Processo penale minorile

Art. 30 — Pene sostitutive

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, puo' sostituirla con la semiliberta' o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, puo' sostituirla, se vi e' il consenso del minore non piu' soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilita' previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla, altresi', con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalita' e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonche' delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. 2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilita' genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. 4. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 250/1991

    Ha colpito questo articolo
    6 giugno 1991

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448; Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del medesimo testo approvato col d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato d…

    Art. 27 Processo penale minorile · Art. 32 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Processo penale minorile · Art. 30 Processo penale minorile

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  • Sentenza n. 136/1991

    Questione infondata
    29 marzo 1991

    Nell'intento di assicurare una graduale sostituzione della nuova normativa a quella abrogata, mediante appunto l'emanazione di disposizioni di carattere transitorio, il legislatore delegato ha stabilito, riguardo ai procedimenti a carico di minori, di assicurare l'immediata operatività, anche in quelli destinati a proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, soltanto ad alcuni istituti (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; sospensione del processo e messa alla prova; dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova; sanzioni sostitutive), ritenuti, evidentemente, particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile. Pertanto il fatto di non aver compreso, in tale previsione derogatoria, la norma relativa all'inammissibilità dell'azione civile è scelta che non può in alcun modo ritenersi viziata da irragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 30 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 272.

    Art. 3 cost. · Art. 30 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 412/1990

    Questione infondata
    27 settembre 1990

    Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza del 12 marzo 1990, relativa agli artt. 28, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui escludono, per i reati p…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost. · Art. 70 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. 17 parole tolte, 212 parole aggiunte.

tolto: Sanzioni sostitutive1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tolto: due aggiunto: quattro anni, puo' sostituirla con la semiliberta' o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, puo' sostituirla tolto: con la sanzione della semidetenzione o della liberta' controllata, tenutoaggiunto: , se vi e' il consenso del minore non piu' soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilita' previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla, altresi', con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalita' e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne … Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la tolto: potesta' dei genitori aggiunto: responsabilita' genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili aggiunto: dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della tolto: sanzione aggiunto: pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenneaggiunto: . 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. 4. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art30 · fonte del testo

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