Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 18

dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio) e della legge 16 dicembre 1980, n. 858 (Interpretazione

autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n.

877) promossi con sette ordinanze emesse dal Pretore di Pistoia il 18

febbraio, il 19 maggio (tre ordinanze), il 24 giugno, l'11 luglio e il

30 luglio 1981 e con ordinanza emessa dal Pretore di Poppi l'8 luglio

1981, iscritte ai nn. 514, 627, 628, 629, 679, 700, 701 e 702 del

registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 304 del 1981 e nn. 19, 26 e 40 del 1982.

Visti l'atto di costituzione di Taviani Giovanna e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avv. Aldo Aranguren, per Taviani Giovanna, e l'avvocato

dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 18 febbraio 1981, il Pretore di

Pistoia impugna nuovamente l'intera legge 18 dicembre 1973, n. 877 (in

tema di tutela del lavoro a domicilio), per pretesa violazione degli

artt. 70, 72 e 73 Cost.. "La sostanziale difformità " riscontrabile

tra i testi dell'art. 1 della legge stessa, rispettivamente approvati

dal Senato e dalla Camera dei deputati, costituirebbe in vero "un fatto

ostativo alla promulgazione" dell'atto impugnato, viziandone il

"procedimento di formazione".

Né la questione potrebbe ritenersi superata, per effetto della

sopravvenuta legge 16 dicembre 1980, n. 858 (recante "interpretazione

autentica e modificazione dell'articolo 1 della legge 18 dicembre

1973, n. 877"). Al contrario, lo stesso legislatore, avendo mantenuto

per il passato l'espressione "attrezzature proprie e dello stesso

imprenditore" ed avendo sostituito per il solo avvenire la congiuntiva

"e" con la disgiuntiva "o", dimostrerebbe di non considerare affatto

equivalenti tali formule, già risultanti dai voti delle due Camere del

Parlamento.

D'altronde, anche la legge n. 858 del 1980 sarebbe illegittima, sia

che la si voglia definire come un atto d'interpretazione autentica, sia

che si preferisca qualificarla come "una sorta di sanatoria o convalida

della legge 877/1973". Nel primo caso, data l'"inesistenza" di

quest'ultima fonte, la legge interpretativa sarebbe infatti "destinata

ad essere travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità della

legge interpretata". Nel secondo caso, la legge sopravvenuta si

porrebbe comunque "in palese contrasto" con l'art. 25 cpv. Cost., in

quanto finirebbe "per sanzionare penalmente fatti commessi sotto il

vigore della legge 877/1973, che, per vizio essenziale intervenuto nel

procedimento di formazione, deve essere cancellata, con effetto ex

tunc, dal nostro ordinamento giuridico"; ed è appunto in tal senso che

la stessa legge n. 858 viene autonomamente impugnata dall'ordinanza in

esame.

2. - Identiche questioni sono state risollevate dal Pretore di

Pistoia - mediante tre ordinanze emesse il 19 maggio 1981 - sulla base

di motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle anzidette (salvo

il conclusivo accenno all'eventualità che spetti ai giudici ordinari

il potere di disapplicare senz'altro le leggi giuridicamente

inesistenti, prescindendo da qualsiasi pronuncia di questa Corte). E le

medesime impugnative sono state inoltre riproposte - mediante

un'ordinanza emessa l'8 luglio 1981 - da parte del Pretore di Poppi.

Da ultimo, nello stesso senso è tornato a pronunciarsi il Pretore

di Pistoia, con tre ordinanze emesse il 24 giugno, l'11 ed il 30 luglio

1981: ma seguendo un ordine argomentativo inverso, rispetto a quello

svolto in precedenza.

Tali ordinanze esordiscono, infatti, con la denuncia degli artt. 1

e 3, primo comma, della legge n. 858 del 1980, in riferimento all'art.

25, secondo comma, della Costituzione. Secondo il giudice a quo, il

precetto costituzionale che si assume violato sarebbe diretto ad

impedire, ben oltre le previsioni dell'art. 2 cod. pen., "che qualsiasi

legge, comunque denominata o qualificabile..., possa, in quanto dotata

di efficacia retroattiva, determinare, o concorrere necessariamente a

determinare, la punibilità di un fatto, pur essendo entrata in vigore

dopo il commesso reato"; e ciò, quand'anche si tratti - come nel caso

in esame - di una legge non sfavorevole per gli imputati.

Ciò posto, gli imputati stessi potrebbero invocare l'esclusiva

applicazione dell'art. 1 della legge n. 877 del 1973, anche allo scopo

di risollevare la nota questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.: questione destinata ad

investire l'intera normativa sulla tutela del lavoro a domicilio, dal

momento che il vizio così ipotizzato concernerebbe l'intera fonte

della normativa stessa, con particolare riguardo alla sua "chiave di

volta".

3. - Nel giudizio relativo all'ordinanza emessa dal Pretore di

Pistoia il 24 giugno 1981 (reg. ord. n. 701/1981), si è costituita

l'imputata Giovanna Taviani, aderendo alle tesi del giudice a quo. La

memoria difensiva - dopo aver affermato la competenza della Corte a

sindacare il processo formativo delle leggi, senza che a ciò possa

opporsi l'avvenuta promulgazione da parte del Capo dello Stato -

sostiene che, precisamente a causa di un vizio in procedendo, andrebbe

dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge n. 877 del

1973; mentre la legge n. 858 del 1980 contrasterebbe a sua volta - per

le ragioni già dette - con il principio di irretroattività delle

leggi penali.

4. - Quanto ai giudizi instaurati dalle tre ultime ordinanze dello

stesso Pretore di Pistoia (reg. ord. n. 700 - 702/1981), è infine

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere che

la Corte dichiari l'infondatezza di tutte le sollevate questioni.

Nell'atto di intervento si nega, anzitutto, che sia stato violato

il principio nullum crimen sine lege, poiché "l'esistenza

nell'ordinamento della norma incriminatrice prima della commissione

del fatto... non viene meno per la pendenza delle impugnazioni di

legittimità costituzionale e per la eventualità di una sentenza di

accoglimento della Corte che, ai sensi dell'art. 136 Cost., non

escluderebbe l'efficacia della norma fino al giorno della

pubblicazione della sentenza e, perciò, alla data di entrata in vigore

della legge di convalida n. 858 del 1980".

Relativamente alla legge del 1973 (l'impugnativa della quale

assumerebbe rilevanza - secondo l'Avvocatura dello Stato - qualora

fosse accolta la questione di legittimità costituzionale degli artt.

1 e 3 della legge del 1980), andrebbe del resto esclusa la prospettata

violazione degli artt. 70, 72 e 73 Cost.: in considerazione del fatto

che alla indiscutibile difformità letterale dei testi normativi

approvati dalle due Camere non corrisponderebbe una loro diversità

sostanziale. Effettivamente, la sostituzione della congiuntiva "e" alla

disgiuntiva "o" non sarebbe altro che il frutto di un errore materiale,

intervenuto al momento della trascrizione del testo contenuto nel

messaggio del Presidente della Camera, ai fini dell'approvazione da

parte del Senato: errore del quale i senatori non si sarebbero affatto

avveduti, perché convinti di deliberare sull'identico testo già

approvato dalla Camera.

Pertanto, ciò che in definitiva la Corte dovrebbe stabilire è "se

la conformità della volontà dei due rami del Parlamento,

necessaria perché possa dirsi esaurita la funzione legislativa...,

debba essere intesa in senso meramente formale ovvero sostanziale". E

non sarebbe dubbio - anche alla stregua di una precedente pronuncia di

questa Corte (sent. n. 134 del 1969) - che "sulla constatazione della

insignificante difformità del testo legislativo approvato deve

prevalere la considerazione sostanziale della identità della norma

voluta ed approvata dai due rami del Parlamento". Considerato in diritto :

1. - Gli otto giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

Tutte le ordinanze di rimessione impugnano infatti - sia pure sulla

base di argomentazioni variamente esposte e sviluppate - le medesime

disposizioni di legge, in riferimento ai medesimi parametri

costituzionali. Da un lato, cio è, i giudici a quibus assumono che

l'intera legge 18 dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela

del lavoro a domicilio"), violerebbe gli artt. 70, 72 e 73 Cost., in

quanto viziata nel suo procedimento formativo, per essere stata

approvata in due testi diversi dalle due Camere del Parlamento. D'altro

lato, sarebbe a sua volta viziata la legge 16 dicembre 1980, n. 858

(intitolata "Interpretazione autentica e modificazione dell'articolo

1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877"), perché i suoi disposti, con

particolare riguardo agli artt. 1 e 3, violerebbero l'art. 25 Cost. e

più precisamente il primo capoverso dell'articolo stesso, nella parte

che detta il principio dell'irretro attività delle leggi penali.

2. - Fra tali questioni dev'essere affrontata preliminarmente

quella che concerne il procedimento formativo della legge n. 877 del

1973.

È bensì vero che il vizio denunciato sarebbe insorto all'atto di

approvare l'art. 1, primo comma, della legge in esame, nel senso che

appunto a tale comma andrebbe imputata la discordanza fra i testi

rispettivamente deliberati dalla Camera dei deputati e dal Senato della

Repubblica: l'uno recante una disposizione che considerava "lavoratore

a domicilio" chiunque utilizzasse - fra l'altro - "materie prime o

accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se

fornite per il tramite di terzi"; il secondo caratterizzato, invece,

dalla sostituzione della congiuntiva "e" alla disgiuntiva "o", nella

parte riguardante la proprietà delle materie e delle attrezzature

medesime. Inoltre, è precisamente su tale disposto che ha inciso la

legge n. 858 del 1980, l'art. 1 della quale ha riaffermato - con

effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18

dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa previsione dell'art. 3 - che

"è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione,

esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità

... lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando

materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso

imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi", come già

risultava dal testo approvato dal Senato e poi promulgato - il 18

dicembre 1973 - dal Presidente della Repubblica (mentre l'art. 2

reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a

domicilio, ma con effetto per il solo avvenire, la disgiuntiva "o" in

luogo della congiuntiva "e"). E con questo fondamento la Corte ha più

volte disposto - a partire dall'ordinanza n. 56 del 1981 - la

restituzione degli atti a tutti i giudici (dalla Corte di cassazione

fino agli stessi Pretori di Poppi e di Pistoia) che avevano a suo tempo

contestato la legittimità costituzionale delle "nuove norme per la

tutela del lavoro a domicilio", prima che sul punto fosse sopraggiunta

la legge n. 858 del 1980.

Ma l'impugnazione della legge n. 877 del 1973 va comunque

affrontata nel merito, pur dopo le predette ordinanze di restituzione

degli atti, dal momento che essa non investe nella prospettiva dei

giudici a quibus - il solo articolo 1 della legge medesima, bensì

coinvolge l'intero atto legislativo contenente la nuova disciplina del

lavoro a domicilio: atto che il Pretore di Pistoia - come si legge

nell'ordinanza del 18 febbraio 1981 - ritiene complessivamente viziato,

data l'insussistenza del "presupposto essenziale per la promulgazione,

costituito dalla comune volontà legislativa dei due rami del

Parlamento, consacrata nell'approvazione, da parte di entrambi, di un

testo di legge formalmente e sostanzialmente identico" (al punto che lo

stesso Pretore ne chiede alla Corte - mediante le ordinanze del 19

maggio 1981 - non tanto l'annullamento quanto "la declaratoria della

inesistenza", ed anzi ne ipotizza l'immediata disapplicazione da parte

di ogni singolo giudice). Di più: in tale prospettiva, non solo la

legge n. 877 del 1973, ma anche la legge n. 858 del 1980 rischierebbe

di essere insanabilmente compromessa nella sua interezza, perché

destinata a confermare ed a modificare o sostituire - poco importa se

per il passato o per l'avvenire - una definizione normativa

insuscettibile di produrre effetti di sorta, una volta eliminato

l'intero ordinamento del lavoro a domicilio, nell'ambito del quale essa

dovrebbe venire ad inserirsi.

Posta in questi termini, l'impugnativa deve però ritenersi non

fondata. In primo luogo, è contraddittorio che i giudici a quibus

assumano la radicale inesistenza della legge in questione ed al tempo

stesso si rivolgano alla Corte, perché essa ne dichiari

l'illegittimità costituzionale e ne faccia pertanto cessare

l'efficacia - in base al primo comma dell'art. 136 Cost. - "dal giorno

successivo alla pubblicazione della decisione": se veramente la nuova

disciplina del lavoro a domicilio fosse contenuta in una parvenza di

legge, insuscettibile fin dalla sua origine di determinare effetti di

alcun genere, la premessa di una decisione della Corte verrebbe

infatti a mancare. In secondo luogo, va comunque escluso che quella

impugnata si risolva in una parvenza di legge. Al contrario, la Corte

è dell'avviso che la legge n. 877 del 1973 rivesta pur sempre le

caratteristiche proprie del tipo o della fattispecie dell'atto

legislativo; e non può non tener conto della circostanza che sulla

generalità se non sulla totalità delle disposizioni di essa

qualunque rilievo si voglia attribuire alla denunciata difformità dei

due testi dell'art. 1, primo comma - si è verificata indubbiamente una

piena convergenza delle volontà dei due rami del Parlamento.

Così stando le cose, deve farsi dunque applicazione del principio

generale di conservazione degli atti, in base al quale il preteso vizio

formale della legge n. 877 del 1973 non comporta - per sé considerato

- l'annullamento integrale della legge stessa, ma può solo incidere,

in ipotesi. sulla parte specificamente viziata: vale a dire sull'art.

1, per chi assuma a criterio le modalità di approvazione delle leggi

da parte delle Camere, ovvero sul primo comma dell'articolo stesso o su

quel solo frammento di disposizione che riguarda l'appartenenza dei

materiali e delle attrezzature, per chi abbia di mira la discordanza

che in effetti si sarebbe registrata fra i due testi rispettivamente

deliberati dalla Camera e dal Senato, nella definizione normativa del

lavoro a domicilio.

Ma la definizione in esame è stata novata, con effetto dalla data

di entrata in vigore della legge n. 877 del 1973, mediante il

combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 858 del 1980;

sicché l'impugnativa promossa in riferimento agli articoli 70, 72 e 73

Cost., se fosse circoscritta al solo articolo 1 invece di coinvolgere

l'intera legge n. 877, dovrebbe ormai considerarsi inammissibile. E,

d'altra parte, la stessa legge n. 858, confermando e modificando o

sostituendo l'art. 1, primo comma, della legge n. 877, offre argomento

per concludere che la complessiva disciplina vigente in materia, nella

quale si sono inseriti i nuovi testi dell'articolo medesimo, sia stata

implicitamente mantenuta ferma dal legislatore dell'80: solo a questa

condizione, in vero, conservano significato e possono trovare

applicazione l'"interpretazione autentica" e la "modificazione",

operate quanto ai tratti distintivi del lavoro e dei lavoratori di cui

trattasi.

3. - Le ordinanze di rimessione aggiungono e premettono, per altro,

che anche gli artt. 1 e 3 della legge n. 858 del 1980 (erroneamente

indicati dal Pretore di Pistoia quali artt. 1 e 3, primo comma)

sarebbero costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 25

Cost.. Più di preciso, secondo il Pretore di Poppi, quel combinato

disposto violerebbe il principio costituzionale per cui "nessuno può

essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del

fatto commesso", in quanto esso verrebbe "a sanzionare penalmente con

efficacia retroattiva fatti commessi sotto il vigore apparente della

legge 18-12-1973 n. 877". Del pari, secondo le più diffuse motivazioni

del Pretore di Pistoia, l'art. 25 cpv. Cost. sarebbe "diretto ad

impedire" - come già si è ricordato in narrativa - "che qualsiasi

legge, comunque denominata o qualificabile (di interpretazione

autentica, sull'interpretazione, cripto retroattiva, modificativa)

possa, in quanto dotata di efficacia retroattiva, determinare, o

concorrere necessariamente a determinare, la punibilità di un fatto,

pur essendo entrata in vigore dopo il commesso reato". Appunto in

questo quadro rientrerebbero le norme impugnate, le quali in sostanza

risulterebbero viziate dall'"impossibilità di sanare ex tunc", con

effetti penalmente rilevanti, il "vizio procedurale che determinava la

nullità (ovvero l'inesistenza o la inesistenza/inefficacia) della

legge n. 877/1973"; sicché la "dichiarata interpretazione autentica

dell'art. 1 della legge n. 877 ad opera della legge n. 858/1980"

sarebbe stata in realtà utilizzata - a quanto si legge nella parte

conclusiva dell'ordinanza n. 700 del 1981 "non per interpretare la

legge, ma per far apparire retroattivamente esistente quell'esercizio

collettivo della funzione legislativa da parte delle Camere", che

invece doveva "ovviamente precedere l'entrata in vigore della legge"

stessa.

Ma quest'ultimo complesso di censure si dimostra a sua volta non

fondato. Non regge anzitutto - come già si è notato - la premessa

delle argomentazioni svolte dai giudici a quibus: ossia la pretesa

dell'inesistenza e della solo parvente efficacia dell'intera legge n.

877 del 1973. Né si può dire a priori che l'art.1 della legge in

questione sia comunque viziato per contrasto con gli art. 70, 72 e 73

Cost.: per poi desumerne che, di conseguenza, gli artt. 1 e 3 della

legge n.858 del 1980 violerebbero il principio dell'irretroattività

delle leggi penali. Anche in tal senso, le ordinanze di rimessione

danno già per dimostrato ciò che invece dovrebbe formare l'oggetto di

un'apposita verifica della Corte (e che non è più sindacabile, in

questi specifici termini, dato il sovrapporsi della legge del 1980

alla legge del 1973): poiché non si può ragionare astrattamente e

meccanicamente di vizi formali di legittimità costituzionale delle

leggi, dipendenti da un errore intervenuto nella trascrizione dei testi

rispettivamente esaminati dalle due Camere del Parlamento, senza tener

conto della effettiva volontà " delle Camere stesse (già messa in

rilievo dalla Corte nella sentenza n. 9 del 1959) e senza valutare il

rilievo che l'errore potrebbe assumere nelle sedi interpretativa ed

applicativa della disposizione impugnate (come questa Corte ha fatto

nella sentenza n. 134 del 1969).

Secondariamente, non risponde al vero l'assunto che la soluzione

escogitata dalla legge n. 858 del 1980 sia intesa a deludere il

precetto dell'art. 25 cpv. della Costituzione. Al contrario, gli artt.

1 e 3 di quella legge sono stati elaborati ed approvati con il preciso

scopo di rispettare e non già di violare il principio per cui le

leggi penali (od extrapenali ma penalmente rilevanti) non possono

aggravare retroattivamente il trattamento del reo. Dai lavori

preparatori si desume infatti, univocamente, che il legislatore dell'80

ha voluto rimediare ad un "refuso di stampa", per effetto del quale la

definitiva formulazione dell'art. 1 della legge n. 877 del 1973 (come

promulgata dal Presidente della Repubblica, a seguito

dell'approvazione del Senato) recava, nel citato passo riguardante la

proprietà delle materie e delle attrezzature, la congiuntiva "e"

invece della disgiuntiva "o"; ed appunto per questo ha sostituito quel

comma mediante l'art. 2 della legge n. 858. Malgrado l'errore

materiale a suo tempo commesso, il Parlamento non ha tuttavia ritenuto

di poter restaurare, con effetto esteso anche al passato, la versione

recante la "o" al posto della "e", perché suscettibile di ampliare la

nozione di lavoro a domicilio, estendendo corrispondentemente l'area di

applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 13 della legge

n. 877; e quindi ha riprodotto, limitatamente al passato, la

disposizione già comparsa nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 5 gennaio

1974. Nella sostanza, al di là dell'intitolazione della legge n. 858,

non si è dunque registrata alcuna ipotesi d'interpretazione autentica,

propria od impropria che fosse. Ben più semplicemente, in vista della

ratio di certezza alla quale s'informa l'art. 25 cpv. Cost., il

combinato disposto degli artt. 1 o 3 sta a significare che resta ferma,

nel periodo compreso fra le entrate in vigore della legge n. 877 e

della legge n. 858, la versione contraddistinta dalla lettera "e".

Del resto, che tale disposto non imponga autenticamente una data

interpretazione dell'art. 1, primo comma, della legge n. 877, risulta

avvalorato dalla compresenza di interpretazioni diverse e contrastanti,

entro la più recente giurisprudenza della Cassazione. Da un lato,

infatti, la Corte suprema ha sostenuto che la volontà del legislatore

del '73, mirante a ricomprendere nella figura del lavoro a domicilio

tutte le ipotesi di appartenenza delle materie e delle attrezzature,

così all'uno come all'altro dei soggetti del rapporto, non

contrasterebbe con l'uso della congiuntiva "e", che pertanto dovrebbe

interpretarsi secondo logica e non alla lettera: con l'ulteriore

conseguenza che lo stesso espediente legislativo del 1980 non

pregiudicherebbe affatto la soluzione del precedente problema

interpretativo, cio è non importerebbe la contrapposizione di due

distinte figure di lavoratore a domicilio, rispettivamente riferite al

passato e all'avvenire. D'altro lato, la medesima Corte ha invece

affermato che l'attuale qualificazione del lavoro a domicilio, fondata

sull'art. 2 della legge n. 858, prescinderebbe dall'appartenenza

delle materie e delle attrezzature impiegate nella lavorazione, mentre

la versione dell'art. 1 comporterebbe la coappartenenza dei beni

predetti, senza di che il lavoro a domicilio si convertirebbe in lavoro

autonomo oppure in lavoro subordinato.

Sia l'una che l'altra interpretazione forniscono, però, ulteriore

argomento per escludere la pretesa violazione dell'art. 25 cpv. Cost..

Nel primo senso, la sostanziale coincidenza delle due versioni prese in

considerazione dal legislatore tronca alla radice l'intera problematica

di legittimità costituzionale, prospettata dalle ordinanze di

rimessione. Nel secondo senso, rimane pur sempre assodato - come rileva

espressamente la Corte suprema - che la versione contraddistinta

dall'uso della congiuntiva "e" rappresenta un minus piuttosto che un

aliud, rispetto alla più ampia definizione conseguente all'uso della

disgiuntiva "o": nell'ambito della quale la prima definizione

dev'essere quindi ricompresa. E non trova comunque fondamento la tesi

per cui si tratterebbe, viceversa, di due definizioni fra loro

incompatibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72

e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858,

in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

sollevate dai Pretori di Pistoia e di Poppi, con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari