Art. 8 — Gestione societaria: incompatibilità

La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e' incompatibile:

  • a)((nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo));
  • b)con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
  • c)con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. ((2. Lo statuto delle societa' di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonche' all'assessore alla sanita' della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio)) La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se e' sospeso il socio che e' direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una societa' e' affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci e' interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorita' sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

3

La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 luglio 2003, n. 275 (in G.U. 1a s.s. 30/7/2003, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a societa' di gestione di farmacie comunali e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco".

Testo vigente dal 29 agosto 2017

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 275/2003

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2003

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco. Appare, infatti, del tutto irragionevole la mancata previsione per le farmacie comunali della incompatibilità prevista dalla norma censurata con una formula onnicomprensiva, che conferisce alla medesima il valore di un principio generale applicabile a tutti i soggetti che in forma singola o associata siano titolari o gestori di farmacie; specialmente ove si consideri che il divieto in questione è stato posto dal legislatore proprio al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute.

    Art. 8 Norme di riordino del settore farmaceutico · Art. 9 Norme di riordino del settore farmaceutico

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 11/2020

    Questione infondata
    5 febbraio 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per incompleta descrizione della fattispecie, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma, 1, lett. c ), della legge n. 362 del 1991. Il rimettente descrive in modo preciso la fattispecie oggetto dei giudizi a quibus .

    Art. 8 Norme di riordino del settore farmaceutico · Art. 7 Norme di riordino del settore farmaceutico · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2006 al 29 agosto 2017. 30 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) tolto: con qualsiasi altra attivita' esplicata nel settore della produzione,... intermediazione e informazione scientifica del farmaco aggiunto: nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo;

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. aggiunto: 2. Lo statuto delle societa' di cui all'articolo 7 tolto: ed aggiunto: e ogni successiva variazione tolto: sono comunicatiaggiunto: , ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonche' all'assessore alla sanita' della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e tolto: alla unita' aggiunto: all'azienda sanitaria locale competente per territoriotolto: , entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-11-08;362~art8 · fonte del testo

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