Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater,

commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa

il 19 luglio 1995 dal magistrato di sorveglianza di Alessandria

nell'istanza proposta da Roviera Marino, iscritta al n. 538 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il magistrato di sorveglianza di Alessandria, chiamato a

pronunciarsi sulla istanza diretta ad ottenere un permesso premio,

presentata da detenuto condannato per uno dei reati previsti

dall'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(precisamente, per il reato di rapina aggravata), a cui era stata

revocata la misura alternativa alla detenzione della semilibertà con

provvedimento del 25 ottobre 1994 del tribunale di sorveglianza di

Torino perché sussistevano a suo carico gravi indizi di colpevolezza

in ordine alla commissione di altre rapine, rilevava che l'istanza

avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile; infatti, a norma

dell'art. 58-quater, comma 3, l'interessato avrebbe potuto di nuovo

aver accesso al beneficio del permesso premio soltanto il 25 ottobre

1997 (tre anni dalla data del provvedimento di revoca della misura

alternativa), nonostante fosse stato assolto in ordine ai fatti per i

quali la revoca era stata disposta. E ciò perché l'interpretazione

giurisprudenziale è nel senso che se non sia stata proposta

impugnazione avverso il provvedimento di revoca della misura

alternativa gli effetti di essa permangono qualunque sia la sorte

dell'eventuale procedimento penale che ha provocato la revoca.

Tanto premesso, ha, con ordinanza del 19 luglio 1995, sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 58-quater, commi 1 e 2, della

legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12

luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non prevede "che l'effetto

preclusivo indicato nelle suddette norme non opera nei casi in cui,

dispostasi la revoca di una misura alternativa per sussistenza di

indizi di colpevolezza a carico del condannato, in relazione al

procedimento penale pendente, intervenga sentenza di assoluzione

perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto".

L'art. 27, terzo comma, della Costituzione sarebbe violato

profilandosi un irragionevole ostacolo al perseguimento della

finalità rieducativa della pena.

Risulterebbe vulnerato anche il principio di eguaglianza per

l'irrazionale equiparazione della disciplina della revoca di misure

alternative per soggetti poi assolti che non abbiano impugnato il

provvedimento di revoca alla disciplina della revoca stessa nei

confronti di soggetti condannati con sentenza definitiva per

comportamenti illeciti tenuti nel corso di esecuzione della misura.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si è costituita la parte

privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri. Considerato in diritto

1. - Il magistrato di sorveglianza di Alessandria dubita, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, della

legittimità dell'art. 58-quater, commi 1 e 2, della legge 26 luglio

1975, n. 354, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella

parte in cui "non prevedono che l'effetto preclusivo indicato nelle

suddette norme non opera nei casi in cui, dispostasi la revoca di una

misura alternativa per sussistenza di indizi di colpevolezza a carico

del condannato, in relazione a procedimento penale pendente,

intervenga sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o

per non aver commesso il fatto".

Più in particolare, richiesto della concessione di un permesso

premio da parte di persona condannata per uno dei delitti di cui

all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (precisamente il delitto

di rapina aggravata), persona alla quale era stata revocata dal

tribunale di sorveglianza la misura alternativa alla detenzione della

semilibertà per la sussistenza a suo carico di gravi indizi di

colpevolezza relativamente alla commissione di altre rapine, dalle

quali era stato successivamente assolto con sentenza del tribunale di

Milano in data 16 maggio 1995, il giudice a quo, premesso che la

richiesta sarebbe da ritenere ugualmente inammissibile operando la

rigorosa preclusione derivante dalle norme denunciate, ravvisa

nell'assetto normativo così censurato violazione, oltre che del

principio della funzione rieducativa della pena, anche dell'art. 3

della Costituzione, per l'irragionevole equiparazione dell'identico

regime preclusivo discendente dalla revoca di misure alternative alla

detenzione nei confronti di soggetti poi assolti relativamente ai

reati che avevano provocato la cessazione della misura, a quello

operante nei riguardi di chi, invece, in ordine a tali reati abbia

riportato condanna. L'impossibilità di conseguire il beneficio

troverebbe, peraltro, un'univoca conferma interpretativa nella

giurisprudenza della Corte di cassazione, ricordata dal rimettente,

attenta a precisare come la decisione assolutoria non rimuove gli

effetti dell'ordinanza di revoca della semilibertà, divenuta

esecutiva per non essere stata impugnata. Cosicché, solo nel caso in

cui il condannato abbia proposto ricorso per cassazione avverso

l'ordinanza di revoca della misura sarebbe divenuto possibile

accedere al richiesto beneficio.

2. - La questione non è fondata per essere erroneo proprio il

presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo. Donde la

necessità di individuare gli esatti passaggi ermeneutici che il

rimettente avrebbe dovuto percorrere.

3. - Come è noto, l'art. 58-quater, comma 1, della legge n. 354

del 1975 preclude l'ammissione al lavoro esterno, ai permessi premio,

all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione

domiciliare ai condannati per uno dei delitti previsti dall'art.

4-bis, comma 1, della stessa legge, che abbiano posto in essere una

condotta punibile ex art. 385 del codice penale. Un divieto che opera

per il periodo di tre anni da quando è stata posta in essere la

condotta di evasione (art. 58-quater, comma 3). L'art. 58-quater,

comma 2, stabilisce, a sua volta, lo stesso divieto nei confronti dei

condannati a cui sia stata revocata una misura alternativa ai sensi

degli artt. 47, undicesimo comma (affidamento in prova al servizio

sociale: nel caso in cui il comportamento del soggetto, contrario

alle leggi o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la

prosecuzione della prova), 47-ter, comma 6 (detenzione domiciliare:

se il comportamento del soggetto, contrario alle leggi o alle

prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle

misure), 51, primo comma (semilibertà: il provvedimento può essere

in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al

trattamento). In tali casi il divieto dei benefici opera sempre per

un periodo di tre anni decorrenti, però, da quando è stato emesso

il provvedimento di revoca (art. 58-quater, comma 3). Ciò per

sottolineare, anzitutto, come i provvedimenti di revoca di cui

all'art. 58-quater, comma 1, sono (o possono essere) pronunciati -

salvo che per chi abbia posto in essere una condotta punibile a norma

dell'art. 385 del codice penale - non in conseguenza di contegni

oggetto di una specifica descrizione normativa, ma per comportamenti

genericamente incompatibili (o inidonei) con la prosecuzione delle

misure. E fra tali comportamenti è sicuramente da annoverare la

addebitata commissione di un fatto reato, tanto più quando, come nel

caso all'esame del giudice a quo, la fattispecie criminosa contestata

rientri nelle previsioni del comma 1 dell'art. 4-bis della legge n.

354 del 1975. Ne deriva che quando il comportamento esaurisca la sua

significazione debordante dalle esigenze del trattamento nella

commissione di un fatto reato, l'accertamento della sussistenza delle

condizioni che integrano la revoca non può essere attribuita alla

cognizione del magistrato di sorveglianza al quale, però, è da

ritenere, spetta la verifica - in relazione alla tipologia di reato

addebitato e alle circostanze del fatto - in ordine alla sussistenza

delle condizioni previste dagli artt. 47, undicesimo comma, 47-ter,

comma 6, e 51, primo comma, della legge n. 354 del 1975, prima di

adottare il provvedimento di sospensione cautelativa (art. 51-ter)

che deve, a sua volta, essere "ratificato" dal tribunale di

sorveglianza competente per la revoca della misura (art. 70, primo

comma). Il tutto alla stregua della linea interpretativa pressoché

costante in giurisprudenza, nel senso che possono essere valutati

fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato,

senza necessità di attendere la definizione del relativo

procedimento, indipendentemente dalla circostanza che dal

comportamento contestato possa derivare o no una condanna penale;

perché ciò che conta è la valutazione della condotta del

condannato al fine di stabilire se lo stesso - prescindendo

dall'accertamento giudiziale della sua responsabilità - sia

meritevole dei benefici penitenziari alternativi alla detenzione.

Una linea che parrebbe escludere soluzioni alternative, sia perché

il decreto del magistrato di sorveglianza è destinato ad essere

caducato ove il provvedimento di revoca del tribunale non intervenga

entro trenta giorni dalla sospensione della misura sia perché la

legge non pare autorizzare il tribunale di sorveglianza a sospendere

la decisione. Vero è che avverso il provvedimento di revoca è

consentito il ricorso per cassazione; ma in tale sede le censure che

alla Corte di cassazione sarà consentito prendere in esame non

potranno che investire l'assenza dei presupposti per la revoca (nei

termini peraltro genericamente indicati dagli artt. 47, primo comma,

47-ter, comma 6, 51, primo comma, della legge n. 354 del 1975). Fa

da sola eccezione al detto regime, sempre nell'ipotesi in cui il

presupposto da cui è scaturita la revoca della misura si esaurisca

nell'addebito di un fatto costituente reato, la disciplina dettata

relativamente al delitto di evasione. L'art. 51, quarto comma, ha,

infatti, previsto, in via preliminare, come effetto della denuncia

per il reato di cui all'art. 385 del codice penale esclusivamente la

sospensione della semilibertà e, solo in conseguenza della condanna,

la revoca della misura.

4. - L'effetto ineludibilmente preclusivo additato dal giudice a

quo deriva da una non corretta individuazione del regime normativo ed

in particolare dei rapporti tra revoca della misura e successiva

possibilità di accesso ai benefici di cui all'art. 58-quater, comma

1. Per restare alla misura della semilibertà, è chiaro che

l'inidoneità al trattamento determinata da addebiti non costituenti

reato assume i medesimi connotati finalistici rispetto

all'inidoneità determinata dall'elevazione di un'imputazione per un

fatto costituente reato. Quelli che divergono sono, però, almeno in

taluni casi, i poteri cognitori spettanti al tribunale di

sorveglianza. Nel primo caso, infatti, ci si troverà in presenza di

una cognitio plena, destinata a coinvolgere il fatto addebitato in

tutta la sua rilevanza funzionale; nel secondo caso, invece, non

potrà scaturire che un giudizio meramente incidentale sull'effettiva

consistenza del fatto contestato; ma in entrambi i casi in relazione

ad esigenze che appartengono esclusivamente alle finalità del

trattamento. Ne consegue che quando la revoca è determinata da una

causa "generica", la questione, assumendo per il tribunale di

sorveglianza carattere principale, comporta, almeno di norma, il

passaggio in giudicato della relativa statuizione ove avverso di essa

non venga proposto ricorso per cassazione. Quando, invece, la revoca

derivi da un comportamento costituente reato e il tribunale la

disponga solo per la gravità e le caratteristiche di esso in

relazione alle esigenze del trattamento, la statuizione, considerata

la sua natura incidentale, viene resa soltanto rebus sic stantibus,

donde la successiva incidenza della decisione sul fatto-reato ove

questa si sostanzi in una pronuncia proscioglitiva e sempre ferma

restando per il tribunale di sorveglianza la possibilità di

ponderare il fatto in tutte quelle connotazioni che possano incidere

sul trattamento.

5. - Dalle considerazioni che precedono può quindi ricavarsi una

prima essenziale conclusione. Che, cioè, la disposizione del comma 2

dell'art. 58-quater (così come quella del comma 1 dello stesso

articolo) sia stata non del tutto correttamente chiamata in causa,

proprio perché l'impossibilità di usufruire dei "benefici"

rappresenta esclusivamente la conseguenza della revoca delle misure

alternative. Dunque, poiché gli effetti derivanti dall'art.

58-quater, commi 1 e 2, scaturiscono soltanto dalla revoca di tali

misure, è al terzo comma dello stesso articolo che sarà necessario

soprattutto aver riguardo oltre che al regime della revoca delle

misure alternative quale delineato dai più volte ricordati artt. 47,

undicesimo comma, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma, della legge n.

354 del 1975. Vero è che il giudice a quo ha fondato il giudizio di

inammissibilità della richiesta su quella interpretazione della

Cassazione la quale ha affermato che, essendo ormai la revoca

divenuta definitiva, per la forza di giudicato della statuizione del

tribunale di sorveglianza, non sarebbe consentito l'accesso ai

benefici se non decorsi i termini indicati nel comma 3 dello stesso

art. 58-quater (Sez. I, 9 marzo 1994, Curti). Ma occorre sottolineare

come in quella occasione oggetto del gravame era - piuttosto che gli

effetti conseguenti alla revoca della misura - la revoca della misura

stessa. Una linea, tuttavia, quella ora segnalata, da ritenere

tutt'altro che costante nella giurisprudenza della Corte di

cassazione che, in una diversa occasione, chiamata a decidere su un

ricorso con il quale il condannato aveva censurato il provvedimento

del tribunale di sorveglianza che aveva disatteso la richiesta di

ripristino della semilibertà, revocata per un fatto reato in ordine

al quale era intervenuta sentenza di assoluzione, anziché

richiamarsi alla definitività del provvedimento, ha annullato la

relativa ordinanza perché l'indagine che va condotta per stabilire

se il detenuto sia meritevole della misura "verte sui risultati del

trattamento individualizzato e sull'esistenza delle condizioni che

possano garantirne un graduale reinserimento nella società". E,

proprio dando rilievo alla sentenza di assoluzione per il reato che

aveva provocato la revoca della misura, la Cassazione ha ritenuto

"non corretta e non coerente la motivazione posta a fondamento del

provvedimento di rigetto" (Sez. I, 27 aprile 1993, Pastafiglia).

Così da ribadire come, attesa la natura incidentale della revoca

della misura quando venga disposta per l'accusa di un reato,

allorché intervenga pronuncia di assoluzione il tribunale è tenuto

a verificare se una simile decisione debba o no incidere sulla revoca

della misura, consentendo in tal modo il ripristino della misura

stessa.

Solo per tale via sarà poi possibile conseguire, anche prima del

termine indicato dall'art. 58-quater, comma 3, della legge n. 354 del

1975, l'accesso ai benefici di cui al comma 1 dello stesso articolo.

6. - Possono, pertanto, cogliersi agevolmente gli errori

interpretativi in cui è caduto il giudice a quo.

Il primo di essi va individuato nell'avere sollevato la questione

di legittimità costituzionale della norma che non consente l'accesso

ai benefici di cui all'art. 58-quater, comma 1, della legge n. 354

del 1975 in caso di revoca della misura alternativa alla detenzione

senza previamente verificare - e sulla base del complessivo assetto

interpretativo in materia derivante soprattutto dall'esame della

giurisprudenza, ma attestandosi ad una isolata pronuncia della Corte

di cassazione - se un'ipotetica riammissione ai detti benefici non

richieda la rimozione di quel presupposto ostativo che è costituito

dalla revoca della misura. Così da incorrere in un'ulteriore

deviazione ermeneutica, per essersi arrogato poteri che, comunque,

richiedendo una valutazione dei presupposti ostativi, non possono che

competere al tribunale di sorveglianza. Da ciò è derivato un

ulteriore vizio interpretativo indotto dalla giurisprudenza indicata

dal giudice a quo. Quello, cioè, di ravvisare nelle pronunce del

tribunale di sorveglianza in tema di revoca delle misure alternative

la produzione degli effetti propri del giudicato. Senza in alcun

modo considerare che mentre tale effetto è, di norma, conseguenziale

all'accertamento della impossibilità di proseguire nel trattamento

derivante da fatti in ordine ai quali il tribunale di sorveglianza

dispone di una cognitio plena, diversa è la situazione che si

realizza quando l'interruzione del trattamento derivi da un fatto

costituente reato che esaurisca l'intera valenza della interruzione

del trattamento penitenziario. In tal caso, proprio perché la

cognizione del tribunale di sorveglianza non può che ridursi ad un

giudizio incidentale limitato alle esigenze teleologiche del

trattamento (significativo è, sul punto, il richiamato regime

adottato in ordine alla misura della semilibertà in caso di reato di

evasione alla stregua dell'art. 51, quarto comma, della legge n. 354

del 1975), essendo riservata alla cognizione del giudice penale la

verifica della sussistenza del reato, appare evidente che la revoca

della misura, da cui dipende l'impossibilità di accesso ai benefici

di cui all'art. 58-quater, comma 1, della legge n. 354 del 1975, non

potrà che commisurare la sua efficacia preclusiva all'esito del

giudizio sul fatto reato; sempre ferma restando, ovviamente, la

cognizione specifica del tribunale di sorveglianza in ordine ai

profili che, nonostante l'assoluzione dell'imputato, possono

acquisire una valenza ai fini della riammissione al beneficio. Il

tutto senza che possa assumere rilievo di sorta la circostanza che il

condannato abbia provveduto a proporre ricorso per cassazione avverso

il provvedimento di revoca, considerati sia i tempi per

l'accertamento del reato sia la quasi paradigmatica legittimità,

allo stato, di un provvedimento di revoca: donde il rigetto del

ricorso quando questo sia stato disposto per fatti di rilevanza

penale direttamente incidenti sulla prosecuzione del trattamento.

Che tutto ciò, del resto, risulti conforme al sistema della

efficacia delle pronunce di revoca deriva chiaramente dal fatto che

la privazione del trattamento non può conseguire se non ad un

comportamento addebitabile al condannato e che comunque l'effetto di

essa deve essere proporzionato (oltre che al quantum di afflittività

che da essa è derivato) alla gravità oggettiva e soggettiva del

comportamento che ha determinato la revoca (v. sentenza n. 306 del

1993).

7. - Sancita così l'impossibilità di conseguire direttamente dal

magistrato di sorveglianza la riammissione di benefici, l'unica via

percorribile al fine di proteggere adeguatamente le finalità di

risocializzazione che sono alla base delle misure previste dall'art.

58-quater, comma 1, della legge n. 354 del 1975 è quella di chiedere

al tribunale di sorveglianza, sulla base dell'avvenuto

proscioglimento, l'eliminazione del provvedimento di revoca a suo

tempo disposto.

La norma denunciata si sottrae pertanto alla censura di

legittimità, con riferimento sia all'art. 3 che all'art. 27, terzo

comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 58-quater, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal magistrato di

sorveglianza di Alessandria con ordinanza del 19 luglio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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