Corte costituzionale

Sentenza n. 412/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, primo e

terzo comma, e 29 delle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni (testo approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n.

448) e dell'art. 30 delle norme d'attuazione, di coordinamento e

transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (testo approvato con

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) promosso con ordinanza

emessa il 12 marzo 1990 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel

procedimento penale a carico di Mancini Patrizio ed altro, iscritta

al n. 217 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 19/1° s.s. dell'anno 1990;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 12 marzo 1990 il Tribunale per i

minorenni di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 28, primo comma, delle disposizioni sul processo

penale a carico di imputati minorenni (testo approvato con d.P.R. 22

settembre 1988, n. 448) e dell'art. 30 delle norme d'attuazione, di

coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) in

riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui per i reati puniti

con la pena dell'ergastolo è esclusa l'applicazione dell'istituto

della sospensione del processo per la messa in prova della

personalità dell'imputato;

b) del terzo comma del predetto art. 28 e del citato art. 30, in

riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., nella parte in cui è esclusa

l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di sospensione del processo;

c) dell'art. 29 delle stesse disposizioni sul processo penale a

carico di imputati minorenni e del precitato art. 30, in riferimento

agli artt. 70 e 76 Cost., nella parte in cui è prevista l'estinzione

del reato in caso di esito positivo della prova, per eccesso di

delega rispetto alla legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81.

Osserva preliminarmente il Tribunale, in ordine alla rilevanza

delle questioni, che il collegio ha investito i servizi sociali del

compito d'elaborare un progetto ai sensi dell'art. 27 del decreto

legislativo n. 272 del 1989, al fine d'eventualmente disporre la

sospensione del processo. Successivamente, peraltro, il difensore di

parte civile ha eccepito l'inammissibilità dell'istituto al caso di

specie trattandosi di reato (omicidio aggravato) punito con

l'ergastolo, mentre il pubblico ministero ha sottolineato alcuni

profili d'incostituzionalità degli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448

del 1988 e 30 del decreto legislativo n. 272 del 1989. Le sollevate

questioni di legittimità costituzionale appaiono pertanto rilevanti

poiché il Tribunale deve sciogliere la riserva sull'applicabilità

dell'istituto e conseguentemente sull'emanazione dell'ordine di

sospensione del processo.

Quanto al merito della prima questione, il Tribunale ritiene che

la lettera del primo comma del citato art. 28 non consenta

d'applicare l'istituto in esame agli imputati di reati puniti con la

pena dell'ergastolo. Trattandosi, infatti, di pena diversa dalla

reclusione ed applicabile ai minori imputati di omicidio aggravato

quando le aggravanti vengano considerate prevalenti sulla diminuente

della minore età, qualora il legislatore avesse ritenuto applicabile

l'istituto senza alcun limite, avrebbe dovuto menzionare

espressamente l'ergastolo o, comunque, statuire che nella

determinazione della pena doveva tenersi conto della diminuente della

minore età.

Orbene, a parere del giudice a quo, l'esclusione dell'istituto per

i reati puniti con l'ergastolo determina una violazione dell'art. 3

Cost. L'istituto stesso, infatti, ha come finalità quella della

necessità per il giudice di "valutare la personalità del minorenne"

ed è quindi destinato a trovare applicazione in situazioni, quali

quelle del caso di specie, in cui in concreto la diminuente della

minore età è prevalente rispetto alle aggravanti. Consegue che,

soltanto in forza di un'astratta contestazione, situazioni

sostanzialmente analoghe (imputato di omicidio semplice e imputato di

omicidio aggravato con subvalenza o inesistenza delle aggravanti)

vengono irrazionalmente ad essere diversamente regolate.

Oltre alla disparità di trattamento, sempre a parere del

Tribunale remittente, v'è anche la non ragionevolezza

dell'esclusione dell'istituto nei confronti di minori imputati di

reati punibili con l'ergastolo, risultando incomprensibile

l'inapplicabilità dell'istituto ad ipotesi di reato particolarmente

gravi nelle quali l'accertamento della personalità del minore è

certamente più necessario, se non addirittura indispensabile.

In ordine alla seconda questione, il Tribunale osserva che la

norma di cui al terzo comma del citato art. 28, nella parte in cui

esclude l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di sospensione del

processo, appare in contrasto con gli artt. 24 e 112 Cost.

Da un lato, infatti, l'ordinanza di sospensione si risolve in una

limitazione anche pregnante della libertà personale e quindi

costituisce violazione del diritto di difesa la mancata previsione

d'una immediata impugnativa nel merito del provvedimento. Da un altro

lato, il pubblico ministero non ha la possibilità di concludere nel

merito né di far valere, attraverso un'impugnativa nel merito, il

suo dissenso dall'applicazione d'un istituto che può comportare

l'estinzione del reato.

In ordine alla terza questione, il Tribunale osserva che l'art. 29

del d.P.R. n. 448 del 1988 è in totale contrasto con la legge

delega, la quale non ha assolutamente previsto che all'esito del

periodo di sospensione il giudice possa dichiarare estinto il reato

ma ha semplicemente disposto il "dovere del giudice di valutare la

personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale ed

ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati di

sostegno disposti" e la "facoltà del giudice di sospendere il

processo per un tempo determinato, nei casi suddetti" e nulla di

più. La norma delegante, quindi, non consente l'introduzione

nell'ordinamento d'una nuova causa estintiva del reato costituita

dall'esito positivo della prova.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile od

infondata.

In ordine alla prima questione, l'Avvocatura osserva che - volendo

aderire all'interpretazione da cui parte l'ordinanza di rimessione -

poiché l'istituto del probation appartiene al diritto premiale, non

sussisterebbe alcuna irragionevolezza se il legislatore avesse scelto

di non ammettere al beneficio i delitti della massima gravità, come

quelli puniti con l'ergastolo.

Senonché, a parere dell'Avvocatura, il primo comma del citato

art. 28 deve essere interpretato in senso diverso, dal momento che

esso non pone alcun limite al potere discrezionale del giudice di

disporre la sospensione del processo "quando ritiene di dover

valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta

a norma del secondo comma". Il riferimento alla pena prevista per il

reato per il quale si procede è infatti contenuto soltanto nel

secondo periodo del comma citato, il quale commisura la durata

massima della sospensione del processo all'entità della pena

suddetta. Consegue che dall'omessa menzione, in quest'ultima

disposizione, dei reati punibili con l'ergastolo non può farsi

discendere l'esclusione di tali reati dall'ambito d'applicazione del

probation.

D'altra parte, dall'esame dei lavori preparatori non si ricava

alcun indizio della volontà del legislatore di non consentire

l'applicazione generalizzata dell'istituto, scelta questa che,

proprio perché in contraddizione con le particolari finalità del

probation, avrebbe dovuto comportare almeno l'illustrazione delle

ragioni dell'esclusione della sua applicazione per alcune categorie

di reati.

Quanto alla seconda questione, l'Avvocatura osserva

preliminarmente che essa è irrilevante, non esistendo attualmente

un'ordinanza di sospensione del processo impugnabile; ed è comunque

infondata perché il diritto d'impugnazione nel merito dei

provvedimenti del giudice non costituisce esplicazione necessaria del

diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione, né è espressione

di altro principio costituzionale.

D'altra parte, l'obbligo di sentire le parti, previsto dall'art.

28, primo comma, è posto a garanzia d'un pieno coinvolgimento delle

parti stesse nella formazione del convincimento del giudice sulla

necessità ed opportunità della prova e sull'idoneità del progetto.

Non si comprende poi il richiamo all'art. 112 Cost. in quanto il

provvedimento di sospensione può intervenire solo dopo che il

pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.

Quanto alla terza questione, l'Avvocatura osserva che anch'essa è

irrilevante, perché nel giudizio a quo non può ancora parlarsi

d'estinzione del reato; ed è comunque infondata perché proprio

l'assenza di direttive vincolanti sul punto indica la volontà del

legislatore delegante di rimettere alla discrezionalità del Governo

la definizione dell'epilogo processuale del probation e dei suoi

effetti sul piano sostanziale. Considerato in diritto

1. - Delle tre questioni di legittimità costituzionale sollevate

dall'ordinanza di rimessione, di cui in narrativa, la prima da

decidere è quella relativa agli artt. 28, primo comma, del d.P.R. n.

448/1988 e 30 del decreto legislativo n. 272/1989, con riferimento

all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono l'applicabilità

dell'istituto della sospensione del processo e della messa in prova

della personalità del minorenne, di cui al primo comma del precitato

art. 28 del d.P.R. n. 448/1988.

A dire il vero, già il contrasto tra la premessa dalla quale

parte il giudice a quo nel sollevare l'eccezione di legittimità

costituzionale (esclusione, da parte del legislatore del 1988,

dell'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per

la "messa in prova" del minorenne alle ipotesi di reati punibili con

la pena dell'ergastolo) e la legge delega (art. 3, lett. e) che non

pone alcuna limitazione, come esattamente riconosce lo stesso

giudice, all'applicabilità dell'istituto in esame in ragione del

tipo di reato contestato al minorenne, avrebbe dovuto indurre a

ripensare alla premessa, sopra accennata, dalla quale parte

l'ordinanza di rimessione. Un contrasto così evidente e grave tra

legge delega e decreto delegato rimarrebbe davvero senza

giustificazione e dovrebbe subito esser sanato, nelle dovute forme, a

parte il riferimento all'art. 3 Cost. E si tenga conto che l'art. 3,

lett. e) della legge 16 febbraio 1987, n. 81 è, in proposito,

inequivoco: "dovere del giudice di valutare compiutamente la

personalità del minorenne sotto l'aspetto psichico, sociale ed

ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli

interventi di sostegno disposti; facoltà del giudice di sospendere

il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti...".

Lo stesso giudice a quo, peraltro, esattamente rileva

l'incomprensibilità di rendere inapplicabile l'istituto in esame nei

confronti di minorenni proprio nelle ipotesi dei più gravi reati

nelle quali l'accertamento in ordine alla personalità del minore è

sicuramente più necessario, se non indispensabile. Insomma, e lo

rileva la stessa ordinanza di rimessione, l'innovazione più

significativa e coraggiosa operata dal nuovo codice di procedura

penale non troverebbe applicazione proprio nei casi più gravi in cui

essa innovazione è più che mai necessaria, la stessa gravità del

reato non potendo escludere, in un minorenne, un eccezionale, non

più ripetibile, momento di anomalo sviluppo della personalità.

Nel predetto quadro acquistano ancor più rilievo le oggettive

ragioni che non consentono d'aderire all'interpretazione che degli

articoli impugnati offre l'ordinanza di rimessione.

È ben vero che l'ergastolo è pena di specie diversa dalla

reclusione. Ma già l'analisi letterale del primo comma dell'art. 28

del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 induce a conclusioni diverse da

quelle assunte, in proposito, dall'ordinanza di rimessione.

Il predetto comma si compone, infatti, di due distinti periodi,

nel primo dei quali si determina ed enuncia il generale potere

discrezionale del giudice, allorché ritiene di dover valutare la

personalità del minorenne all'esito della prova, di sospendere il

processo. Or in tal periodo nulla, proprio nulla, si dice in ordine

ad eventuali limiti all'esercizio del predetto potere discrezionale.

È nel secondo periodo dello stesso comma, intatto ed intero

rimanendo il già conferito potere discrezionale del giudice, che,

dovendosi differenziare la disciplina dell'istituto (in particolare,

la durata della sospensione del processo: giammai l'ambito materiale

del predetto potere discrezionale) si fa riferimento alla durata

della pena detentiva, ovviamente, per stabilire una durata di

sospensione del processo più lunga per le ipotesi di reati puniti

con pena più grave.

La mancanza, durante i lavori preparatori degli articoli

impugnati, del benché minimo accenno ad un dubbio sull'applicazione

generalizzata dell'istituto; la perfetta coerenza della scelta

legislativa con le peculiari finalità del probation, oltre alle

ragioni innanzi esposte, relative alla coerenza della predetta scelta

con le indicazioni della legge delega, convincono che la questione di

legittimità costituzionale ora discussa è da dichiararsi non

fondata in quanto gli articoli impugnati già consentono

l'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per la

messa in prova del minorenne anche allorché si proceda per reati

punibili con la pena dell'ergastolo.

2. - Le altre due questioni di legittimità costituzionale,

sollevate dall'ordinanza di rimessione in epigrafe specificata, la

prima relativa agli artt. 28, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre

1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, in

riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., la seconda relativa agli artt.

29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui è prevista l'estinzione

del reato in caso di esito positivo della prova, in riferimento agli

artt. 70 e 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 3 lett.

e) della legge 16 febbraio 1987, n. 81, devono essere dichiarate

inammissibili in quanto, allo stato, irrilevanti.

Va, infatti, osservato che non risulta emessa, nel giudizio a quo,

alcuna ordinanza di sospensione del processo di cui in narrativa: né

poteva essere emessa, essendo stato sollevato, appunto dalla stessa

ordinanza di rimessione, dubbio sulla legittimità costituzionale

dell'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per

la messa in prova del minorenne, nell'ipotesi in cui si proceda, come

nella specie, per reato punibile con la pena dell'ergastolo.

E poiché, non essendo stata emessa l'ora indicata ordinanza di

sospensione processuale, è, ovviamente, intempestiva e, pertanto,

irrilevante, anche ogni discussione di merito in ordine alla

legittimità costituzionale degli effetti (peraltro ipotetici) della

stessa ordinanza, anche la seconda questione indicata nel n. 2) di

questa decisione, va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dal Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza del 12

marzo 1990, relativa agli artt. 28, primo comma, del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 272, nella parte in cui escludono, per i reati puniti con la pena

dell'ergastolo, l'applicabilità dell'istituto della sospensione del

processo per la messa in prova della personalità dell'imputato;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale, sollevata dalla precitata ordinanza del Tribunale per

i minorenni di Roma, in riferimento agli artt. 24 e 112 Costituzione,

relativa agli artt. 28, terzo comma, del citato d.P.R. 22 settembre

1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,

nella parte in cui escludono l'impugnazione nel merito dell'ordinanza

di sospensione del processo;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 70 e 76

Costituzione, relativa agli artt. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.

448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte

in cui prevedono l'estinzione del reato in caso di esito positivo

della prova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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