Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Universita' statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonche' i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Universita', ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art42 · fonte del testo

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