Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonche' a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13. Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi. In caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530. Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni. Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla Commissione provinciale di cui al successivo comma. Il giudizio sull'idoneita' delle aree, anche se relative agli edifici che gli Enti obbligati intendono costruire a proprio carico, e' dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa. I membri della Commissione possono farsi sostituire. La Commissione da' comunicazione del giudizio al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e' quello competente per territorio. Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'Ente obbligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni. Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita'; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327

5

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 ha disposto (con l'art. 58, comma 1, numero 92)) l'abrogazione dell'art. 14, ultimo comma della presente legge. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Testo vigente dal 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 15/1976

    Questione infondata
    22 gennaio 1976

    Desumendosi dagli atti che il giudizio incidentale ha per oggetto l'indennità di esproprio in quanto liquidata a norma dell'art. 14 legge 28 luglio 1967, n. 641, e vertendo il giudizio di legittimità costituzionale sulla presunta illegittimità, per contrasto col principio di eguaglianza, dei criteri ivi sanciti ai fini della determinazione della indennità stessa, ciò è sufficiente ad evidenziare la rilevanza della questione sollevata ai fini della decisione del giudizio incidentale.

    Art. 14 Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 · Art. 12 Per il risanamento della citta' di Napoli · Art. 13 Per il risanamento della citta' di Napoli · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1967 al 1 gennaio 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327

    Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 ha disposto (con l'art. 58, comma 1, numero 92)) l'abrogazione dell'art. 14, ultimo comma della presente legge. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art14 · fonte del testo

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