Le istituzioni di cui all'articolo 42, le Regioni, le Province, i Comuni, i Consorzi universitari e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art44 · fonte del testo

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