Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/1981

Altra decisione · depositata il 24/07/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18

dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio), promossi con ordinanze emesse il 5 dicembre 1979, il 18,

l'11 ed il 30 gennaio 1980, il 24, il 10 ed il 4 marzo 1980, il 14

aprile 1980, il 13 maggio 1980, il 20 marzo 1980 (n. 8 ordinanze), il

16 aprile 1980, il 5 maggio 1980, il 4 marzo 1980, il 21 maggio 1980,

il 10 luglio 1980, il 28 maggio 1980, il 29 settembre 1980, il 13

ottobre 1980, il 5 ed il 21 novembre 1980 (n. 2 ordinanze) dai Pretori

di Pistoia, Monsummano Terme, Cascina, Pontedera, Treviglio, Piacenza,

Busto Arsizio e dalla Corte di cassazione, iscritte ai nn. 141, 151,

161, 183, 302, 379, 447, 470, 566, da 593 a 600, 602, 608, 696, 767,

775, 783, 810, 833, 886 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 22 e 23

del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 131, 124, 138, 166, 222, 215, 242, 284, 304, 311 e 357

dell'anno 1980 e nn. 13, 20, 27, 41, 48 e 70 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981, il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, il Pretore di Monsummano Terme,

il Pretore di Cascina, il Pretore di Pontedera, la terza sezione penale

della Corte di cassazione, il Pretore di Treviglio, il Pretore di

Piacenza, il Pretore di Busto Arsizio, con le ordinanze indicate in

epigrafe, hanno sollevato - nei medesimi termini - questione di

legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877

("Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), in riferimento

agli artt. 70, 72 e 73 della Costituzione;

e che nei predetti giudizi (fatta eccezione per quelli relativi

alle ordinanze n. 810, n. 833 e n. 886 del 1980, e nn. 22-23 del 1981)

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che

la Corte dichiari infondata la proposta questione; mentre nei primi due

giudizi pendenti dinanzi alla terza sezione penale della Corte di

cassazione (registro ordinanze n. 470/1980 e n. 608/1980) sono

rispettivamente intervenuti gli imputati Monticini ed altri e

Santachiara ed altri, per aderire alle conclusioni del giudice a quo.

Considerato che nei vari procedimenti penali, nel corso dei quali

è stata messa in dubbio la legittimità costituzionale della legge 18

dicembre 1973, n. 877, si tratta anzitutto di applicare l'art. 1, primo

comma, della legge stessa, per stabilire se le controversie in esame

vadano o meno assoggettate all'apposita disciplina del lavoro a

domicilio: sicché la proposta questione si appalesa con certezza

rilevante - alla data di emissione delle varie ordinanze di rinvio -

limitatamente a questa sola parte dell'atto legislativo impugnato; che,

d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe precisamente imputabile alla

discordanza del testo dell'art. 1, già approvato dalla Camera dei

deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato

dal Presidente della Repubblica; che, nella prospettazione delle

ordinanze di rinvio e degli atti di intervento, tale discordanza

andrebbe attribuita ad un errore materiale, verificatosi nella

trascrizione dell'art. 1, dopo l'approvazione da parte della Camera dei

deputati e prima della corrispondente approvazione da parte dell'altro

ramo del Parlamento;

considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata

in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata

"Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18

dicembre 1973, n. 877, recente nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla

data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.

877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore

a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio

domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito

per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o

accessorie e attrezzatture proprie e dello stesso imprenditore, anche

se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella

parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto

per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva

"e"); e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai

giudici a quibus, affinché accertino se la sollevata questione sia

tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla terza sezione penale della

Corte di cassazione ed ai pretori di Pistoia, di Monsummano Terme, di

Cascina, di Pontedera, di Treviglio, di Piacenza, di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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