Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/04/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promossi con ordinanze emesse il 16 novembre 2000 dal giudice di pace

di Milano e il 10 aprile 2001 dal giudice di pace di Mesagne,

iscritte ai numeri 236 e 506 del registro ordinanze 2001 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 14 e 26, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri,

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza in data 16 novembre 2000 (n. 236 r.o.

del 2001) il giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), "nella parte in cui non prevede la

competenza del tribunale in caso di superamento del limite di valore

di trenta milioni per ragioni di connessione soggettiva ed

oggettiva";

che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di

opposizione di cui non sono indicate le parti e che si assume

proposto con unico ricorso sul - presupposto di una non precisata

connessione soggettiva e oggettiva - contro centoquattordici distinte

ordinanze-ingiunzioni emesse nei confronti della medesima parte per

il pagamento di sanzioni amministrative per complessive lire

quarantacinquemilioni;

che il giudice rimettente - premesso che la norma impugnata

prevede la competenza del giudice di pace sulle opposizioni ad

ordinanza-ingiunzione "allorché ogni singola sanzione amministrativa

comminata è inferiore nel massimo edittale a lire trenta milioni,

salvo i casi di competenza per materia" - ritiene che la mancata

attribuzione della competenza al tribunale in caso di connessione

soggettiva e oggettiva integrerebbe un'ingiustificata disparità di

trattamento tra il soggetto al quale con unica ordinanza-ingiunzione

venga irrogata una sola sanzione amministrativa superiore a trenta

milioni ed il soggetto al quale, "per il medesimo fatto", venga

irrogata una sanzione di pari importo, ma con più

ordinanze-ingiunzioni, che singolarmente rientrano nella competenza

del giudice di pace;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato memoria, nella quale ha sostenuto l'inammissibilità e

comunque l'infondatezza della questione;

che con ordinanza in data 10 aprile 2001 ( n. 506 r.o. del

2001) il giudice di pace di Mesagne ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22-bis, comma 2, della legge n. 689 del 1981, "nella parte

in cui non devolve alla cognizione del tribunale, in composizione

monocratica, l'ipotesi in cui il trasgressore con più azioni (come

nella specie) od omissioni della stessa o di diverse disposizioni di

legge, venga condannato a pagare una sanzione pecuniaria complessiva

superiore a lire trenta milioni";

che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di

opposizione proposto contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale il

Prefetto di Brindisi aveva comminato all'opponente la sanzione

amministrativa pecuniaria di lire 68.110.000 e quella accessoria del

divieto di emissione di assegni bancari o postali per sessanta mesi,

in relazione a "reiterate violazioni" degli artt. 1 e 2 della legge

15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli

assegni bancari), "come modificati" dagli artt. 28 e 29 del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1

della legge 25 giugno 1999, n. 205) "e tenuto conto" dell'art. 8-bis

della legge n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 94 dello stesso

decreto legislativo;

che il rimettente (accogliendo la tesi dell'opponente che

aveva prospettato la questione di legittimità costituzionale) rileva

che - mentre la competenza sulle opposizioni a sanzione

amministrativa spetta al giudice di pace, salvo che su alcune materie

tassativamente previste, la cui cognizione è attribuita al tribunale

in composizione monocratica, in ragione di rilevanti interessi

collettivi coinvolti (art. 22-bis comma 2), o in dipendenza

dell'ammontare pecuniario di alcune sanzioni (art. 22-bis, comma 3,

lettere a) e b)), oppure in ragione della natura della sanzione

irrogata (art. 22-bis comma 3, lettera c) - fra tali eccezioni non è

ricompresa l'ipotesi, ricorrente nel giudizio a quo, della

reiterazione dell'emissione di assegni bancari, in violazione degli

indicati parametri costituzionali;

che in particolare tale mancata previsione violerebbe

l'art. 3 Cost. per la diversità di trattamento rispetto alle

situazioni affini contemplate dall'art. 22-bis, comma 3, cit. e

dall'art. 7, comma 2, del codice di procedura civile; l'art. 24 Cost.

"con riferimento alla tutela delle situazioni soggettive comportanti

particolari difficoltà di accertamento, anche in relazione alla

notevole entità della sanzione irrogata"; e l'art. 76 Cost., per

l'eccesso rispetto ai criteri di delega indicati dall'art. 2 della

legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la

depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e

tributario);

che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato memoria, nella quale, assumendo che la questione

sarebbe analoga a quella sollevata dal giudice di pace di Milano, si

è riportata al contenuto della memoria depositata nel relativo

giudizio.

Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze in epigrafe,

concernendo questioni relative alla stessa norma di legge, possono

essere riuniti;

che l'ordinanza n. 236 r.o. del 2001 non fornisce alcun

elemento ai fini di una precisa individuazione degli elementi di

fatto del giudizio a quo, sia con riferimento alla natura delle

violazioni sanzionate, sia con riguardo all'asserita "connessione"

fra di esse;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata

indicazione nell'ordinanza di rimessione degli elementi di fatto del

giudizio a quo comporta un difetto di motivazione sulla rilevanza

della questione, che ne determina la manifesta inammissibilità (cfr.

sentenza n. 178 del 2000 e ordinanza n. 193 del 2000);

che l'ordinanza n. 506 r.o. del 2001 non motiva in ordine

alla non manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare alle

allegazioni di una delle parti, senza tenere conto che esse, per come

il rimettente le riferisce, non specificano le ragioni della pretesa

lesione dei parametri costituzionali invocati, laddove il giudice

rimettente non può esimersi da un'autonoma e specifica

prospettazione dei profili di conflitto fra la norma censurata e

quella costituzionale (cfr. ordinanza n. 432 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), proposta dal giudice di

pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma

2, della stessa legge, proposta dal giudice di pace di Mesagne con

l'ordinanza iscritta al n. 506 r.o. del 2001, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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