Corte costituzionale

Ordinanza n. 722/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti

delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica

moralità) introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n.

646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10

febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una

commissione interparlamentare sul fenomeno della mafia) promosso con

ordinanza emessa il 14 marzo 1984 dal Tribunale di Agrigento nel

procedimento per le misure di prevenzione relativo a Virone Giuseppe,

iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 14 marzo 1984, il

Tribunale di Agrigento ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.

ed in relazione all'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis della legge

27 dicembre 1956, n. 1423 (introdotto dall'art. 11 della legge 13

settembre 1982, n. 646);

che, nell'ordinanza di rimessione, premessa la disparità di

trattamento, legislativamente sancita, tra condannati ed internati,

ai quali possono essere concessi "permessi" anche per motivi

familiari, e soggiornanti obbligati, che di tali permessi non possono

godere, si chiede a questa Corte l'eliminazione dell'ora indicata

disparità di trattamento;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la dichiarazione di non fondatezza della

proposta questione di legittimità costituzionale;

Considerato che, per le persone sottoposte all'obbligo di

soggiorno in un determinato comune, la limitazione al solo caso in

cui ricorrano gravi e comprovati motivi di salute dell'autorizzazione

a recarsi fuori del comune predetto, ai sensi dell'art. 7- bis della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, costituisce una chiara scelta

legislativa, tenuto conto che, anteriormente all'entrata in vigore

dell'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (che ha introdotto

l'art. 7- bis della legge n. 1423 del 1956) non era legislativamente

prevista alcuna ipotesi di concessione d'autorizzazione a recarsi

fuori del Comune di soggiorno obbligato; sicché è sicuramente da

indursi che il legislatore, nel disporre soltanto nel caso di gravi e

comprovati motivi di salute la possibilità di concessione della

citata autorizzazione, ha ritenuto, escludendo ogni altra ipotesi,

che esclusivamente motivi attinenti alla salute del soggiornante

obbligato (e non altri motivi) tenuto conto della pericolosità del

medesimo, debbano prevalere sulle esigenze tutelate attraverso la

previsione del soggiorno obbligato;

che, pertanto, a questa Corte vengono richieste opzioni che

competono al solo legislatore e, fra l'altro, nettamente contrastanti

con la scelta già operata, in materia, dal legislatore del 1982; e

che non va dimenticato che, ove si ritenesse ammissibile e fondata la

proposta questione, questa Corte dovrebbe anche indicare e, pertanto,

scegliere, ragioni, finalità, condizioni e limiti delle introducende

nuove ipotesi d'autorizzazione a recarsi fuori del Comune di

soggiorno obbligato;

che, infine, non viene indicato neppure un caso di tertium

comparationis almeno idoneo a far dubitare della razionalità della

scelta operata dal legislatore del 1982 (l'art. 30 della legge 26

luglio 1975, n. 354 s'inquadra nel particolare sistema introdotto

dalla stessa legge, attinente allo specifico status dei soggetti

condannati ed internati indicati nel citato articolo 30, nettamente

diverso dallo status dei soggiornanti obbligati);

che la proposta questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7- bis della legge 27 dicembre

1956, n. 1423, introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982,

n. 646, questione sollevata, con ordinanza emessa in data 14 marzo

1984 dal Tribunale di Agrigento, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:722 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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