Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26

novembre 1997 dal giudice dell'udienza preliminare presso il

Tribunale per i minorenni di Salerno nel procedimento penale a carico

di V. S., iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Salerno, in

composizione e con funzioni di giudice per l'udienza preliminare, ha

sollevato, con ordinanza del 26 novembre 1997, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 76, 77 e 101 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,

nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza

preliminare del processo penale minorile lo stesso giudice che in

precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, abbia

rigettato la richiesta del pubblico ministero di declaratoria di non

luogo a procedere per irrilevanza del fatto, a norma dell'art. 27,

commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione

delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati

minorenni);

che il giudice rimettente osserva che, verificandosi appunto nel

giudizio a quo l'ipotesi anzidetta, la sollevata questione è

rilevante perché attiene alla valida costituzione e composizione del

collegio chiamato a trattare l'udienza preliminare;

che, pur svolgendo talune premesse di carattere generale sulle

finalità e sui caratteri propri della giurisdizione penale minorile,

che denoterebbero l'esigenza di continuità della trattazione del

procedimento da parte del medesimo giudice-persona fisica, il

rimettente, dando seguito a una eccezione sollevata dal pubblico

ministero, solleva la riferita questione sul rilievo degli enunciati

della giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilità nel

processo penale, e in particolare della sentenza n. 311 del 1997;

che, ad avviso del rimettente, la declaratoria di non luogo a

procedere per irrilevanza del fatto può essere rigettata dal giudice

per le indagini preliminari sia per la mancanza, allo stato degli

atti, di elementi sufficienti per decidere sulla sussistenza di un

reato, o sulla sua ascrivibilità al minore o, ancora, sulla tenuità

e occasionalità del fatto, sia perché, attraverso un apprezzamento

di merito, il giudice ritiene che il fatto non sussiste o non è

stato commesso dal minore o, all'inverso, perché, sul presupposto

della esistenza di sufficienti elementi per l'affermazione di

responsabilità, il fatto non riveste i caratteri della tenuità e

dell'occasionalità;

che, in riferimento a tale secondo ordine di ipotesi, il giudice

rimettente ravvisa nel rigetto della declaratoria in argomento una

valutazione di contenuto sul merito della res iudicanda, idonea a

costituire un pregiudizio rispetto alla successiva trattazione del

processo nell'udienza preliminare e tale da imporre, pertanto, di

riconoscere una ipotesi di incompatibilità da ricondurre

all'impugnato art. 34, comma 2, cod. proc. pen., pena la violazione

dei parametri costituzionali invocati.

Considerato che, anteriormente all'ordinanza di rimessione, analoga

questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento

agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, è stata dichiarata

non fondata da questa Corte, con la sentenza n. 311 del 1997;

che nella citata sentenza - peraltro richiamata dal rimettente a

sostegno della prospettata incostituzionalità dell'art. 34, comma 2,

cod. proc. pen. - si è, in particolare, osservato che nel

provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari

respinge la richiesta del pubblico ministero di declaratoria di non

luogo a procedere per irrilevanza del fatto non può ravvisarsi la

forza pregiudicante necessaria perché possa delinearsi una causa di

incompatibilità a svolgere successive attività valutative di

merito;

che l'anzidetto rilievo discende dal difetto del carattere

decisorio nella pronuncia in argomento, giacché il giudice per le

indagini preliminari è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del

pubblico ministero "... in astratto e assumendo l'ipotesi

accusatoria, per l'appunto, come mera ipotesi, e non dopo aver

accertato in concreto che il fatto è stato effettivamente commesso e

che l'imputato ne porta la responsabilità" (sentenza n. 311 citata,

punto 4 del diritto);

che il giudice a quo non propone - neppure in riferimento agli

ulteriori parametri (artt. 76 e 77 della Costituzione), del resto

solamente enunciati - argomenti nuovi o comunque tali da indurre

questa Corte a un diverso orientamento;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76, 77 e 101 della

Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare presso il

Tribunale per i minorenni di Salerno, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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