[1]Principi generali del processo minorile

[2]1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalita' e alle esigenze educative del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla ((direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016,)) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. 16 2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attivita' processuali che si svolgono in sua presenza nonche' il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

16

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 gennaio 2015, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 28/01/2015, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)".

Testo vigente dal 15 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/2015

    Ha colpito questo articolo
    22 gennaio 2015

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3, comma 1, Cost., l'art. 458 del cod. proc. pen. e l'art. 1, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50- bis , comma 2, del r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Poiché il giudizio abbreviato minorile è sostitutivo sia dell'udienza preliminare, sia del dibattimento, i suoi esiti possono essere i più diversi e tutti richiedono la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, al fine di garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative. È dunque manifestamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di regola è svolto dal giudice collegiale dell'udienza preliminare. Poiché la funzione del primo è uguale a quella svolta dal secondo, la diversa composizione dell'organo giudicante è priva di ragioni che possano giustificare il sacrificio dell'interesse del minore, non potendosi far dipendere la diversità di composizione da mere evenienze processuali e, soprattutto, dalla determinazione discrezionale del pubblico ministero di esercitare l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato, anziché con la richiesta di rinvio a giudizio. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura). Sull'art. 25 del cod. proc. pen. e sull'irrilevanza di questioni che tendono a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione, v. le sentenze nn. 408/2005, 294/1995, 25/1989 e le ordinanze nn. 306/2013 e 222/1997. Sull'art. 31 Cost. quale disposizione che esprime un principio che richiede l'adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore, v. le citate sentenze nn. 222/1983 e 143/1996. Sull'interesse del minore nel procedimento penale minorile, adeguatamente tutelato dalla particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti), v. la sentenza n. 310/2008. Sui possibili diversi esiti del giudizio abbreviato, che può essere adottato sia nell'udienza preliminare sia in seguito a un giudizio immediato, v. la citata sentenza n. 125/1995.

    Art. 458 c.p.p. · Art. 1 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 2024 al 15 novembre 2024. 1 parola tolta, 10 parole aggiunte.

… Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla direttiva aggiunto: (UE) 2016/800tolto: /UE aggiunto: del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. 2. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art1 · fonte del testo

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