Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1982 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18

dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio) e degli artt. 1 e 3, comma primo, della legge 16 dicembre

1980, n. 858 (Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1

della legge 18 dicembre 1973, n. 877), promossi con cinque ordinanze

emesse dal Pretore di Pistoia in data 30 luglio, 28 ottobre, 19

ottobre, 21 ottobre e 9 novembre 1981, rispettivamente iscritte ai nn.

316, 335, 336, 356 e 396 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 269 e 276 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, con cinque ordinanze

rispettivamente emesse il 30 luglio, il 19, il 21 ed il 28 ottobre, il

9 novembre 1981, ha impugnato gli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre

1980, n. 858 - erroneamente indicati quali artt. 1 e 3, primo comma -

in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost. e l'intera legge 18

dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;

e che in tutti i giudizi predetti è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza delle proposte

questioni.

Considerato che i cinque giudizi possono essere riuniti e decisi

con unica ordinanza;

che la Corte si è già pronunciata in proposito, con sentenza n.

152 dell'anno in corso, dichiarando "non fondate le questioni di

legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in

riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della

legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione";

che le ordinanze in esame non introducono profili né aggiungono

motivi, che possano indurre la Corte a modificare la sua

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento

agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16

dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

Cost., sollevate dal Pretore di Pistoia con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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