Art. 27
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Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuita' del fatto e la occasionalita' del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 2. Il giudice provvede con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori e la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3. Contro la sentenza possono proporre appello o ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569 del codice di procedura penale il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. Sull'appello decide la corte di appello con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1991, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448".
Testo in vigore dal 13 giugno 1991 al 5 marzo 1992
