Art. 58-quater — Divieto di concessione di benefici

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((1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale)) La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma. (39 A) Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289- bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se gia' concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si pro- cede o e' pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca della misura. ((7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi piu' di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale))

Testo in vigore dal 8 dicembre 2005 al 28 marzo 2007

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 149/2026

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2026

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedi…

    Art. 58-quater Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 229/2019

    Ha colpito questo articolo
    8 novembre 2019

    È dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 58- quater , comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. [sequestro di persona a scopo di estorsione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La disposizione censurata dai Magistrati di sorveglianza di Milano e di Padova, impedendo ai predetti condannati l'accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4- bis , ordin. penit., se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata, sovverte irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena, corollario del mandato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. In tal modo, la disposizione opera in senso distonico rispetto all'obiettivo, costituzionalmente imposto, di consentire alla magistratura di sorveglianza di verificare gradualmente e prudentemente, anzitutto attraverso la concessione di permessi premio e l'autorizzazione al lavoro all'esterno, l'effettivo percorso rieducativo compiuto dal soggetto, prima di ammetterlo in una fase successiva dell'esecuzione - sulla base anche dell'esito positivo di quelle prime sperimentazioni - alla semilibertà e poi alla liberazione condizionale. La disposizione censurata è altresì incompatibile con il principio di uguaglianza, in quanto la rimozione della preclusione in essa contenuta con riferimento ai condannati all'ergastolo da parte della sentenza n. 149 del 2018 ha prodotto l'irragionevole conseguenza che, oggi, essi godono di un trattamento penitenziario più favorevole rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato. ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995 ).

    Art. 58-quater Ordinamento penitenziario · Art. 630 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 289-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 187/2019

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa interpretazione costituzionalmente conforme, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975. Il rimettente ha infatti esposto puntualmente, attraverso un percorso interpretativo non implausibile, le ragioni che l'hanno indotto a ritenere non praticabile l'interpretazione secondo la quale la preclusione alla concessione della detenzione domiciliare di cui all'articolo censurato sarebbe riferibile alla sola misura della detenzione domiciliare "ordinaria" di cui all'art. 47- ter , ordin. penit., e non già a quella speciale di cui all'art. 47- quinquies . ( Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 42 del 2017, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015 ).

    Art. 58-quater Ordinamento penitenziario · Art. 47-quinquies Ordinamento penitenziario · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 47-ter Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1999 al 8 dicembre 2005. 18 parole tolte, 53 parole aggiunte.

aggiunto: 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio socialeaggiunto: , nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi al condannato tolto: per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-bis che ha posto in essere aggiunto: che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penaletolto: . La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti … dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.tolto: 39 A aggiunto: (39 A) Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni … custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca della misura. aggiunto: 7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi piu' di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58quater · fonte del testo

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