Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1982

Altra decisione · depositata il 01/04/1982 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre

1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio),

promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1980 dal pretore di Crema,

nei procedimenti penali riuniti a carico di De Grandi Giuseppe,

iscritta al n. 913 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'11 marzo 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Crema - con ordinanza emessa il 25

luglio 1980 - ha impugnato la legge 18 dicembre 1973, n. 877 ("Nuove

norme per la tutela del lavoro a domicilio"), in riferimento agli artt.

70, 72 e 73 della Costituzione: deducendo l'illegittimità del

procedimento formativo della legge in esame, per effetto della non

corrispondenza fra il testo dell'art. 1, primo comma, quale era stato

approvato dalla Camera dei deputati, e quello successivamente approvato

dal Senato (e promulgato dal Presidente della Repubblica); e che nel

giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta questione, in

quanto all'indiscutibile diversità formale dei due testi, dovuta a un

"mero errore materiale", farebbe riscontro "la considerazione

sostanziale della identità della norma voluta e approvata dai due rami

del Parlamento".

Considerato che nel giudizio a quo si tratta anzitutto di applicare

l'art. 1, primo comma, della legge n. 877 del 1973, per stabilire se il

caso in esame vada o meno assoggettato all'apposita disciplina del

lavoro a domicilio; sicché l'impugnativa si appalesa con certezza

rilevante - alla data dell'ordinanza di rimessione - limitatamente a

questa sola parte dell'atto legislativo;

Considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata

in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata

"Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18

dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla

data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.

877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore

a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio

domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito

per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o

accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se

fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella

parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto

per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva

"e"); e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al

giudice a quo, affinché accerti se la sollevata questione sia tuttora

rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Crema.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari