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L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri. I fondi chiusi esistenti o che si intendera' istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse. L'esercizio venatorio e' inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attualita' di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate. Sui fondi indicati nel presente articolo e' concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle regioni.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art17 · fonte del testo

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