Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo

comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) nel

testo sostituito dall'art. 42 del decreto legislativo 14 gennaio

1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina

processuale penale e delle norme ad essa collegate) in relazione

all'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 13

marzo 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale per i minorenni di Torino nel procedimento penale a carico

di Bougalmi Atemi, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 13 marzo 1992, il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Torino ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,

primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nel

testo sostituito dall'art. 42 del decreto legislativo 14 gennaio

1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina

processuale penale e delle norme ad essa collegate), sul presupposto

che la norma, così come novellata, nel consentire l'applicazione

della misura della custodia cautelare nei confronti degli imputati

minorenni anche per il delitto di tentato furto monoaggravato, si

porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per

violazione dell'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del

nuovo codice di procedura penale), essendo stato ivi enunciato il

criterio di riconoscere al giudice il potere di disporre, nel

processo a carico di imputati minorenni, la misura della custodia in

carcere "solo per delitti di maggiore gravità", fra i quali il

giudice a quo non ritiene possa essere iscritta la specifica figura

criminosa dedotta nella specie.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Oltre a

richiamare la sentenza di questa Corte n. 4 del 1992, l'Avvocatura ha

osservato che le modifiche introdotte in parte qua dal decreto

legislativo n. 12 del 1991, hanno tratto origine dal rilievo che

l'efficacia cautelare di misure di grado inferiore si è dimostrata

insufficiente con specifico riferimento a talune categorie di reati. Considerato in diritto

1. - La censura di eccesso di delega che il giudice a quo muove

alla norma oggetto di impugnativa, si limita a prendere in

considerazione una specifica ipotesi per la quale è ora consentito

disporre l'applicazione della misura della custodia cautelare nei

confronti degli imputati minorenni, a seguito delle incisive

modifiche che il legislatore delegato, facendo applicazione della

speciale procedura prevista dall'art. 7 della legge-delega 16

febbraio 1987, n. 81, ha ritenuto di apportare alla disciplina della

libertà personale nel processo minorile. Rispetto al testo

originario, infatti, l'attuale formulazione dell'art. 23 del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448, ha introdotto, quale condizione di

applicabilità della custodia cautelare nei confronti degli imputati

minorenni, accanto ad un presupposto "quantitativo" fondato sulla

pena edittalmente stabilita per il reato in ordine al quale si procede, un criterio per così dire "qualitativo", rappresentato dalla

enunciazione di specifiche figure di reato che legittimano l'adozione

della misura cautelare di maggior rigore, a prescindere dalla entità

della pena per esse rispettivamente prevista. L'individuazione delle

singole fattispecie, peraltro, è stata non a caso operata dal

legislatore mediante il rinvio a talune delle ipotesi per le quali in

relazione agli imputati adulti è previsto l'arresto obbligatorio in

flagranza, giacché la norma impugnata, anziché procedere ad una

rassegna "nominativa" per titoli di reato, ha significativamente

sancito la possibilità di disporre la custodia cautelare, fuori da

qualsiasi limite di pena, "quando si procede per uno dei delitti,

consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e),

f), g), h) del codice di procedura penale". Dal rinvio in tal modo

operato scaturisce, dunque, la conseguenza, lamentata dal giudice a

quo, di rendere applicabile la misura custodiale nei confronti degli

imputati minorenni pure nella ipotesi in cui si proceda per il

delitto di furto tentato, quando ricorra anche una sola delle

circostanze richiamate nell'art. 380, comma 2, lett. e), del codice

di rito.

Tenuto conto, quindi, che l'art. 3, lettera h), della legge-delega

n. 81 del 1987, nel fissare i criteri in base ai quali il Governo

della Repubblica è stato delegato a disciplinare il processo a

carico di imputati minorenni, ha espressamente sancito il principio

che il "potere del giudice di disporre la custodia in carcere" può

essere attribuito "solo per delitti di maggiore gravità", l'ipotesi

del furto tentato monoaggravato, che ricorre nel procedimento a quo,

non rientrerebbe, secondo il rimettente, nella categoria dei "delitti

di maggiore gravità", sia "nell'ambito delle fattispecie penali in

genere", sia "nell'ambito delle fattispecie di furto".

2. - La questione, dunque, finisce per ruotare tutta attorno al

quesito se una determinata figura criminosa integri o meno quel

carattere di "maggiore gravità" che il legislatore delegante ha

ritenuto di individuare come parametro alla cui stregua determinare i

casi in cui è consentito applicare la "custodia in carcere" nei

confronti degli imputati minorenni.

Il giudice a quo, con riferimento alla fattispecie di tentativo di

furto monoaggravato, risponde in senso negativo, assiomaticamente

deducendone la non maggiore gravità, sia con riferimento alle altre

figure di reato in genere, sia in rapporto alle diverse ipotesi di

furto in specie. Ma un simile argomentare muove da premesse che non

possono essere condivise. Nella relazione che ha accompagnato lo

schema del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, sono state

infatti enunciate le ragioni per le quali il Governo si è indotto a

modificare il testo dell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988,

essendosi ivi osservato come proprio per talune categorie di reati,

anche se puniti con pena edittalmente inferiore ai nuovi limiti che

il provvedimento ha stabilito, le misure cautelari diverse dalla

custodia in carcere si fossero rivelate "del tutto inadeguate", sia

per la "incidenza quantitativa" di tali fattispecie delittuose, sia

"per le caratteristiche socio-ambientali dei minorenni che vi sono

dediti". E non è senza significato la circostanza che, come emerge

dalla medesima relazione, la commissione parlamentare chiamata ad

esprimere il proprio conforme parere sulla iniziativa legislativa del

Governo, al fine di verificare la corrispondenza della stessa "alle

direttive della legge di delega" (art. 7, in relazione all'art. 8,

secondo comma, della legge-delega n. 81 del 1987), abbia nella

sostanza condiviso la proposta di modifica, limitandosi a

circoscrivere ad una parte soltanto delle ipotesi previste dall'art.

380, secondo comma, c.p.p., il richiamo generale a tale articolo che

invece compariva nell'originario schema del Governo.

Ciò significa, dunque, che Governo e commissione parlamentare

hanno ritenuto la nuova disciplina coerente rispetto alle linee

ispiratrici della legge-delega, e ciò per l'assorbente rilievo che

lo strumento di delega, lungi dall'impartire una direttiva per così

dire autoapplicativa, si è limitato, nel caso che qui si rileva, ad

enunciare un criterio a valenza essenzialmente finalistica, lasciando

così libero il legislatore delegato di individuare e tracciare i

necessari contenuti attuativi, secondo l'ordinaria sfera della

discrezionalità legislativa.

Nel limitare il potere del giudice di disporre la custodia in

carcere "solo per delitti di maggiore gravità", la legge-delega

evoca, quindi, un concetto di "gravità relativa" i cui termini,

inferiore e superiore, non possono certo circoscriversi all'interno

di un rigido paradigma quantitativo fondato sulla pena edittalmente

prevista. D'altra parte, è la stessa delega ad avere altrove

svincolato la valutazione della gravità del reato da un editto

punitivo di rilevante entità: così, nella direttiva 32, riferendosi

ai casi di arresto facoltativo in flagranza, il legislatore delegante

ne ha testualmente consentito la previsione "per alcuni reati di

particolare gravità", anche se punibili con la pena della reclusione

fino a tre anni. Dovendosi quindi saldare la gravità del reato anche

a parametri di tipo qualitativo che facciano leva sulla specificità

delle singole condotte criminose e sul correlativo disvalore, nonché

sulla incidenza che tali condotte presentano in un determinato

contesto storico e sociale e sulle peculiarità che indubbiamente

caratterizzano la devianza minorile ed il connesso regime

processuale, ciascuna delle fattispecie che la norma impugnata ha

provveduto a richiamare integra, per espressa e coerente scelta

normativa, quella "maggiore gravità" alla quale la legge-delega ha

inteso condizionare la possibilità di disporre la "custodia in

carcere" nei confronti degli imputati minorenni.

Anche il tentativo di furto, quindi, sempre che ricorra taluna

delle circostanze aggravanti indicate nell'art. 380, secondo comma,

lett. e), c.p.p., risponde alle specifiche connotazioni "qualitative"

delle quali si è dianzi fatto cenno e che soddisfano il postulato

voluto dalla delega, che anche per gli adulti annovera tra i

requisiti per l'arresto facoltativo in flagranza quello della

"gravità del fatto" (numero 32, lett. b, 2ª parte).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni), nel testo sostituito dall'art. 42 del decreto

legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e

correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa

collegate), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

per contrasto con l'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987,

n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), dal Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Torino

con ordinanza del 13 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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