Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica:

  • 1)procede, tenuto conto delle segnalazioni degli Enti obbligati e dei pareri espressi dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni delle priorita' delle opere da eseguire;
  • 2)da' parere sulla scelta delle aree destinate alla edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;
  • 3)elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilita' finanziarie;
  • 4)esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali;
  • 5)verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;
  • 6)tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati. La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e' abrogata. Il Comitato regionale e' assistito dall'Ufficio scolastico regionale che, attraverso un proprio Ufficio studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le Commissioni provinciali di cui al seguente articolo 9.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art7 · fonte del testo

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