Gli Enti concessionari, di cui all'articolo 16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'articolo 23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti. Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorita' competente per l'approvazione secondo gli articoli 20 e 25, nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione.2 Per i progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, e' obbligatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici e da bandire dall'Ente concessionario.2 Il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul foglio degli annunzi legali della Provincia. L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione. Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debitamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere. Il progetto vincitore e' approvato dall'autorita' competente, di cui all'articolo 20, non oltre 30 giorni dalla ricezione del progetto medesimo.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 ottobre 1969, n. 701

2

Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701 ha disposto (con l'art. 4) che "L'importo di spesa stabilito dall'articolo 18, terzo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' elevato a 800 milioni di lire."

2

Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641, decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneita' dell'area allorche' questo sia successivo."

Testo vigente dal 28 dicembre 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1969 al 28 dicembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art18 · fonte del testo

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