, sia lo stesso imputato

a chiedere di essere messo alla prova".

È, pertanto, nei termini così individuati che la proposta

questione va esaminata.

3.1. - La questione è fondata.

La sospensione del processo con messa alla prova, di cui agli

artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile,

costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in

quanto, pur aggiungendosi ad altre analoghe ipotesi già esistenti,

è caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in una

fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia

sulla regiudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo

della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria.

Questi peculiari aspetti dell'istituto in esame sottolineano il

rilievo che esso assume nell'ambito del processo penale minorile,

evidenziandone la stretta aderenza alla essenziale finalità di

recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo

reinserimento sociale (anche attraverso l'attenuazione

dell'offensività del processo), cui la giustizia minorile - come

più volte questa Corte ha affermato (cfr. sentenze nn. 125 del 1992,

206 del 1987 e 222 del 1983) - deve essere improntata, in ossequio al

principio della tutela dei minori di cui all'art. 31 della

Costituzione.

Tali esigenze erano, del resto, ben presenti al legislatore

delegante, il quale, nel dettare l'art. 3 della legge n. 81 del 1987,

aveva prescritto, nella prima parte, che la disciplina del processo

minorile dovesse rispettare i principi generali del nuovo processo

penale, ma "con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle

particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e

dalle esigenze della sua educazione"; e poi, nella direttiva di cui

alla lettera e), da cui specificamente trae origine l'istituto in

esame, aveva stabilito il "dovere del giudice di valutare

compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico,

sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati

degli interventi di sostegno disposti"; la "facoltà del giudice di

sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti";

nonché la "sospensione in tal caso del corso della prescrizione".

La messa alla prova, in conclusione, costituisce, nell'ambito

degli istituti di favore tipici del processo penale a carico dei

minorenni, uno strumento particolarmente qualificante, rispondendo,

forse più di ogni altro, alle indicate finalità della giustizia

minorile.

3.2. - In coerenza con le menzionate caratteristiche ed in linea

con le citate direttive della delega, il legislatore non ha

condizionato il provvedimento de quo alla prestazione del consenso da

parte del minore (né del pubblico ministero), ma ha rimesso al

giudice la decisione circa l'opportunità di sospendere il processo

al fine di valutare la personalità del minorenne all'esito della

prova, prescrivendo soltanto che tale decisione sia adottata "sentite

le parti".

D'altro canto, il comma 3 dell'art. 28 in esame prevede che

"contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico

ministero, l'imputato e il suo difensore". Pertanto (a prescindere

dall'indubbio "peso" che - in considerazione della natura e delle

modalità di attuazione della misura - deve in concreto assegnarsi al

parere del minore in ordine all'adozione del provvedimento),

all'imputato è attribuito dalla norma ora citata un mezzo di

impugnazione con riguardo a tutti i possibili vizi di legittimità o

di motivazione dell'ordinanza che dispone la misura: tra i quali

rientra anche il profilo attinente alla sussistenza di un presupposto

concettuale essenziale del provvedimento (come unanimemente ritengono

la dottrina e la giurisprudenza), connesso ad esigenze di garanzia

dell'imputato, costituito da un giudizio di responsabilità penale

che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe il

proscioglimento.

Va altresì aggiunto che, secondo la Corte di cassazione, sono

impugnabili anche le ordinanze di diniego della misura, e ciò sia in

base alla lettera della legge, sia alla ratio dell'istituto, tendente

a limitare al massimo il contatto traumatico tra il minore e il

processo penale.

4.1. - Nell'ambito del delineato quadro normativo si inserisce la

norma impugnata, la quale stabilisce che "la sospensione non può

essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il

giudizio immediato".

La norma, nel suo oggettivo significato, impedisce, dunque, al

giudice di adottare il provvedimento di sospensione del processo e di

messa alla prova qualora l'imputato minorenne formuli - per quanto

qui interessa - richiesta di giudizio abbreviato: viene, cioè,

sancita una automatica preclusione dell'istituto in esame nel caso in

cui il minore scelga di accedere al detto rito speciale.

Ritiene questa Corte che una tale previsione si ponga in contrasto

con i parametri costituzionali invocati dal remittente.

In primo luogo - come esattamente osserva il giudice a quo - la

norma appare viziata da irragionevolezza, in quanto non si comprende

per quale motivo al minore, che sia stato ammesso al giudizio

abbreviato, debba poi essere negato di chiedere la messa alla prova,

con il connesso eventuale beneficio della sentenza dichiarativa della

estinzione del reato. Non sussiste certamente, del resto, alcuna

sorta di incompatibilità strutturale, ontologica, tra l'istituto di

cui trattasi e il rito abbreviato, il quale si svolge secondo le

norme previste per l'udienza preliminare.

Inoltre, la denunciata preclusione contrasta anche con gli artt.

31, secondo comma, e 24 della Costituzione, in quanto impedisce,

senza che siano ravvisabili motivi ragionevoli, di dare ingresso ad

una misura particolarmente significativa - come sopra si è

ampiamente detto - sotto l'aspetto rieducativo ed avente riflessi

sostanziali di natura premiale.

4.2. - A conclusioni non diverse deve pervenirsi anche qualora la

ratio della norma vada individuata nell'intento di attribuire

all'imputato uno strumento per sottrarsi alla messa alla prova:

secondo la dottrina, infatti, il motivo della disposizione in esame

è quello di consentire al minore, che preferisca una rapida

definizione del caso, di impedire, esercitando una sorta di potere di

veto, che si addivenga alla sospensione.

Ma pur in tale ottica la norma non si sottrae ai denunciati vizi

di costituzionalità.

A prescindere da ogni astratta valutazione in ordine alla

legittimità di una normativa che avesse effettivamente costruito

l'istituto in esame come subordinato al consenso del minore, ciò

che, però, certamente non può sfuggire ad un giudizio di

irrazionalità è la soluzione adottata.

Pur avendo, infatti, attribuito al giudice la facoltà di disporre

la misura previa la semplice audizione delle parti, si è poi voluto

- secondo la anzidetta tesi interpretativa - introdurre

contraddittoriamente un potere di veto da parte dell'imputato, per di

più mediante un meccanismo tecnico indiretto (la richiesta del rito

speciale) a sua volta illogico e pregiudizievole.

Non si vede perché, invero, il dissenso del minore, preclusivo

della sospensione, debba manifestarsi attraverso la necessaria

alternativa della richiesta di giudizio abbreviato, che ha

presupposti e finalità suoi propri, così finendo con il rendere

incompatibili i due istituti, con le conseguenze già evidenziate al

punto precedente.

In conclusione, l'impugnato art. 28, comma 4, quale che sia la ratio che lo sorregge, risulta in contrasto con i parametri

costituzionali invocati: deve pertanto essere dichiarato illegittimo

nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere

disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato.

5. - Come si è visto al punto 4.1., il medesimo art. 28, comma 4,

in esame prevede la preclusione della sospensione del processo per

messa alla prova anche nel caso in cui l'imputato chieda il giudizio

immediato.

Appare evidente come le considerazioni dianzi svolte, in ordine

alla irragionevolezza, nonché al contrasto con i precetti di cui

agli artt. 31, secondo comma, e 24 della Costituzione, della

preclusione a seguito di richiesta di giudizio abbreviato, valgano in

pari misura pure per la parallela previsione ora citata.

Deve solo aggiungersi che spetterà alla giurisprudenza valutare

se l'esigenza del convincimento del giudice in ordine alla

responsabilità penale dell'imputato - che costituisce, come s'è

detto, un presupposto logico essenziale del provvedimento dispositivo

della messa alla prova - richieda, in questo caso, che la sospensione

non possa intervenire nella fase predibattimentale, occorrendo,

viceversa, affinché possa ritenersi adeguatamente formato quel

convincimento, che il giudice tenga conto anche dell'istruzione

dibattimentale.

In conclusione, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 28,

comma 4, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati

minorenni anche nella parte in cui prevede che la sospensione non

può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato.

6. - È appena il caso di rilevare, infine, che dalla presente

pronuncia consegue la perdita di efficacia dell'intero comma 4

dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sospensione

non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato;

Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo

penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede

che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il

giudizio immediato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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