Corte costituzionale

Sentenza n. 436/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/12/1999 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1998 dal Tribunale per i

minorenni di Palermo, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale per i minorenni di Palermo, investito di un

reclamo avverso la concessione ad un condannato minorenne di un

permesso premio - che, stante l'avvenuta revoca, a carico del

detenuto, dell'affidamento in prova al servizio sociale, si assumeva

concesso in violazione dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

ai cui sensi non può fruire di assegnazione al lavoro all'esterno,

di permessi premio e di affidamento in prova il condannato a cui sia

stata revocata una misura alternativa (affidamento in prova,

detenzione domiciliare, semilibertà), per la durata di tre anni

dalla revoca medesima - ha sollevato, con ordinanza emessa il 6

aprile 1998, pervenuta a questa Corte il 4 gennaio 1999, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 27 e 31

della Costituzione, di detto art. 58-quater, nella parte in cui esso

si applica ai condannati di età minore.

Il remittente, dopo aver ricordato che ai sensi dell'art. 79

dell'ordinamento penitenziario le norme di quest'ultimo si applicano,

fino a quando non si sia provveduto con apposita legge, anche nei

confronti dei condannati minorenni, rileva che il divieto in

questione, se applicato ai minori, confligge con i principi -

garantiti dagli artt. 27 e 31 della Costituzione e tutelati dalla

dichiarazione dell'ONU del 20 novembre 1959 e dall'art. 40 della

convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 - che

ispirano il diritto minorile, volto al recupero e alla

risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comporterebbero

la necessità di differenziare il trattamento dei medesimi rispetto

ai detenuti adulti, ed escluderebbero che si possa applicare ai

medesimi un rigido automatismo.

Il giudice a quo invoca in proposito quanto statuito da questa

Corte, in relazione ad analoghe questioni, nelle sentenze n. 125 del

1992 e n. 109 del 1997, secondo cui l'assoluta parificazione tra

adulti e minori in questa materia può confliggere con le esigenze di

specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento dei

detenuti minorenni: esigenze compromesse da un rigido automatismo che

non consenta al giudice alcuna valutazione in concreto della condotta

del minore ed una prognosi individualizzata circa l'efficacia

risocializzante, in concreto, della misura proposta.

2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe l'art. 58-quater della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

e specificamente - ancorché ciò non risulti in modo espresso dal

dispositivo dell'ordinanza, ma dalla sua motivazione - il disposto

dei commi 2 e 3 di detto articolo, ai cui sensi al detenuto al quale

sia stata revocata una misura alternativa (affidamento in prova ai

servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà) non possono

essere concessi, per un periodo di tre anni dalla emissione del

provvedimento di revoca, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i

permessi premio, l'affidamento in prova "ordinario" (di cui all'art.

47 dell'ordinamento penitenziario), la detenzione domiciliare e la

semilibertà. Più precisamente, la questione proposta investe la

statuizione del comma 2, che sancisce la predetta preclusione, mentre

il comma 3, che determina solo la durata della preclusione medesima,

non è oggetto di autonome censure. Il dubbio di legittimità

costituzionale riguarda tale norma nella parte in cui si applica ai

condannati minorenni.

Il Tribunale remittente ritiene che il divieto, applicato ai

minori, sia in contrasto con i principi di rieducatività della pena

e di protezione dei minori, di cui agli articoli 27, terzo comma, e

31, secondo comma, della Costituzione, in quanto introduce un rigido

automatismo, impedendo una valutazione in concreto in ordine alla

concedibilità della misura, e così compromettendo le esigenze di

individualizzazione e di flessibilità che, secondo la giurisprudenza

di questa Corte, e anche alla luce della dichiarazione ONU dei

diritti del fanciullo in data 20 novembre 1959 e della convenzione in

data 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in

Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (art. 40), devono

caratterizzare la disciplina dell'esecuzione della pena nei riguardi

del minore.

2. - L'art. 58-quater dell'ordinamento penitenziario - introdotto

dall'art. 1 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente

integrato dall'art. 14 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 -

dispone al comma 1 il divieto di concessione di una serie di benefici

penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio,

affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art.

47, detenzione domiciliare, semilibertà) al condannato per delitti

previsti dall'art. 4-bis, comma 1, dello stesso ordinamento, che

abbia posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385

cod. pen., concernente il reato di evasione. Il comma 2 a sua volta

prevede che la disposizione del comma 1 "si applica anche al

condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una

misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter,

comma 6, o dell'art. 51, primo comma": le ipotesi di revoca sono

relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla

detenzione domiciliare, quando il comportamento del soggetto appaia

"incompatibile con la prosecuzione" della prova o della misura; alla

semilibertà, quando "il soggetto non si appalesi idoneo al

trattamento". Il comma 3, relativo ad entrambe le ipotesi dei primi

due commi, stabilisce che il divieto opera per un periodo di tre anni

dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della

pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2.

Il Tribunale remittente non si sofferma a precisare la portata del

comma 2, ma, date le caratteristiche del caso ad esso sottoposto, si

deve supporre che esso abbia aderito all'interpretazione, sostenuta

in giurisprudenza e discussa in dottrina, secondo cui il divieto ivi

stabilito concerne tutti i condannati, e non solo i condannati per

delitti di cui all'art. 4-bis, comma 1, dell'ordinamento

penitenziario, cui si riferisce invece il comma 1. In ogni caso, e

quale che sia la portata della norma, la questione proposta,

concernente l'applicabilità della stessa ai minori, deve essere

affrontata nel merito, stante la non implausibilità della

interpretazione accennata.

Benché poi, nella specie, il divieto fosse invocato per

contrastare la concessione di un permesso premio ad un detenuto cui

era stato revocato l'affidamento in prova, la questione è sollevata

dal giudice a quo con riguardo al disposto dei commi 2 e 3 dell'art.

58-quater nel suo complesso (sempre limitatamente alla sua

applicabilità ai condannati minorenni): e d'altra parte si tratta di

una previsione che considera congiuntamente, senza distinzioni di

sorta, da un lato le tre misure alternative la cui revoca fa scattare

la preclusione triennale, dall'altro l'insieme dei benefici

penitenziari la cui concessione resta temporaneamente preclusa. Onde

la pronuncia di questa Corte deve aver riguardo al contenuto

normativo citato, nella sua portata complessiva: il che non esclude

che eventuali divieti più puntuali - come ad esempio quello che

riguardasse solo una nuova concessione della stessa misura revocata,

prima che sia trascorso un certo tempo - ove ipoteticamente disposti

dal legislatore, possano essere oggetto di diversa considerazione.

3. - La questione è fondata.

Più volte questa Corte ha dovuto censurare, nella parte in cui si

applicavano indiscriminatamente anche ai detenuti minorenni, norme

dell'ordinamento penitenziario, o di altre leggi, che stabilivano

specifiche preclusioni alla concessione di benefici penitenziari o di

sanzioni alternative, in quanto, per detta parte, esse apparivano in

contrasto con i principi costituzionali in tema di applicazione e di

esecuzione delle pene e delle misure restrittive nei confronti dei

minori, che, nelle situazioni prese in esame, esigevano una

disciplina fondata su valutazioni flessibili e individualizzate circa

la idoneità e la opportunità delle diverse misure per perseguire i

fini di risocializzazione del condannato minore, nel rispetto delle

specifiche caratteristiche della sua personalità (cfr. sentenze n.

168 del 1994, n. 109 e n. 403 del 1997, n. 16, n. 324 e n. 450 del

1998).

Per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione delle misure

alternative e degli altri benefici previsti dall'ordinamento

penitenziario, da tempo questa Corte ha avvertito come l'esigenza di

una disciplina speciale per i minori - solo occasionalmente

introdotta dal legislatore (cfr. ad esempio l'art. 30-ter, comma 2,

del medesimo ordinamento, in tema di durata dei permessi premio) -,

sia contraddetta dalla perdurante inerzia legislativa nel dar vita a

quella "apposita legge", nella cui attesa l'art. 79 della legge n.

354 del 1975, richiamato anche dal Tribunale remittente, prevede che

le norme della stessa legge si applichino anche nei confronti dei

minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali.

Di tale situazione, nata come transitoria in vista della legge

esplicitamente preannunciata, ma protratta nella sua attualità in

forza dell'omissione legislativa, questa Corte ha già anni or sono

denunciato la disarmonia rispetto ai principi costituzionali

(sentenza n. 125 del 1992; e cfr. anche sentenze n. 168 del 1994, n.

107 del 1997). Poiché peraltro l'applicabilità ai minori

dell'ordinamento penitenziario "generale" discende, normativamente,

non tanto dalla clausola citata della legge n. 354 del 1975, quanto

dall'assenza di una legislazione ad hoc nella cui mancanza si espande

naturalmente la portata generale delle norme di quell'ordinamento, e

poiché non può questa Corte ovviare all'assenza dell'"apposita

legge", operando le scelte necessarie per dar vita ad un organico

ordinamento penitenziario minorile, non resta - fino a quando il

legislatore non adempia all'obbligo di emanare la legge preannunciata

ormai da venti anni - che continuare ad intervenire sulle singole

disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune incompatibili con

le esigenze costituzionali del diritto penale minorile.

4. - Siffatta incompatibilità sussiste anche a riguardo della

norma oggi denunciata.

Un divieto generalizzato e automatico, di durata triennale, di

concessione di tutti i benefici penitenziari elencati, in conseguenza

della revoca di una qualunque delle misure alternative

dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della

semilibertà, contrasta in effetti con il criterio,

costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi

automatismi, e richiede sia resa possibile invece una valutazione

individualizzata e caso per caso, in presenza delle condizioni

generali costituenti i presupposti per l'applicazione della misura,

della idoneità di questa a conseguire le preminenti finalità di

risocializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale

minorile. Può bene essere infatti che, nonostante la revoca della

misura alternativa, intervenuta in quanto il comportamento del

soggetto sia apparso "incompatibile con la prosecuzione della prova"

(art. 47, comma 11) o "incompatibile con la prosecuzione delle

misure" (art. 47-ter, comma 6), ovvero in quanto il soggetto non si

sia palesato "idoneo al trattamento" di semilibertà (art. 51, primo

comma) - a seguito dunque di valutazioni inerenti solo alla

compatibilità della singola misura revocata -, la situazione

concreta del giovane condannato faccia ritenere utile ed adatta

l'applicazione di una od altra delle misure previste dall'ordinamento

al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, che

sarebbero invece precluse, per un lungo periodo, dall'operare della

norma censurata in questa sede. Ciò, ben s'intende, ove sussistano i

presupposti e le condizioni richiesti in via generale dalla legge per

l'applicazione di tale misura, e sempre che l'autorità giudiziaria

competente pervenga ad un apprezzamento positivo nell'ambito delle

valutazioni discrezionali ad essa demandate.

5. - Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità

costituzionale del comma 2 dell'art. 58-quater dell'ordinamento

penitenziario - da cui discende il divieto di concessione delle

misure di cui al comma 1 ai condannati nei cui confronti sia stata

revocata una delle misure alternative previste dal comma 2, per il

periodo triennale stabilito dal comma 3 -, nella parte in cui si

riferisce ai minorenni. Una volta caduto, in parte qua, il comma 2,

il successivo comma 3, pure compreso nell'oggetto della questione, ma

che si limita a fissare la durata della preclusione prevista dai

commi 1 e 2, sopravvive con un contenuto non più riferibile alla

preclusione di cui al comma 2 nei confronti dei minori, espunta

dall'ordinamento in forza della presente pronuncia di illegittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater,

comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari