Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica e' presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione ed e' composto da: un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici; il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione; il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici; il presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici; un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro per il tesoro; dodici esperti, di cui sette designati dal Ministro per la pubblica istruzione e gli altri rispettivamente: uno dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica e tre designati di concerto dall'Unione delle province e dalla Associazione nazionale dei Comuni d'Italia dei quali uno rappresentante della minoranza. ((Fanno parte del comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, oltre al sovrintendente scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita, o, in mancanza, un rappresentante del comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, in luogo dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano)). Partecipano altresi' ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti, piu' uno. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

Testo vigente dal 21 marzo 1968

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1968

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1967 al 21 marzo 1968. 17 parole tolte, 22 parole aggiunte.

… province e dalla Associazione nazionale dei Comuni d'Italia dei quali uno rappresentante della minoranza. tolto: Partecipano ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, aggiunto: Fanno parte del comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, tolto: il Sovrintendente scolastico e lo Assessore aggiunto: oltre al sovrintendente scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione della Regioneaggiunto: , ove costituita, o, in mancanza, un rappresentante del tolto: Comitato aggiunto: comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la tolto: Regione aggiunto: regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, aggiunto: in luogo dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano. Partecipano altresi' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art6 · fonte del testo

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