Il prestito di cui all'articolo 52 e' iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi del Debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esenzioni fiscali. I titoli del prestito suddetto sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli. I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi ai titoli e alle rendite di debito pubblico.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art54 · fonte del testo

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