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E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente. Non e' lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 21 dicembre 1980

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 166/1981

    Altra decisione
    30 luglio 1981

    Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, sollevata - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - per la discordanza del testo di detta norma, già approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica, discordanza che andrebbe attribuita ad un errore materiale, verificatosi nella trascrizione dell'art. 1 in parola, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Nel corso del giudizio di costituzionalità è sopraggiunta infatti la legge 16 dicembre 1980, n. 858, il cui art. 1 ha riaffermato - con effetto "dalla entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegua nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia la disponibilità... lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"), per cui si rende necessario che i giudici a quibus accertino se la sollevata questione sia tuttora rilevante. - O. nn. 56/1981; 154/1981; 165/1981.

    Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 73 cost. · Art. 1 Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 154/1981

    Altra decisione
    24 luglio 1981

    Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, sollevata - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - per la discordanza del testo di detta norma, già approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica, discordanza che andrebbe attribuita ad un errore materiale, verificatosi nella trascrizione dell'art. 1 in parola, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Nel corso del giudizio di costituzionalità è sopraggiunta infatti la legge 16 dicembre 1980, n. 858, il cui art. 1 ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"), per cui si rende necessario che i giudici a quibus accertino se la sollevata questione sia tuttora rilevante. - O. nn. 56/1981; 165/1981; 166/1981.

    Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 73 cost. · Art. 1 Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 56/1981

    Altra decisione
    7 aprile 1981

    Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, sollevata - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - per la discordanza del testo di detto articolo, già approvata alla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica, discordanza che andrebbe attribuita ad un errore materiale, verificatosi nella trascrizione dell'art. 1, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Nel corso del giudizio di costituzionalità è infatti sopravvenuta la legge 16 dicembre 1980, n. 858, il cui art. 1 ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità [...] lavoro retribuito per conto di uno e più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"), per cui si rende necessario che i giudici a quibus accertino se la sollevata questione sia tuttora rilevante. - O. nn. 154/1981; 165/1981; 166/1981.

    Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 73 cost. · Art. 1 Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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