Corte costituzionale

Ordinanza n. 224/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858 (Interpretazione autentica e

modificazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877) e della

legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio), promossi con le ordinanze emesse il 25 giugno 1981 dal

Pretore di Pescia, il 30 luglio 1981 dal Pretore di Pistoia (sette

ordinanze), il 6 novembre 1981 dal Pretore di Castiglione del Lago, il

16 settembre 1981 e il 30 luglio 1981 (tre ordinanze) dal Pretore di

Pistoia, il 18 luglio 1981 dal Pretore di Orvieto, il 27 gennaio 1982

dal Pretore di Piacenza, il 4 novembre 1981 dal Pretore di Treviglio

(due ordinanze) e il 30 luglio 1981 dal Pretore di Pistoia,

rispettivamente iscritte ai nn. 774, da 785 a 791, 821 e 822 del

registro ordinanze 1981 ed ai nn. 18, 19, 20, 21, 56, 136, 279, 280 e

315 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 68, 75, 82, 116, 143, 206, 241 e 269 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin;

Ritenuto che il Pretore di Pescia (con ordinanza emessa il 25

giugno 1981), il Pretore di Pistoia (con sette ordinanze del 30 giugno,

un'ordinanza del 30 luglio e quattro ordinanze del 16 settembre 1981,

tutte identicamente motivate) e il Pretore di Treviglio (con due

ordinanze, identicamente motivate, del 4 novembre 1981) hanno impugnato

gli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858 - erroneamente

indicati dai Pretori di Pescia e di Pistoia quali artt. 1 e 3, primo

comma - in riferimento all'art. 25, secondo comma, e l'intera legge 18

dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;

che il Pretore di Castiglione del Lago (con due ordinanze,

identicamente motivate, del 6 novembre 1981) si è limitato ad

impugnare, in riferimento al secondo comma dell'art. 25 Cost., l'art. 3

della legge n. 858 del 1980, erroneamente indicato come terzo comma

della legge stessa;

che il Pretore di Orvieto (con ordinanza emessa il 18 luglio 1981,

ma pervenuta alla Corte il 29 gennaio 1982) ha invece sollevato

questione di legittimità costituzionale della sola legge n. 877 del

1973, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;

che il Pretore di Piacenza (con ordinanza emessa il 27 gennaio

1982) ha censurato a sua volta l'art. 1 della legge n. 858 del 1980, in

riferimento all'art. 70 Cost., nonché l'art. 1, primo comma, della

legge n. 877 del 1973, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;

e che in tutti i giudizi predetti (fatta eccezione per quello

pendente dinanzi al Pretore di Orvieto) è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza delle proposte

questioni.

Considerato che i diciannove giudizi possono essere riuniti e

decisi con unica sentenza, dal momento che in tutti si contesta - sia

pure in vari termini e con varie motivazioni - la legittimità

costituzionale della vigente disciplina del lavoro a domicilio;

che la Corte si è già pronunciata in proposito, con sentenza n.

152 dell'anno in corso, dichiarando "non fondate le questioni di

legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in

riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della

legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione";

che le ordinanze in esame non introducono profili né aggiungono

motivi, che possano indurre la Corte a modificare la sua

giurisprudenza; e che, in particolare, non giova in tal senso il

riferimento all'art. 70 Cost., in vista del quale il Pretore di

Piacenza ha impugnato l'art. 1 della legge n. 858 del 1980, contestando

che l'"interpretazione autentica" operata dalla norma stessa basti "ad

elidere l'originale difetto di esercizio collettivo della funzione

legislativa da parte delle due camere": anche perché questa Corte ha

chiarito, nella citata sentenza, che la legge n. 858 non impone

autenticamente, malgrado l'intitolazione di essa, alcuna

interpretazione dell'art. 1, primo comma, della legge n. 877 del 1973,

quanto alla definizione del lavoro a domicilio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza:

1) delle questioni di legittimità costituzionale della legge 18

dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e

degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento

all'art. 25, secondo comma, Cost., sollevate dai Pretori di Pescia, di

Pistoia e di Treviglio, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della

legge n. 858 del 1980, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

Cost., sollevata dal Pretore di Castiglione del Lago, con le ordinanze

in epigrafe;

3) della questione di legittimità costituzionale della legge n.

877 del 1973, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., sollevata

dal Pretore di Orvieto, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge n. 858 del 1980, in riferimento all'art. 70 Cost., e dell'art. 1,

primo comma, della legge n. 877 del 1973, in riferimento agli artt. 70,

72 e 73 Cost., sollevata dal Pretore di Piacenza, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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