Art. 1 — Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche

La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonche' agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali. Nella formulazione dei programmi si ha riguardo le risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle gia' esistenti, stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola. Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, si avra' cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in eta' scolastica. Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo, avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art1 · fonte del testo

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