Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971
Legge 28 luglio 1967, n. 641
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2002
- Articoli
- 63
- Versioni storiche
- 81
Titolo I — Edilizia per la scuola elementare secondaria, artistica e per gli istituti di educazioneartt. 1-32
Capo I — Norme generali sulla programmazione dell'edilizia scolastica
- Art. 1Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche
- Art. 2Oneri accessori
- Art. 3Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali
- Art. 4Comitati per l'edilizia scolastica
- Art. 5Compiti del Comitato centrale
- Art. 6Composizione del Comitato centrale
- Art. 7Compiti del Comitato regionale
- Art. 8Composizione del Comitato regionale
- Art. 9Formazione dei programmi
- Art. 10Termini per gli adempimenti della programmazione
- Art. 11Centro studi per l'edilizia scolastica
Capo II — Disposizioni per il periodo 1967-1971
Capo III — Esecuzione dei programmi
- Art. 13Fornitura dell'area
- Art. 14Scelta e vincolo delle aree
- Art. 15Attuazione dei piani
- Art. 16Affidamento in concessione delle opere
- Art. 17Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica
- Art. 18Progettazione delle opere in concessione
- Art. 19Progettazione delle opere in esecuzione diretta
- Art. 20Approvazione dei progetti
- Art. 20-bisQualora la gara per l'appalto di un'opera di edilizia scolastica vada deserta, nei casi…
- Art. 21Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata
- Art. 22Appalto-concorso
- Art. 23Appalto-concorso obbligatorio
- Art. 24Collaudo e consegna delle opere
- Art. 25Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche
- Art. 26Interventi urgenti
- Art. 27Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta
- Art. 28Sperimentazione di edilizia scolastica
- Art. 29Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie
- Art. 30(Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie) La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie. La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dallo articolo 12 della legge 1 giugno 1942, n. 675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai comuni, per lo arredamento delle scuole elementari. La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi
- Art. 31Ispettori centrali per l'edilizia scolastica
Capo IV — Finanziamento dei programmi per il quinquennio 1967-1971
Titolo II — Edilizia universitariaartt. 33-47
Capo I — Formazione e approvazione dei programmi
- Art. 33Modalità per la formazione del programma
- Art. 34Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971
- Art. 35Spese per le opere della edilizia universitaria
- Art. 36Modalità per la proposta dei fabbisogni
- Art. 37Coordinamento
- Art. 38Aree fabbricabili
Capo II — Progettazione ed esecuzione delle opere
Titolo III — Norme finaliartt. 48-62
- Art. 48Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto…
- Art. 49Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, tutti gli atti, contratti…
- Art. 50Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per…
- Art. 51Il Ministro per la pubblica istruzione presentera' ogni anno, unitamente allo stato di…
- Art. 52Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge e' autorizzata l'emissione di un…
- Art. 53I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono…
- Art. 54Il prestito di cui all'articolo 52 e' iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad…
- Art. 55Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8…
- Art. 56Il Ministro per il tesoro stabilira' annualmente con propri decreti il capitale nominale…
- Art. 57All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralita' di interessi…
- Art. 58Sono estese ai titoli del prestito di cui all'articolo 52 le disposizioni del titolo II…
- Art. 59Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi…
- Art. 60Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge. Nelle…
- Art. 61Le agevolazioni tributarie dell'articolo 49 sono concesse, limitatamente agli atti di…
- Art. 62La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
