Corte costituzionale

Sentenza n. 359/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/2000 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2,

lettera b), del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1999 dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila,

iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 27 marzo 1999, pervenuta a questa

Corte l'11 giugno 1999, il giudice per le indagini preliminari del

tribunale per i minorenni di L'Aquila ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 76 e 77

della Costituzione, e in relazione all'art. 3, comma 1, lettera h),

della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale), dell'art. 23, comma 2, lettera b), del d.P.R. 22 settembre

1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a

carico di imputati minorenni).

Il giudice remittente premette di essere chiamato a decidere su

una istanza di applicazione della custodia cautelare nei confronti di

un minore arrestato nella quasi flagranza del delitto di furto

aggravato da violenza sulle cose; di ritenere che nella specie

sussistano gravi indizi di colpevolezza, che non vi sia né il

pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, né quello di

inquinamento probatorio; e che l'identità fisica del prevenuto sia

certa, ma che sussista invece il pericolo concreto che egli si dia

alla fuga.

Osserva il giudice a quo che l'art. 3, comma 1, della legge n. 81

del 1987, di delega per l'emanazione del codice di procedura penale,

nel dettare i criteri per la disciplina del processo a carico di

imputati minorenni, reca, alla lettera h), la seguente direttiva:

"potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per

delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e

inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela

della collettività". L'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, nel

disciplinare la facoltà del giudice di disporre la custodia

cautelare, ha previsto invece come condizioni facoltizzanti, al comma

2, i tre classici pericula libertatis - pericolo di reiterazione di

reati della stessa specie, pericolo di inquinamento probatorio e

pericolo di fuga - in perfetta concordanza con quanto stabilito (in

quel caso, però, conformemente ai criteri di delega dettati per i

maggiorenni) dall'art. 274 del codice di procedura penale.

Secondo il remittente, l'esplicito criterio più restrittivo

dettato dal legislatore delegante per gli indagati minorenni deve

ritenersi una scelta di politica legislativa; né potrebbe farsi

rientrare il pericolo di fuga nell'ambito delle "gravi esigenze di

tutela della collettività" di cui è parola nell'art. 3, comma 1,

lettera h), della legge di delega, poiché questa formula è sempre

riferita, nell'ordinamento penale, al pericolo di reiterazione dei

reati; e d'altra parte, se non si fosse voluto escludere il pericolo

di fuga dal novero delle condizioni che rendono possibile

l'applicazione della custodia cautelare, la disposizione che detta i

criteri particolari nei confronti dei minorenni sarebbe superflua,

mentre l'eccezione da essa prevista rispetto ai criteri generali deve

intendersi secondo il principio interpretativo ubi lex voluit dixit,

ubi noluit tacuit.

Sussiste pertanto, ad avviso del giudice a quo violazione dei

criteri della delega, onde l'art. 23, comma 2, lettera h, del d.P.R.

n. 448 del 1988 dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente

illegittimo.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, concordando con le argomentazioni del remittente.

L'Avvocatura erariale osserva che effettivamente la lettera della

legge delegante è chiara nel senso di non prevedere il pericolo di

fuga fra le condizioni che consentono l'adozione della misura della

custodia cautelare nei confronti dei minori, né il pericolo di fuga

può farsi rientrare fra le "gravi esigenze di tutela della

collettività". Il carattere di eccezionalità che il legislatore

delegante ha impresso al ricorso alla custodia cautelare nei

confronti del minore, e la materia in cui si versa, della libertà

personale, escluderebbero una interpretazione estensiva dei criteri

della delega. Anche attraverso una valutazione sistematica e

comparativa della disciplina in esame in rapporto ai criteri dettati

per i maggiorenni, per i quali si è previsto espressamente il

pericolo di fuga come condizione che consente l'adozione della misura

(art. 2, comma 1, n. 59, della legge n. 81 del 1987), sarebbe

confermata la diversità dei criteri di delega stabiliti per gli

indagati minorenni, e di conseguenza la violazione dell'art. 76 della

Costituzione denunciata dal giudice a quo. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe l'art. 23, comma 2, lettera

b) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12

(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale

penale e delle norme ad essa collegate), che consente al giudice di

disporre la custodia cautelare nei confronti del minorenne "se

l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli

si dia alla fuga". Di tale previsione del decreto delegato viene

denunciato il contrasto con i principi e criteri direttivi contenuti

nella legge di delega, che prevedeva la "facoltatività di misure

cautelari personali" e il "potere del giudice di disporre la custodia

in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che

sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi

esigenze di tutela della collettività" (art. 3, comma 1, lettera h),

della legge 16 febbraio 1987, n. 81), escludendo dunque il pericolo

di fuga dal novero delle condizioni che abilitano all'adozione della

misura restrittiva. Si censura pertanto la violazione dell'art. 76 (e

dell'art. 77) della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

Come osserva il remittente, e come rileva anche la difesa del

Presidente del Consiglio, i criteri direttivi dettati dal legislatore

per la disciplina del processo minorile sono chiari nel senso di

consentire il ricorso alla custodia in carcere solo quando sussistano

gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero sussistano "gravi

esigenze di tutela della collettività" (art. 3, comma 1, lettera h),

della legge di delega n. 81 del 1987). Il pericolo di fuga -

esplicitamente previsto come condizione che giustifica il ricorso a

misure preventive di coercizione personale, nel caso di indagati

adulti, dall'art. 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura

penale, in conformità a quanto previsto a sua volta dalla direttiva

n. 59 contenuta nell'art. 2, comma 1, della legge di delega n. 81 del

1987 - non è dunque compreso fra i presupposti che consentono la

custodia in carcere dei minorenni. Né esso potrebbe ritenersi

riconducibile alle "gravi esigenze di tutela della collettività", le

quali attengono al diverso pericolo della commissione di nuovi reati,

e non possono identificarsi col semplice rischio che l'indagato si

sottragga con la fuga all'applicazione della pena per il reato già

ascritto a suo carico.

La diversa disciplina prevista dal legislatore delegante,

rispettivamente per gli indagati maggiorenni e per quelli minori di

età, discende presumibilmente dal disfavore del legislatore per

l'utilizzo del carcere nei confronti dei minori, anche in coerenza

con i principi affermati a livello internazionale riguardo al diritto

penale minorile. In ogni caso, la scelta del delegante non poteva

essere disattesa dal legislatore delegato: il quale invece, nel

prevedere, nell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, le condizioni che

abilitano a disporre la custodia cautelare, ha pedissequamente

ricalcato le tracce dell'art. 274 del codice di procedura penale,

senza tener conto della diversità dei criteri direttivi che la legge

di delega imponeva di seguire.

Con ciò il legislatore delegato ha però violato i criteri della

delega, consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori

in una ipotesi nella quale la delega non lo prevedeva: la relativa

disciplina è dunque illegittima per contrasto con l'art. 76 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2,

lettera b) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12

(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale

penale e delle norme ad essa collegate).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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