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Custodia cautelare 1. Quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, il giudice puo' disporre la misura della custodia cautelare:

  • a)se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova;
  • b)se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;
  • c)se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. 2. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni sedici.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 359/2000

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 2000

    È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 76 della Costituzione - l'art. 23, comma 2, lettera b, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, in quanto tale disposizione ha violato i criteri della delega legislativa (desumibili, in particolare, dall'art. 3, comma 1, lettera h, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori - e omologando, in tal modo, la disciplina dettata per gli imputati minorenni a quella prevista per gli indagati adulti (art. 274 cod. proc. pen.) - in caso di pericolo di fuga, ovvero in un'ipotesi nella quale la delega non prevedeva la misura restrittiva.

    Art. 23 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 281/2007

    Questione inammissibile
    13 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile - in ragione della mancata verifica preliminare, da parte del giudice rimettente, della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di legittimità costituzionale e tale da dirimere il fondamento stesso di quel dubbio - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e 380, comma 2, lettera e) , cod. proc. pen., censurata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consentono l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti degli imputati minorenni in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, cod. pen., mentre escludono l'applicabilità della stessa misura in riferimento al più grave reato di tentato furto in abitazione, parimenti aggravato dalla violenza sulle cose. Era, infatti, compito del giudice a quo verificare se, nella specie, non fosse possibile interpretare il richiamo all'art. 380, comma 2, lettera e) , cod. proc. pen., contenuto nell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, alla stregua di un rinvio cosiddetto recettizio: vale a dire come richiamo testuale - e normativamente "cristallizzato" - alla disposizione in vigore a quel momento, la quale prevedeva l'arresto obbligatorio (e, dunque, la custodia cautelare per i minorenni) per il delitto di furto, quando ricorresse, fra le altre, taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, numeri 1) e 4), seconda ipotesi, cod. pen., nella formulazione all'epoca vigente e suscettibile, dunque, di ricomprendere anche le figure del furto in appartamento e del furto con strappo, ora autonome. - V., citate, ordinanze n. 137/2003, n. 244, n. 64 e n. 34/2006, n. 32/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 624-bis c.p. · Art. 380 c.p.p. · Art. 23 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 137/2003

    Questione infondata
    24 aprile 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, fra i casi nei quali può essere adottata la misura della custodia cautelare, l'ipotesi di cui all'art. 380, comma 2, lettera e-bis, del codice di procedura penale. La situazione normativa denunciata dal remittente, infatti, pur se possa essere frutto di una svista del legislatore, rispecchia una scelta legislativa di cui non è dato di riscontrare il contrasto con norme costituzionali dalle quali si possa desumere la necessità di prevedere l'adozione della misura custodiale; né essa può dirsi manifestamente irragionevole, anche in rapporto alle diverse situazioni impropriamente invocate come 'tertia comparationis'. - Sul rispetto dei principi costituzionali e la non manifesta irragionevolezza come limiti all'esercizio della competenza legislativa anche nella determinazione delle ipotesi tassative, di per sé eccezionali – tanto più se riferite a minori (sentenza n. 46 del 1978) – nelle quali è consentito adottare misure custodiali, menzionate la sentenza n. 188/1996 e le ordinanze n. 450/1995, n. 187/2001, n. 40/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 624-bis c.p. · Art. 380 c.p.p. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art23 · fonte del testo

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