Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53- bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

inserito dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche

alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà) e dall'art. 14-ter,

terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall'art. 2

della legge 10 ottobre 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa

l'11 luglio 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel

procedimento penale a carico di Pietropaolo Antonio, iscritta al n.

523 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46 dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 11 luglio 1989 (Reg. ord. n. 523/1989) emessa

nel procedimento promosso da Pietropaolo Antonio avverso il decreto

con il quale veniva disposta la non inclusione nel computo della pena

detentiva dei sei giorni trascorsi in permesso premiale ex art. 30-ter

della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, il

Tribunale di sorveglianza di Napoli ha sollevato due distinte

questioni di legittimità costituzionale.

Il predetto Tribunale ritiene anzitutto non conforme agli artt. 3

e 13 Cost. l'art. 53- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,

introdotto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella

parte in cui non consente alla magistratura di sorveglianza di

determinare in quale misura il tempo trascorso in permesso debba

considerarsi pena espiata. Osserva, al riguardo, il giudice a quo

che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986, la

giurisprudenza era concorde nel ritenere che il tempo trascorso dal

detenuto o dall'internato in permesso fosse computabile, ad ogni

effetto, nella durata della pena inflitta. L'art. 53- bis della legge

n. 354 del 1975, inserito dall'art. 17 della legge n. 663 del 1986,

ha affermato espressamente tale principio ma ha aggiunto che, "in

caso di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta

che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio", il

magistrato di sorveglianza può decidere l'esclusione dal computo di

tale tempo con decreto motivato.

L'autorità remittente sottolinea, in proposito, che il tempo

trascorso dal soggetto in permesso-premio non è tempo vissuto in

libertà. Per concedere i permessi, infatti, il magistrato di

sorveglianza deve adottare le cautele del caso (possibilità che il

detenuto debba essere scortato per tutto o per parte del tempo del

permesso; eventuale imposizione dell'obbligo di trascorrere la notte

in un istituto penitenziario, qualora il permesso sia di durata

superiore alle dodici ore); peraltro, normalmente i magistrati di

sorveglianza prescrivono al detenuto di tenere contatti con la forza

pubblica e di non allontanarsi dal domicilio. Pertanto, il tempo

trascorso in permesso può oscillare tra una forma di detenzione

domiciliare (permesso con divieto assoluto di allontanarsi dal

domicilio durante l'intera durata del permesso); di semilibertà

(obbligo di trascorrere la notte in un istituto penitenziario); di

libertà vigilata (permesso con divieto di allontanarsi dal domicilio

durante alcune ore e di tenere costanti contatti con le autorità di

pubblica sicurezza). È evidente che ciascuna di tali situazioni è

più prossima, se non proprio corrispondente, a quella di una misura

limitativa della libertà che a quella della libertà.

Ad avviso del giudice a quo, i permessi premiali, al pari della

licenza e dell'ammissione al lavoro all'esterno, favoriscono il

riacquisto di quote di libertà che il legislatore ritiene utili ai

fini della rieducazione, la quale, a sua volta, costituisce lo scopo,

costituzionalmente prescritto, della pena. Tuttavia, colui che

usufruisce dei permessi permane in uno status nel quale

l'afflittività della pena è più limitata rispetto alla detenzione

piena ma integra, pur sempre, un modo, sia pure diverso, di

espiazione.

Di conseguenza, prosegue sul punto l'ordinanza di rimessione, nel

momento in cui il magistrato di sorveglianza, ed eventualmente, in

sede di reclamo, il tribunale accertano "il mancato rientro" o "altri

gravi comportamenti dai quali risulta che il soggetto non si è

dimostrato meritevole del beneficio" devono anche poter determinare

quale parte del periodo di tempo trascorso in permesso od in licenza

non deve essere computato come pena espiata.

Pertanto, il giudice a quo ritiene che debbano essere estesi ai

casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti ex art. 53-bis

della legge n. 354/1975 e successive modificazioni i principi

affermati dalle sentenze nn. 343 del 1987 e 282 del 1989, della Corte

costituzionale, in sede di revoca dell'affidamento in prova al

servizio sociale e della liberazione condizionale.

In secondo luogo, il Tribunale di sorveglianza di Napoli solleva,

in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14-ter, terzo comma, della

legge n. 354/1975 cit., introdotto dall'art. 2, della legge n.

663/1986 cit., limitatamente al richiamo che ne fa il citato art.

53-bis, nella parte in cui non prevede il diritto dell'interessato a

partecipare all'udienza davanti al Tribunale.

In particolare, il giudice a quo ritiene che il procedimento

previsto dall'impugnato art. 14- ter della legge n. 354/1975 e

successive modificazioni non offre le stesse garanzie difensive

predisposte dalla disciplina del procedimento generale di

sorveglianza. Quest'ultimo, infatti, ha indiscussa natura

giurisdizionale, si svolge con la garanzia del contraddittorio e si

conclude con un provvedimento soggetto ad impugnazione.

L'oggetto principale, nei giudizi davanti al tribunale, riguarda

la modifica e l'estinzione d'una situazione afflittiva cui il

soggetto è sottoposto in esecuzione di una condanna a pena

detentiva. È diretto, pertanto, a modificare lo status del soggetto

consentendogli di riacquistare quote di libertà in rapporto ai gradi

di rieducazione raggiunti.

È previsto un invito (nel quale deve essere indicato l'oggetto

del procedimento) all'interessato ad esercitare la facoltà di

nominare un difensore; il Tribunale provvede alla nomina di un

difensore d'ufficio, qualora non venga nominato un difensore di

fiducia, nonché alla notificazione dell'avviso del giorno della

trattazione della causa, all'interessato, al procuratore generale ed

al difensore.

All'udienza, che si svolge con il rito camerale, l'interessato ha

diritto di intervenire personalmente, assistito dal difensore e può

concorrere all'acquisizione di documenti ed all'assunzione delle

prove. Per effetto dei poteri attribuitigli (cfr. il terzo comma

dell'art. 71- bis della legge n. 354/1975) l'organo di sorveglianza

può, tra l'altro, assumere informazioni, acquisire documenti,

ascoltare testimoni, procedere a perizie, ispezioni, ricognizioni,

confronti, esperimenti giudiziali, nel rispetto delle garanzie

proprie del processo di cognizione.

Il procedimento disciplinato dall'impugnato art. 14-ter, invece,

è "introdotto" dal magistrato di sorveglianza, che, con decreto

motivato ( ex art. 53- bis cit.) dispone la non computabilità, nella

pena detentiva, del periodo di tempo trascorso in permesso o licenza.

Avverso il decreto l'interessato può produrre reclamo al tribunale

nel termine di dieci giorni. Il tribunale provvede nell'ulteriore

termine di dieci giorni. Il procedimento si svolge con la

partecipazione del difensore e del procuratore generale.

L'interessato può presentare memorie; non ha diritto di partecipare

all'udienza.

Il magistrato di sorveglianza che ha emesso il decreto, non fa

parte del collegio che decide sul reclamo.

L'ordinanza di rimessione si sofferma, quindi, ad evidenziare la

differenza tra i due procedimenti.

Innanzi tutto, il procedimento generale, di norma (fatta eccezione

per le ipotesi di revoca) è finalizzato al riacquisto da parte

dell'interessato di quote di libertà, se non proprio della libertà

(liberazione anticipata); potrebbe perciò dirsi che tendenzialmente

è predisposto all'emanazione di "provvedimenti a favore". Il

secondo, invece, consente l'interruzione dell'esecuzione e, quindi,

sostanzialmente è diretto a prolungare il termine di scadenza della

pena; tende ad un "provvedimento in danno".

Secondariamente, il procedimento di sorveglianza generale si

configura come un "procedimento sul detenuto", il procedimento de quo

è invece ed anzitutto un "procedimento sul fatto", cioè, sui

comportamenti che il magistrato di sorveglianza ritiene abbiano dato

causa alla interruzione della esecuzione. L'oggetto del procedimento,

pertanto, è per molti versi simile al procedimento di cognizione.

In proposito, il giudice a quo sottolinea che proprio colui che

viene sottoposto ad un giudizio, che può sfociare in una decisione

restrittiva della sua libertà, incontra limitazioni nell'esercizio

del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.

D'altra parte, la rilevata affinità con il processo di cognizione

induce il giudice a quo a ritenere che debba essere garantita

pienamente oltre alla difesa tecnica, anche quella materiale. A tal

fine, non è sufficiente la possibilità che l'interessato contesti

il "fatto", nel reclamo e nella memoria, in quanto non si può

escludere che nel corso dell'udienza sopravvenga l'opportunità di

assumere informazioni o prove ad integrazione o riscontro degli

elementi già acquisiti. In simili eventualità, l'assenza

dell'interessato, che è l'unico in grado di contestare circostanze

che lo riguardano personalmente, si traduce in una sostanziale

negazione del diritto di difesa.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per una declaratoria di non fondatezza delle due

questioni.

Invero, per quanto riguarda l'impugnativa dell'art. 53- bis della

legge n. 354/1975 cit., osserva l'Avvocatura che non è ipotizzabile,

in materia di permessi di cui all'art. 30- ter della legge n.

354/1975 cit., l'applicazione analogica dei principi affermati dalla

Corte costituzionale con la sentenza n. 343/1987, in riferimento alla

revoca dell'affidamento in prova e con la sentenza n. 282/1989, in

riferimento alla revoca della liberazione condizionale.

A differenza dell'affidamento in prova e della liberazione

condizionale, difatti, i permessi premiali hanno natura di misura

amministrativa di trattamento incidente sullo stato di detenzione e

solo marginalmente sullo stato di libertà.

A proposito della lamentata lesione del diritto alla difesa,

ritiene l'Avvocatura che la previsione dell'applicabilità, alla

fattispecie di cui al citato art. 53-bis, del procedimento

disciplinato dall'art. 14- ter della legge n. 354/1975 cit., per

reclamo avverso i provvedimenti relativi al regime di sorveglianza

particolare, non appare violare gli artt. 3 e 24 Cost., essendo

consentito al legislatore ordinario di graduare discrezionalmente le

modalità di esercizio del diritto di difesa con riguardo alla

diversità delle situazioni giuridiche sostanziali. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo, sottolineato il carattere "afflittivo"

delle limitazioni imposte al soggetto ammesso a godere del permesso

premio ex art. 30- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (introdotto

dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) solleva una prima

questione di costituzionalità chiedendo che l'art. 53- bis della

legge n. 354 del 1975 (introdotto dall'art. 17 della legge n. 663 del

1986) sia dichiarato incostituzionale nella parte in cui, nel caso di

mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il

soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio, esclude che

il tempo trascorso in permesso sia sottratto, almeno parzialmente,

dalla durata della misura privativa o delle misure limitative della

libertà personale. In altre parole, lo stesso giudice chiede

l'estensione ai casi di mancato rientro o di altri gravi

comportamenti di cui all'art. 53- bis della legge n. 354 del 1975 dei

principi affermati dalle sentenze nn. 343 del 1987 e 282 del 1989 per

le ipotesi di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e

della liberazione condizionale.

L'ordinanza di rimessione, nel richiedere la parziale

dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 53- bis della legge

penitenziaria, identifica i "vincoli" imposti alla libertà personale

da alcune misure alternative alla detenzione (es. divieto

d'allontanarsi dal domicilio per alcune ore o per l'intera giornata,

obbligo di trascorrere la notte in un istituto penitenziario, di

mantenere contatti con le autorità di pubblica sicurezza ecc.) con

le cautele che possono essere determinate, ai sensi dell'art. 30- ter

della legge penitenziaria, all'atto della concessione del

permesso-premio.

La sollevata questione di costituzionalità non è fondata.

Se è vero che il permesso di cui all'art. 30- ter della legge

penitenziaria è espressione d'una nuova concezione della pena, del

carcere e della funzione rieducativa-promozionale di alcune misure

premiali e se è vero che lo stesso permesso, nel consentire al

detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di libertà, parte da una

visione della rieducazione entro e fuori le mura carcerarie comune

anche alle misure alternative alla detenzione, non per tal motivo il

predetto permesso-premio può esser ricondotto alla generale

categoria delle misure alternative: l'implicita premessa dalla quale

parte il giudice a quo, allorché identifica le limitazioni alla

libertà personale, di natura afflittiva, propria delle misure

alternative con le cautele dalle quali "può" esser accompagnata, ai

sensi dell'art. 30- ter della legge penitenziaria, la concessione del

permesso-premio, è appunto (pur, s'intende, nelle distinzioni

proprie di ciascuna "specie") l'inclusione del permesso-premio nella

nozione generale di misura alternativa alla detenzione.

L'indagine sulla fondatezza della proposta questione di

costituzionalità non può essere, pertanto, iniziata senza l'esame -

condotto, s'intende, nei limiti di questa sede - della particolare

natura premiale del permesso ex art. 30- ter della legge

penitenziaria e del "confronto" tra misure alternative alla

detenzione e permessi-premio.

2. - Va anzitutto precisato che alcune misure premiali - da non

confondere con i provvedimenti, assolutamente discrezionali, di

natura indulgenziale - allorché è stato emanato l'art. 9 della

legge 10 ottobre 1986, n. 663 (che ha inserito l'art. 30- ter nella

legge penitenziaria) sono state rese perfettamente compatibili con la

funzione rieducativa che è propria, ex art. 27, terzo comma, Cost.,

delle pene. Il citato art. 9 della legge n. 663 del 1986,

introducendo nel sistema della legge penitenziaria il nuovo istituto

del permesso-premio (nettamente diverso dal permesso di necessità ex

art. 30 della predetta legge) attesta che, con il superamento della

concezione esclusivamente custodialistica delle istituzioni

carcerarie, è ben configurabile una premialità

propulsivo-promozionale e che la funzione rieducativa delle pene, ex

art. 27, terzo comma, Cost., è legislativamente estesa anche ad

alcune delle misure premiali.

Il permesso-premio, infatti, costituisce incentivo alla

collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in

funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosità

sociale, quale conseguenza di regolare condotta ( ex art. 30-ter,

ottavo comma, della legge penitenziaria) ed insieme strumento, esso

stesso, di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento

del condannato nella società. Il permesso-premio qui in discussione,

oltre a consentire al condannato di coltivare interessi affettivi,

culturali e di lavoro, costituisce parte integrante del trattamento

rieducativo, ai sensi dell'espresso disposto del terzo comma

dell'art. 30- ter della legge penitenziaria; lo stesso permesso (che

pertanto autorizza anche - attraverso l'osservazione, da parte degli

operatori penitenziari, degli effetti sul condannato dell'esperienza

del temporaneo ritorno alla libertà a trarre utili elementi per

l'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione e,

comunque, per l'ulteriore prosecuzione della pena detentiva)

chiarisce la perfetta compatibilità tra misure premiali e finalità

rieducative dell'esecuzione penale, così ribadendo, fra l'altro,

quel che, da tempo, è ben noto alla pedagogia generale e cioè la

potente molla rieducativa che ogni premio, qualsiasi sanzione

"positiva", ha sull'educando almeno alla pari delle sanzioni

"negative".

Tutto ciò, tuttavia, ad una condizione: che la misura premiale

rimanga tale, nel significato attribuito al "premio" dalla legge 10

ottobre 1986, n. 663; che, cioè, il permesso-premio ex art. 30- ter

della legge penitenziaria rimanga, in sé, concreto ed effettivo

premio rieducativo-promozionale. Ove, invece, partendo da una

"estrema" concezione custodialistica della carcerazione e, prima, da

una visione esclusivamente afflittivo-retributiva della pena, si

ritenesse la funzione premiale incompatibile con finalità

rieducative, in realtà si tornerebbe ad una concezione del premio

quale misura esclusivamente discrezionale-clemenziale (pura

"indulgenza" dell'autorità che mantiene ogni potere sul detenuto)

disconosciuta, certamente, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

D'altra parte - ove s'accentuasse la funzione rieducativa del

permesso-premio, considerandolo esclusivamente come prima "prova" in

libertà, anticipatrice delle eventuali successive prove costituite

dalle misure alternative, dimenticandone, così, la natura premiale

(conseguenza della regolare condotta del detenuto) - ugualmente, non

cogliendo la particolare natura del permesso-premio di cui all'art.

30- ter della legge penitenziaria, paradossalmente si finirebbe col

confondere una misura premiale con sanzioni penali quali sono pur

sempre le misure alternative alla detenzione.

Vero è che il permesso-premio ex art. 30- ter della legge

penitenziaria in tanto è idoneo a svolgere la sua funzione

rieducativa (ed in tanto è "segno" del superamento sia dell'antica

visione esclusivamente "custodialistica" della carcerazione sia della

concezione secondo la quale soltanto entro le mura carcerarie può

esser realizzato il processo rieducativo del condannato) in quanto

venga configurato come incentivo "serio" all'autentica, "non

ambigua", collaborazione con l'istituzione carceraria (oltre che,

s'intende, come strumento, in sé, d'effettiva risocializzazione) e,

cioè rimanga premio, in assenza di particolare pericolosità

sociale, concesso in conseguenza della regolare condotta tenuta dal

detenuto entro le mura carcerarie, come precisato e voluto dalla

legge n. 663 del 1986.

3. - Va qui sottolineato che la funzione pedagogico-propulsiva

(incentivo a mantenere regolare condotta carceraria) svolta dal

permesso-premio come meta da raggiungere è accentuata dall'ulteriore

beneficio della computabilità del periodo trascorso in permesso

nella durata della detenzione: si tratta, chiaramente, d'una

premialità progressiva. L'esclusione da tale computabilità, nelle

ipotesi di mancato rientro in istituto o di altri gravi comportamenti

da cui risulti che il soggetto non si è dimostrato meritevole del

beneficio, equivale, in sede, propriamente, di premialità

regressiva, a "minaccia" di non concessione, nelle indicate ipotesi,

del predetto "ulteriore" beneficio. Il legislatore, cioè, senza

introdurre un'espressa ipotesi di revoca del permesso, ha previsto la

non concessione dell'ulteriore beneficio della computabilità del

periodo trascorso in permesso nella durata della detenzione

(concessione che è, sicuramente, una fictio iuris motivata da

necessità incentivanti la regolare condotta extracarceraria del

soggetto) nelle ipotesi di mancato rientro in istituto o di altri

gravi comportamenti di cui all'art. 53- bis della legge

penitenziaria.

L'incentivazione alla regolare condotta carceraria attraverso la

"promessa" del permesso premio e l'incentivazione alla regolare

condotta extracarceraria attraverso la "promessa" del computo del

periodo trascorso in permesso premio nella durata della pena

detentiva, da un canto ricostruiscono la completa struttura

dell'istituto di cui agli artt. 30- ter e 53- bis della legge

penitenziaria e dall'altro manifestano la chiara razionalità, dello

stesso istituto, nel quadro della "nuova" visione rieducativa della

pena e, in generale, del carcere e delle misure che consentano le

prime esperienze in libertà del condannato.

La fattispecie "meritoria", "positivamente" sanzionata dal

permesso-premio, è costituita, in assenza di particolare

pericolosità sociale, dalla manifestazione, durante la detenzione,

di "costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento

personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle

eventuali attività lavorative e culturali" (cfr. ottavo comma

dell'art. 30- ter della legge penitenziaria): e la sanzione positiva

del permesso premio è pienamente proporzionata al valore della

fattispecie meritoria. Quest'ultima, costituita dalla regolare

condotta extracarceraria tenuta durante il periodo del

permesso-premio, è "positivamente" sanzionata dal computo, nella

durata della pena detentiva, dello stesso periodo e tal sanzione è

pienamente proporzionata al valore della corrispondente fattispecie

meritoria. A ciò deve aggiungersi che la fattispecie dalla quale si

desume l'immeritevolezza del permesso-premio ex art. 53- bis della

legge penitenziaria, è integrata dal mancato rientro in istituto o

dagli altri gravi comportamenti di cui allo stesso articolo; e che,

nei confronti della stessa fattispecie, è sicuramente e

razionalmente proporzionata l'esclusione (in sede di premialità

regressiva) dell'ulteriore beneficio costituito dalla computabilità

del periodo trascorso in permesso-premio nella durata della pena

detentiva fissata dalla sentenza.

Da tutto ciò s'evince che il permesso-premio da un canto

dimostra che, con la nuova concezione rieducativa della pena,

costituzionalmente accolta, risultano mutate anche le concezioni del

carcere come mera "custodia" e delle misure di libertà come effetti,

sempre, di pura clemenza dell'autorità e dall'altro canto testimonia

la funzione rieducativa-propulsiva di alcune misure premiali,

conseguenza dell'estensione della finalità rieducativa delle pene

anche ad alcune delle stesse misure.

4. - Il salto di qualità che l'istituto del permesso-premio

evidenzia in ordine alle nuove visioni delle finalità delle pene,

del carcere e di alcune misure premiali, relative alla possibilità

di rieducazione anche fuori delle mura carcerarie, è alquanto

oscurata dalla natura fiduciaria del permesso-premio, che ancora non

costituisce un diritto del detenuto, come le misure alternative alla

detenzione.

I precedenti normativi della legge n. 663 del 1986 e l'esperienza

giurisprudenziale degli anni che vanno dal 1975 al 1986, nel ribadire

la polifunzionalità dei permessi-premio, rendono, tuttavia,

manifesta anche la natura "fiduciaria" dei medesimi.

È stato innanzi precisato che, a differenza dei permessi di

necessità (di cui all'art. 30 della legge penitenziaria)

esclusivamente attuativa del disposto costituzionale relativo

all'umanizzazione delle pene, i permessi-premio ex art. 30- ter della

legge penitenziaria costituiscono il primo gradino del trattamento

rieducativo "in libertà" del condannato.

È in questo quadro che il progetto di legge penitenziaria del

1975 prevedeva, oltre ai permessi di necessità, anche i permessi

speciali, anticipazione dei permessi-premio di cui alla legge 10

ottobre 1986, n. 663. Malgrado la non approvazione dei

permessi-speciali (nella legge penitenziaria del 1975 furono,

pertanto, previsti soltanto i permessi di necessità) i magistrati di

sorveglianza, ampliando il senso della norma prevedente questi

ultimi, hanno finito con l'applicare la stessa norma anche in casi

non eccezionali, interpretandola, comunque, in senso molto estensivo.

Si è venuta, così, a creare, ancor prima del 1986, una

caratteristica situazione per la quale da una parte il magistrato

concedeva i permessi-premio anche per la particolare fiducia nutrita

nei confronti di alcuni detenuti e questi ultimi rispondevano a tal

fiducia, di regola, con lealtà nei confronti del magistrato di

sorveglianza che gli aveva concesso il permesso.

La legge 10 ottobre 1986, n. 663, recependo le risultanze della

prassi già instauratasi in sede d'applicazione della norma relativa

ai permessi di necessità, ha sottolineato il requisito della

"meritevolezza" del beneficio del permesso-premio. Ed è qui

l'origine della disposizione impugnata, di cui all'art. 53- bis della

legge penitenziaria. Il soggetto che non rientra in istituto o che

realizza gravi comportamenti (dai quali risulti che non si è

mostrato meritevole del beneficio) tradisce la fiducia in lui riposta

e non è, dunque, meritevole dell'ulteriore beneficio dello scomputo,

dalla durata della pena detentiva, del tempo trascorso in

permesso-premio.

Tenuto conto di ciò, della discrezionalità della concessione del

permesso-premio, basata ancor oggi sulla fiducia riposta dal

magistrato nel detenuto beneficiario, la stessa concessione non

rappresenta, dunque, un diritto del detenuto, a differenza ad es.

della liberazione condizionale (cfr. sentenza n. 282 del 1989) e, in

genere, delle misure alternative alla detenzione. Ed anche, sotto

questo profilo, il permesso-premio si differenzia nettamente dalle

misure alternative alla detenzione.

5. - Ma che il permesso-premio ex art. 30- ter della legge

penitenziaria del 1975 non possa in alcun modo esser ricondotto alla

nozione generale di misura alternativa alla detenzione in istituto

risulta sicuramente dimostrato dalle considerazioni che seguono.

Va intanto chiarito che il permesso-premio, pur costituendo,

almeno per le pene medio-lunghe, di regola, come s'è già accennato,

il primo gradino del programma di trattamento rieducativo, rispetto

alle cronologicamente successive misure alternative (ad es. della

semilibertà o della liberazione condizionale) si distingue dalle

misure alternative alla detenzione, oltre che per la collocazione

sistematica dei permessi nell'ambito della legge penitenziaria (i

permessi sono, infatti, previsti dagli artt. 30 e 30-ter, inseriti

nel capo III, intitolato "modalità del trattamento" mentre le misure

alternative alla detenzione sono specificate nel capo VI, intitolato

appunto "misure alternative alla detenzione e remissione del debito",

agli artt. 47 e segg.) per le autorità competenti a decidere,

rispettivamente, sui permessi e sulle misure alternative: mentre il

potere di concedere i permessi è attribuito al magistrato di

sorveglianza, sentito, per i permessi-premio, il direttore

dell'istituto (e se ne comprende subito il perché, ove si ricordi la

minor valenza temporale dei permessi-premio rispetto alle misure

alternative alla detenzione) competente a provvedere alla concessione

di queste ultime è il Tribunale di sorveglianza (cfr. art. 70, primo

comma, della legge penitenziaria). E non solo: mentre a decidere, con

decreto motivato, sull'esclusione, dal computo della pena detentiva,

del tempo trascorso in permesso è ancora competente lo stesso

magistrato di sorveglianza, in materia di revoca delle misure

alternative è, invece, competente lo stesso Tribunale.

V'è, poi, un ancor più decisivo rilievo: le misure alternative

alla detenzione, nel sostituirsi, quali misure limitative della

libertà, alla classica misura privativa della medesima, costituita

dalla detenzione in istituto, sono ordinariamente destinate ad

esaurirsi, salvo revoca, nello stesso tempo in cui si sarebbe

esaurita la detenzione, determinata - salve le misure sostitutive e

le eventuali "riduzioni" applicate in sede esecutiva - nella sentenza

di condanna. Di regola, già nel momento della sua applicazione, la

misura alternativa viene fissata per un periodo eguale a quello della

pena detentiva. Basti ricordare qui l'art. 47, primo ed ultimo comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (l'affidamento in prova al

servizio sociale fuori dell'istituto è stabilito per un periodo

uguale a quello della pena da scontare; l'esito positivo della prova

estingue la pena ed ogni altro effetto penale) nonché gli artt. 176

e 177 del codice penale, tenuto conto della natura di misura

alternativa alla detenzione riconosciuta dalla sentenza di questa

Corte n. 282 del 1989.

I permessi-premio, invece, come sancito dal primo comma dell'art.

30- ter della legge penitenziaria, non possono avere la durata, ogni

volta, superiore a quindici giorni e non possono oltrepassare,

complessivamente, quarantacinque giorni in ciascun anno d'espiazione.

Esaurito il tempo determinato dal magistrato di sorveglianza per

ciascun permesso-premio, riprende, pertanto, vigore la precedente

ordinaria detenzione in istituto. Il permesso-premio è, dunque, a

differenza delle misure alternative, per sua natura, temporaneo

(anche se può esser concesso più volte) e, esaurita la singola

concessione, importa la ripresa dell'originaria detenzione. Lo stesso

permesso costituisce così una parentesi nell'ordinaria espiazione

della pena detentiva: si torna a sottolineare che la detenzione che

deve espiarsi dopo l'esaurimento del termine del permesso-premio in

nulla differisce dalla detenzione sospesa dalla concessione del

permesso.

Tal considerazione preclude di ricondurre i permessi-premio alla

categoria delle misure alternative alla detenzione. La temporaneità

dei permessi-premio, raffrontata all'ordinario svolgersi della misura

alternativa (come già rilevato per un periodo di tempo uguale a

quella che sarebbe stata, ove non fosse intervenuta, la normale

espiazione detentiva) è peraltro la spia attraverso la quale può

agevolmente spingersi più a fondo lo sguardo teso a cogliere le

ulteriori differenze tra gli stessi permessi e le misure alternative.

6. - Non v'è dubbio, invero, come s'è già innanzi sottolineato,

che anche il permesso-premio è parte integrante del programma di

trattamento rieducativo e deve esser seguito dagli educatori ed

assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori

sociali del territorio (cfr. il terzo comma dell'art. 30- ter della

legge n. 354 del 1975) e non può, altresì, dubitarsi che lo stesso

permesso riconosca e premi la "condotta regolare" del detenuto entro

gli istituti carcerari e, cioè, il costante senso di responsabilità

manifestato dal detenuto e la sua correttezza non soltanto nel

comportamento personale ma anche "nelle attività organizzate negli

istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali"

attività che, per l'art. 15 della legge in esame, costituiscono

elementi del trattamento rieducativo.

Ciò, tuttavia, non vale a confondere i permessi-premio con le

misure alternative alla detenzione: in definitiva, anche le

afflizioni inerenti all'espiazione della pena detentiva devono

tendere alla rieducazione del condannato ex art. 27, terzo comma,

Cost. A fortiori, tutte le decisioni assunte in esecuzione del

trattamento rieducativo hanno, con una comune origine, un'identica

finalità.

Quel che vale ad ulteriormente ed ancor più nettamente

differenziare le misure alternative alla detenzione dai

permessi-premio è, peraltro, l'attenta considerazione dei diversi

effetti che dalle une e dagli altri discendono.

Le prime, come tutte o gran parte delle fattispecie modificative,

nell'estinguere lo status di "detenuto", costituiscono altro status,

diverso e specifico rispetto a quello di semplice "condannato" (cfr.

sentenza di questa Corte n. 282 del 1989): la concessione del

permesso-premio, invece, non estingue alcunché né costituisce un

autonomo status bensì temporaneamente sospende l'esecuzione della

pena detentiva, destinata a ritornare effettiva allo scadere del

termine prefissato nell'atto di concessione dello stesso permesso.

Per il periodo di quest'ultimo il soggetto - temporaneamente sospesa,

si ripete, l'esecuzione della pena detentiva - torna nella primitiva

condizione di "condannato" alla pena detentiva (condizione dalla

quale deriva, quale specifica attuazione, lo stato di "detenuto").

D'altra parte è inconcepibile uno status di detenuto in libertà.

7. - È certamente un equivoco, infatti, quello di ritenere, in

ogni caso, mai sospesa l'esecuzione della pena detentiva: va, qui,

sottolineato che, se è vero che per il codice penale del 1930 tale

pena era identificata, salva la possibilità della liberazione

condizionale, con la detenzione in istituto, una volta intervenuta la

politica differenziata delle sanzioni penali (soprattutto ad opera

delle leggi n. 354 del 1975, n.689 del 1981 e n. 663 del 1986) una

volta, cioè, introdotte nel sistema diverse sanzioni o misure

alternative penali, da un canto la nozione d'esecuzione va estesa

fino a comprendere le modalità esecutive di tutte le misure, anche

solo limitative, della libertà e da altro canto, distinto il

rapporto giuridico punitivo (per chi lo ammetta) dai diversi rapporti

giuridici d'esecuzione (relativi alle diverse conseguenze penali

della condanna) va precisato che, pur derivando questi ultimi dal

primo, ben è possibile sospendere uno dei medesimi, o tutti, pur

nell'effettiva, costante vigenza del primo.

Quel che non vien mai sospeso od interrotto (fino all'esaurimento

delle diverse sanzioni o misure alternative penali) è il rapporto

giuridico punitivo. Il rapporto giuridico d'esecuzione della pena

detentiva viene, invece, sospeso (per l'accezione di questo termine,

cfr. sentenza n. 282 del 1989) sia dalle misure alternative sia,

temporaneamente, dai permessi-premio. Con l'ulteriore differenza,

tuttavia, che, mentre le misure alternative alla detenzione, che

costituiscono pur sempre sanzioni (negative) penali (anche se

concedono ampi spazi di libertà) sostituiscono al rapporto esecutivo

della pena carceraria altro, diverso rapporto esecutivo, attinente,

appunto, alla particolare misura alternativa applicata, il

permesso-premio - che, certo, non può ritenersi sanzione negativa

penale - non sostituisce, invece, alcun rapporto esecutivo alla

temporaneamente sospesa esecuzione della pena carceraria, rimanendo

il soggetto beneficiario nella condizione di condannato alla pena

detentiva (soggetto alla potestà punitiva statale) in libertà per

permesso-premio.

8. - Va qui particolarmente sottolineato che l'afflittività

limitativa della libertà del condannato, è essenziale, connaturale

alle misure alternative alla detenzione, mentre non costituisce

elemento essenziale del permesso-premio: le cautele, di cui al primo

comma dell'art. 30 richiamato dall'art. 30- ter della legge

penitenziaria, si applicano soltanto "ove del caso" ai

permessi-premio (cfr. il sesto comma dell'art. 30- ter). Questi

ultimi, dunque, per sé, non postulano come essenziali neppure le

"cautele", che, peraltro, come si preciserà fra breve, non vanno

ritenute esclusivamente ed intenzionalmente afflittive.

Come è stato opportunamente sottolineato, le misure alternative

partecipano della natura della pena, proprio per il loro coefficiente

di afflittività: esse, pertanto, sono alternative non alla pena in

generale ma alla pena detentiva, trattandosi di diverse forme di

penalità.

L'afflittività della misura alternativa, ove fosse "aggiunta" a

quella della originaria pena detentiva, condurrebbe certamente a

superare, in sede esecutiva, l'entità delle sofferenze insite nella

pena detentiva stabilita dalla sentenza di condanna: ed è per tal

motivo che le sentenze di questa Corte n. 343 del 1987 e n. 282 del

1989 hanno corretto l'automatismo che, in sede di revoca

dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione

condizionale, il legislatore aveva previsto attraverso la totale

esclusione, dal computo della durata della pena detentiva, del tempo

trascorso nei successivamente revocati affidamento e libertà

condizionale.

Per le ipotesi, invece, d'esclusione, dal computo della durata

della detenzione, del tempo trascorso in permesso-premio, nei casi ex

art. 53- bis della legge penitenziaria di mancato rientro o di altri

gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si è

dimostrato meritevole del beneficio nessuna afflittività viene

annullata e, pertanto, sofferta "inutilmente", senza ragione e

giustificazione. Le "cautele", delle quali può esser stata munita la

concessione del permesso-premio, ordinariamente previste dal

regolamento carcerario e dagli artt. 30-ter, sesto comma, e 30, primo

comma, della legge penitenziaria (e che, peraltro, non

necessariamente, come s'è già avvertito, devono accompagnare la

stessa concessione) hanno natura ben diversa dalle "afflizioni" che,

invece, necessariamente, "connaturalmente", accompagnano l'esecuzione

della misura alternativa. Le predette "cautele", anche se possono

oggettivamente coincidere con alcune delle limitazioni alla libertà

individuale connesse con l'esecuzione delle misure alternative alla

detenzione, non soltanto non sono finalizzate a sostituire,

mitigandola, l'afflittività della pena detentiva ma vengono imposte

per cause attinenti alla personalità del detenuto e per la sua

stessa tutela, oltre che a garanzia della collettività.

Nelle ipotesi d'esclusione, dal computo della pena detentiva, del

tempo trascorso in permesso-premio ( ex art. 53-bis, primo comma,

della legge penitenziaria) non s'aggiunge, pertanto, nulla alla

"afflittività" dell'ordinaria pena detentiva, non si sposta verso

l'alto l'afflittività inerente alla pena detentiva determinata dalla

sentenza di condanna. Ciò che non è consentito, in sede esecutiva,

è l'aumento di misure afflittive (v. sentenza di questa Corte n. 282

del 1989, paragrafo 10 del considerato in diritto) ma il

permesso-premio non è, certamente (lo si è innanzi chiarito) misura

afflittiva, alternativa alla pena detentiva o che, comunque,

necessariamente comporti una particolare afflittività.

Che se, in casi eccezionali, che non possono, pertanto, costituire

criterio per generali "alterazioni del sistema", le limitazioni alla

libertà individuale, connesse alle cautele determinate con la

concessione del permesso-premio, abbiano, in concreto, prodotto

particolari sofferenze nel soggetto, ben potrà il magistrato di

sorveglianza tener conto di tali particolari "sofferenze" nel

valutare, per le ipotesi previste dall'art. 53-bis, primo comma,

della legge penitenziaria, la meritevolezza, o meno, del beneficio

del permesso-premio. Non soltanto non è stata legislativamente

prevista alcuna automatica revoca dei permessi-premio ma neppure è

stata determinata, dall'art. 53- bis ora citato, alcuna automatica

esclusione, nei casi ivi previsti, dal computo della pena detentiva,

del tempo trascorso in permesso-premio, dovendo decidere, su tale

esclusione, con decreto motivato, lo stesso magistrato di

sorveglianza, sulla base d'una valutazione per la quale i singoli

comportamenti del soggetto in libertà vanno inquadrati nell'ambito

di tutte le condizioni che hanno caratterizzato l'intero periodo del

permesso-premio.

D'altra parte ed infine il danno derivante dal non tener conto,

nei casi di mancato rientro in istituto o di altri gravi

comportamenti ex art. 53-bis, del tempo trascorso in permesso ai fini

della scomputabilità del predetto tempo dalla durata della pena

detentiva; e, di conseguenza, il danno derivante dal non tener conto

delle eventuali limitazioni alla libertà (pur sempre di natura

cautelativa) sofferte durante il permesso come della posticipazione

della data di scarcerazione e dell'eventuale posticipazione

dell'operatività di istituti (es. semilibertà o altri

permessi-premio) che hanno come presupposto il decorso di un

determinato periodo di detenzione, risulterebbero, in ogni caso,

ampiamente compensati dall'aver il soggetto beneficiario anticipato,

pur non essendone meritevole, il godimento di spazi di libertà che

soltanto dopo la definitiva scarcerazione sarebbe stato altrimenti

possibile godere.

La prima questione di costituzionalità sollevata dall'ordinanza

di rimessione va, pertanto, dichiarata non fondata.

9. - L'ordinanza di rimessione solleva anche una seconda questione

di costituzionalità relativa all'art. 14-ter, terzo comma, della

legge penitenziaria, inserito dall'art. 2 della legge 10 ottobre

1986, n. 663, limitatamente al richiamo che ne fa l'art. 53- bis

della predetta legge penitenziaria: il riferimento è agli artt. 24,

secondo comma, e 3 Cost.

Il giudice a quo lamenta che nel procedimento sul reclamo avverso

il decreto del magistrato di sorveglianza che decide sull'esclusione

dal computo, nella durata della pena detentiva, del tempo trascorso

in permesso-premio, pur essendo prevista la partecipazione del

difensore dell'interessato, non sia ammessa la personale

partecipazione di quest'ultimo. In sostanza, nel predetto

procedimento sarebbe garantita la piena difesa tecnica, non quella

materiale.

L'ora indicata questione di costituzionalità non è fondata.

Invero, la non prevista partecipazione personale dell'interessato,

nel procedimento di cui all'art. 14- ter della legge penitenziaria,

non viola l'art. 24 Cost.

Lo stesso articolo, infatti, al terzo comma, oltre a prevedere la

partecipazione, alla camera di consiglio, del difensore

dell'interessato, consente a quest'ultimo anche la presentazione di

proprie "memorie", oltre, s'intende, a quelle del difensore. Non si

preclude, dunque, con l'art. 14- ter della legge penitenziaria, il

diritto di difesa dell'interessato ma si disciplinano, dello stesso

diritto, le modalità d'esercizio: e la scelta di queste ultime, in

relazione alla peculiarità dell'oggetto del procedimento, compete

alla discrezionalità del legislatore.

Peraltro il consentire, nel "procedimento di sorveglianza

generale", un più ampio diritto di difesa dell'interessato (rectius:

una più ampia modalità d'esercizio dello stesso diritto) di quello

assicurato dall'art. 14- ter della legge penitenziaria non è

manifestamente irrazionale. Tutto quanto osservato nei precedenti

paragrafi in ordine alla particolare natura dei permessi-premio non

consente di ritenere intrinsecamente irrazionale la scelta

legislativa di cui all'art. 14-ter, richiamato dall'art. 53- bis

della legge penitenziaria, in ordine alla mancata previsione della

personale partecipazione alla camera di consiglio dell'interessato.

Con le "memorie" proprie di quest'ultimo, espressamente previste dal

terzo comma dell'art. 14- ter della stessa legge penitenziaria,

l'interessato può ben "aggiungere", alle deduzioni del difensore,

tutto quanto personalmente gli consta, ad integrazione e riscontro

degli elementi già acquisiti, all'interessato noti attraverso la

difesa tecnica.

Anche la seconda questione di costituzionalità proposta

dall'ordinanza di rimessione va, pertanto, dichiarata non fondata,

non violando le disposizioni impugnate né l'art. 24, secondo comma,

né l'art. 3, primo comma, Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) introdotto dall'art. 17 della

legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 13 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza

dell' 11 luglio 1989;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14-ter, terzo comma, della legge n. 354 del 1975,

introdotto dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, sollevata, in

riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.,

dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli dell'11 luglio

1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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