Art. 14-ter — Reclamo

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Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. 4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II

Testo in vigore dal 31 ottobre 1986 al 25 febbraio 1993

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 266/2009

    Questione inammissibile
    23 ottobre 2009

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 14- ter e 71 della legge 26 luglio 1975, n. 235, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 113 Cost., nella parte in cui, nell'interpretazione vigente, attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere in ordine alle lesioni dei diritti e delle posizioni giuridiche dei detenuti conseguenti ad atti dell'amministrazione penitenziaria. Entrambe le ordinanze di rimessione omettono di formulare un petitum specifico, mettono in discussione il ruolo complessivo del magistrato di sorveglianza e mirano ad ottenere un intervento precluso alla Corte in quanto diretto a realizzare una modifica non costituzionalmente obbligata, idonea ad introdurre una diversa disciplina della magistratura di sorveglianza e della sua posizione nel contesto dell'ordinamento penitenziario. A ciò si aggiunga, infine, che il rimettente ha omesso di verificare la praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione. >-Sul diritto al reclamo dei detenuti v., citate, sentenze n. 341/2006, n.26/1999 n. 212/1997, n.410/1993. >- Sulla inammissibilità in caso di petitum indeterminato v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 117, n. 98, n. 70/2009, n. 380, n. 58/208, n. 393 e n. 279/2007. >- Sulla inammissibilità di interventi che postulano scelte discrezionali, rimesse al legislatore v., citate, ex multis , sentenze n. 175/2004 e n. 228/1999 e ordinanze n. 83/2007, n. 254/2005 e n. 305/2001. >-Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 341, n. 268 e n. 193/2008.

    Art. 35 Ordinamento penitenziario · Art. 14-ter Ordinamento penitenziario · Art. 71 Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 376/1997

    Questione infondata
    5 dicembre 1997

    Non sono fondate, con riferimento agli articoli 3, 13, 24, 25, 27, commi secondo e terzo, e 113 della Costituzione e nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 14-'ter' della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) e 41-'bis', comma 2, della stessa legge introdotto nell'ordinamento penitenziario con l'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con efficacia limitata a tre anni, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1999 in forza di legge 16 febbraio 1995, n. 36. Già con le sentenze nn. 349 e 410 del 1993 e n. 351 del 1996, la Corte ha ribadito la piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-'ter' dell'ordinamento penitenziario, dei provvedimenti ministeriali di applicazione dell'art. 41-'bis', comma 2, sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittive disposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli <<esterni>>, collegati cioè al divieto di incidere sul <<residuo>> di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposi per l'applicazione delle misure così dette extramurali, quanto quelli <<interni>>, discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamento contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena. Infatti, con riferimento alla congruità della misura, i provvedimenti applicativi dell'art. 41-'bis', comma 2, devono essere adottati sul presupposto di specifiche esigenze emergenti di ordine e di sicurezza: esigenze che sono essenzialmente legate alla necessità di prevenire e impedire i collegamenti fra i detenuti (per i delitti specificati dall'art. 4-'bis') appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà. Con riferimento agli articoli 13 e 44 della Costituzione, ogni provvedimento, anche di proroga, dovrà recare una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza. Con riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione l'applicazione del regime differenziato ex art. 41-'bis', comma 2, non comporta la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, ne' la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'art. 27 dello stesso ordinamento, le quali semmai dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee ad escludere o a ridurre al minimo i rischi dei contatti o dei collegamenti che il provvedimento ministeriale tende a prevenire. E in questo senso le misure in esame non ostacolano la possibilità di valutazione dell'effettiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione ai fini della liberazione anticipata. Con riferimento al detenuto in attesa di giudizio definitivo, non può invocarsi la presunzione di non colpevolezza per impedire l'applicazione di misure che non hanno natura e contenuto di anticipazione della sanzione penale, bensì solo di cautela in relazione a pericoli attuali per l'ordine e la sicurezza, collegati in concreto alla detenzione di determinati condannati o imputati per delitti di criminalità organizzata. Infine, il principio di irretroattività non si può estendere a provvedimenti che non incidono sulla qualità e quantità della pena, ma solo sulle modalità di esecuzione della pena o della misura detentiva, nell'ambito delle regole e degli istituti che appartengono alla competenza dell'amministrazione penitenziaria. red.: A. Agrò

    Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 14-ter Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 351/1996

    Questione infondata
    18 ottobre 1996

    Ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, quando la rilevanza risulti 'prima faciè dal tipo di giudizio 'a quò, benché nell'ordinanza di rimessione non se ne dia motivazione specifica (nella specie, la questione di costituzionalità, concernente i limiti del sindacato giurisdizionale sui decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art. 41-bis, è stata sollevata nel corso di giudizi di reclamo promossi avanti al Tribunale di Sorveglianza avverso decreti ministeriali applicativi dell'art. 41-bis, i quali, secondo la prassi ministeriale, vengono adottati nelle forme di schemi contenenti una regolamentazione derogatoria uniforme, e non come provvedimenti singolarmente determinati nel loro contenuto dispositivo). red.: F. Mangano

    Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 14-ter Ordinamento penitenziario · Art. 13 cost. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art14ter · fonte del testo

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