Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/1984

    Questione infondata
    29 marzo 1984

    L'ordinamento vigente offre la possibilità al detenuto di completare gli studi universitari e di sostenere i relativi esami anche senza ottenere il permesso di allontanarsi dall'istituto di pena, prevedendo che vengano stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami. Le differenze che possono verificarsi nel rilascio dei permessi derivano da circostanze di mero fatto e non da discriminazioni operate dalla norma (e, comunque, non assumono alcun rilievo nella fattispecie prospettata).Non è fondata - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 27, comma terzo, 34, comma terzo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma secondo, l. 26 luglio 1975, n. 354 (modificato dall'art. 1 l. 20 luglio 1977, n. 450) nella parte in cui prevede la concessione ai detenuti del permesso di allontanarsi dal luogo di detenzione solo "per eventi familiari di particolare gravità".

    Art. 30 Ordinamento penitenziario · Art. 1 Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-20;450~art1 · fonte del testo

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