Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1981

Altra decisione · depositata il 07/04/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18

dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio), promossi con ordinanze emesse dalla Corte di cassazione il

14 luglio 1977, dal Pretore di Sansepolcro il 20 febbraio e il 13

marzo 1978, dalla Corte di cassazione il 4 maggio 1978 e dai Pretori

di: Arezzo il 20 marzo 1978, Pistoia il 30 ottobre 1978, Poppi il 15

novembre 1978, Varallo il 6 novembre 1978, Pistoia il 21 marzo 1979,

Pieve di Cadore il 21 luglio 1979, Treviglio il 20 giugno 1979, Pieve

di Cadore il 19 settembre 1979, Monsummano Terme il 5 novembre 1979,

Pistoia il 7 novembre 1979, Monsummano Terme il 5 ottobre 1979,

Isernia il 12 dicembre 1979, rispettivamente iscritte al n. 551 del

registro ordinanze 1977, ai nn. 254, 255, 443, 667, 674, 678 del

registro ordinanze 1978, ai nn. 292, 438, 650, 788, 852, 961 del

registro ordinanze 1979 ed ai nn. 5, 53 e 79 del registro ordinanze

1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39,

222 e 347 del 1978, nn. 59, 168, 210 e 310 del 1979 e nn. 8, 22, 57 e

71 del 1980.

Visti l'atto di costituzione di Soldini Gustavo e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin;

uditi l'avvocato Aldo Aranguren per Soldini Gustavo e l'avvocato

dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che le sedici ordinanze indicate in epigrafe hanno tutte

impugnato - nei medesimi termini - la legge 18 dicembre 1973, n. 877

("Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), per pretesa

violazione degli artt. 70, 72 e 73 Cost.; che nelle ordinanze in

questione si contesta la corrispondenza fra il testo dell'art. 1,

primo comma, della legge predetta, quale era stato approvato dalla

Camera dei deputati, e quello successivamente approvato dal Senato (e

promulgato dal Presidente della Repubblica): data la sostituzione

della particella "e" alla particella "o", operata nella parte finale

dell'espressione "utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature

proprie o dello stesso imprenditore", senza però che sul punto vi sia

stata una nuova deliberazione della Camera; e che di conseguenza si

desume - da tutti i giudici a quibus - l'illegittimità del

procedimento legislativo di approvazione e promulgazione della legge

in esame;

ritenuto che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la

proposta questione, in quanto all'indiscutibile diversità formale dei

due testi - quello approvato dalla Camera e quello approvato dal

Senato - non corrisponderebbe una diversità sostanziale; che in

entrambe le Camere - stando ai lavori preparatori addotti

dall'Avvocatura dello Stato il problema della definizione del lavoro a

domicilio sarebbe stato affrontato da un medesimo angolo visuale,

nonostante la ricordata sostituzione della disgiuntiva "o" con la

congiuntiva "e"; che lo stesso Senato avrebbe infatti operato nella

convinzione che l'art. 1 "contenesse la medesima disposizione già

approvata dalla Camera dei deputati"; e che la formulazione definitiva

dell'art. 1, primo comma, ben potrebbe significare che vi è "lavoro

subordinato a domicilio se sia utilizzato macchinario (ovvero

materiale) del lavoratore ed anche se sia utilizzato macchinario

dell'imprenditore"; sicché spetterebbe alla Corte far prevalere

"sulla constatazione meramente formale della insignificante diversità

del testo legislativo approvato" - per effetto di un errore materiale

- "la considerazione sostanziale della identità della norma voluta

ed approvata dai due rami del Parlamento";

ritenuto, altresì, che nel primo dei due giudizi pendenti dinanzi

al Pretore di Sansepolcro (reg. ord. n. 254/1978), è intervenuto

l'imputato Gustavo Soldini, chiedendo per contro l'accoglimento

dell'impugnativa promossa dal giudice a quo; che nell'atto di

intervento (e in una successiva memoria) si nega che la promulgazione

abbia potuto sanare il vizio in esame ed anzi si osserva che il vizio

stesso avrebbe effetti tanto più gravi, in quanto la definizione del

lavoro a domicilio costituirebbe la "chiave di volta" dell'intera

legge n. 877 del 1973.

Considerato che nei procedimenti - sia penali sia civili - nel

corso dei quali è stata messa in dubbio la legittimità costituzionale

della legge 18 dicembre 1973, n. 877, si tratta anzitutto di applicare

l'art. 1, primo comma, della legge stessa, per stabilire se le

controversie in esame vadano o meno assoggettate all'apposita

disciplina del lavoro a domicilio: sicché la proposta questione si

appalesa con certezza rilevante - alla data di emissione delle varie

ordinanze di rinvio - limitatamente a questa sola parte dell'atto

legislativo impugnato; che, d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe

precisamente imputabile alla discordanza del testo dell'art. 1, già

approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal

Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica; che, nella

prospettazione delle ordinanze di rinvio e degli atti di intervento,

tale discordanza andrebbe attribuita ad un errore materiale,

verificatosi nella trascrizione dell'art. 1, dopo l'approvazione da

parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente

approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento;

considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata

in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata

"Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18

dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla

data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.

877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore

a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio

domicilio o in locale di cui abbia disponibilità ... lavoro retribuito

per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o

accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche

se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella

parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto

per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva

"e"); e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai

giudici a quibus, affinché accertino se la sollevata questione sia

tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla terza sezione penale della

Corte di cassazione ed ai pretori di Sansepolcro, di Arezzo, di

Pistoia, di Varallo, di Poppi, di Treviglio, di Pieve di Cadore, di

Monsummano Terme, di Isernia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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