Il collaudo delle opere, di cui al presente capo, e' disposto dal provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, in conformita' alle norme vigenti. Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante dell'Ente interessato, il quale prende in consegna l'opera collaudata. Le opere passano in proprieta' degli Enti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione. Gli edifici scolastici, costruiti dallo Stato in applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654, e le aree pertinenti sono ceduti in proprieta' ai Comuni che li hanno in consegna, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione. I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati con esenzione di ogni imposta e tassa. L'ufficio competente del registro immobiliare deve eseguire gratuitamente le trascrizioni del caso.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art24 · fonte del testo

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