Art. 1 — Lavoratori beneficiari

Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. ((Per periodi di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio)). I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesto il trattamento, un'anzianita' di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. ((Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianita' minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda e' pari a trenta giorni)). Tale condizione non e' necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata.

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2022. 62 parole aggiunte.

… apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. aggiunto: Per periodi di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unita' produttiva per … lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. aggiunto: Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianita' minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda e' pari a trenta giorni. Tale condizione non e' necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabilitolto: .... Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianita' di effettivo lavoro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art1 · fonte del testo

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